Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile nel solo caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, dovendo l'obbligo di indennizzo escludersi, per converso, allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, quali quelle relative a distanze legali da tracciati stradali o autostradali (principio affermato con riferimento ad una vicenda espropriativa di una fascia di terreno da parte dell'ANAS che aveva reso necessario, per il titolare di una stazione di servizio parzialmente espropriato del terreno, lo spostamento degli impianti di rifornimento dalla sede originaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI GI, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste 88, presso l'avv.prof. Giorgio Recchia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Tito Florio giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.N.A.S. -Ente Nazionale Strade- in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 426 del 15.4/14.5.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;
Svolgimento del processo
Con sentenza 7/28.2.92 il Tribunale di Bari, investito della richiesta di risarcimento danni da accessione invertita proposta contro l'Anas da GI IN, titolare di una stazione di distribuzione carburanti, perché, a seguito di allargamento della sede stradale, era stato privato di parte del terreno e la stazione era divenuta inutilizzabile, liquidava un risarcimento di lire 2.907.000 quale valore di mercato dei mq. 171 di terreno effettivamente occupati;
ulteriori lire 2.980.000 per danni ad alcuni manufatti, mentre escludeva il risarcimento per l'inutilizzabilità della stazione, perché gli impianti non erano stati, in concreto, mai spostati, il IN aveva comprato a prezzo basso e ad occupazione in atto, il terreno occupato era costituito da una fascia di due metri di profondità lungostrada, nel disciplinare di concessione dell'accesso alla strada era previsto l'obbligo di arretrare a proprie spese e cura l'impianto, onde adeguarlo alle esigenze della nuova sede. Poiché la proroga disposta dalla legge n.42 del 1985 ed invocata dall'Anas non era automatica, l'accessione invertita si era verificata il 7.8.85 e da tale data decorrevano gli interessi.
Con atto d'appello notificato il 14.4.93 il IN impugnava la sentenza, contestando il mancato risarcimento del danno da inutilizzabilità della stazione, la errata qualificazione, misurazione e liquidazione del terreno occupato. A sua volta, l'Anas insisteva per il riconoscimento della proroga.
Con sentenza 15.4/14.5.97 la Corte d'Appello di Bari rigettava sia l'appello principale che l'appello incidentale, rilevando, in sintesi, che l'inutilizzabilità dell'impianto conseguiva non all'espropriazione di parte del terreno, ma all'esecuzione dell'opera pubblica e ricadeva, quindi, sotto la disciplina dell'art. 46 della legge 2359/1865; che peraltro non risultava provata la oggettiva impossibilità di adeguare gli impianti, ne' l'indennità da atti legittimi si estendeva alla perdita delle attività aziendali esercitate sul fondo.
Quanto alla riduzione degli accessi al terreno, conseguenti all'espropriazione, era onere del IN, titolare della concessione, adeguarsi alla nuova situazione stradale mediante arretramento e non era quindi imputabile all'esproprio, ma al mancato arretramento, la inutilizzabilità della stazione. Contro la sentenza d'appello, notificatagli il 4 luglio 1997, ha proposto ricorso per cassazione GI IN avanzando, con atto notificato il 16.10.97, due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si è costituita l'Anas con atto notificato il 5.11.97, resistendo e proponendo un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art. 2043 ce, l'erronea applicazione dell'art. 46 legge 2359/65, l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, in relazione al disposto degli artt. 360 nn. 3 - 5 cpc. Viene quindi articolata una complessa censura, sia per vizio in procedendo, sia per errore in iudicando, sia infine per difetto di motivazione.
Il denunciato vizio procedurale non sussiste. Sostiene il ricorrente che le motivazioni della sentenza impugnata sono del tutto scollegate dal petitum e dalla causa petendi sottese alla pretesa dell'attore, volta a far valere la responsabilità della P.A. per fatto illecito. Il vizio di extrapetizione non è però sussistente, perché la Corte barese si è limitata ad operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti esposti dal ricorrente, in conformità al principio (iura novit curiae) che regola i poteri del giudice d'appello, nel limite dei probata et alligata, qui non violato.
Sussiste invece, nei limitì che verranno precisati, il denunciato errore di diritto, consistente, secondo il ricorrente, nell'inquadramento della fattispecie come responsabilità da atti legittimi anziché come responsabilità da fatto illecito. L'indennità per atti legittimi presuppone che il fondo non sia menomato, nella sua integrità, dall'opera pubblica, ma riceva pregiudizio dalla sola esistenza -esterna, per così dire, al fondo privato- dell'opera. Esula dall'ipotesi, quindi, il caso che il fondo sia stato parzialmente espropriato, trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 40 della legge 2359/1865 (S.U. 9478/97). È altresì esatto che, anche nel caso di occupazione acquisitiva parziale "va indubbiamente risarcito l'intero danno cagionato dall'illecito estintivo - acquisitivo, e quindi non soltanto quello conseguente alla perdita della proprietà della parte di fondo irreversibilmente occupata, ma anche quello che proprio la perdita parziale abbia eventualmente prodotto alla parte residua del fondo stesso diminuendone il valore" (Cass. 2738/94), ma siccome in tal caso la stima non è sorretta dal dato normativo, occorre individuarne il fondamento logico nel rilievo che in tanto una espropriazione -o una occupazione acquisitiva- può definirsi parziale in quanto interessa una parte di un tutto unitario, intesa tale unitarietà non tanto in senso fisico quanto in senso funzionale, ed è quindi, potenzialmente, lesiva di tale funzionalità. La possibilità, in sede di liquidazione, di riscontrare che l'ablazione non ha sostanzialmente danneggiato la parte residua è questione di fatto che non contraddice il principio. Le considerazioni che precedono, se determinano una correzione della motivazione nel senso indicato, non hanno però alcuna conseguenza sul piano pratico perché questo collegio, richiamate le precedenti decisioni della Cass. 2392/90 e 4470/82, concorda con l'affermazione, espressa dalla sentenza impugnata, che la necessità di spostare gli impianti, collegandosi alla fascia di rispetto stradale, deve essere esclusa dall'indennizzo per il suo carattere di generalità, trattandosi di limitazione che discende direttamente dalla legge nei confronti di tutti i proprietari frontisti. È poi implicito in quanto sinora esposto che la sentenza impugnata ha congruamente motivato il rigetto dell'appello, mentre non assume rilevanza pratica la errata qualificazione giuridica della fattispecie. Col secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell'art. 360 nn.
3-5 cpc in relazione ai principi generali in materia di accessione invertita, la violazione dell'art. 113 cpc;
la motivazione illogica, contraddittoria e carente. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell'effettiva destinazione economica del bene, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, liquidando quindi il terreno occupato non come agricolo, ma sulla base dell'effettivo valore venale.
La censura è infondata. La dicotomia posta dall'art. 5 bis della legge 359/92 non opera quando, ai sensi del comma 7bis dello stesso articolo -aggiunto, con efficacia retroattiva, dall'art.
3.65 della legge 662/96- si debbano valutare i suoli acquisiti per accessione invertita. In tal caso, ferma l'applicazione del primo comma dello stesso articolo per la liquidazione, il valore del terreno è quello venale, determinato secondo le comuni regole del commercio: principio a cui la sentenza impugnata espressamente si adegua, richiamando la decisione Cass. 6388/94, precisando peraltro che, nel caso, della concreta attitudine all'edificazione non risultano in alcun modo le caratteristiche: rilievo di fatto che, mentre esclude i denunciati vizi di motivazione, impone il rigetto della censura perché non contrastato dal ricorrente.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la automaticità della proroga dettata dall'art. 5bis della legge 42 del 1985, di conversione del dl.901/94. Precisa l'Avvocatura che, in conseguenza, il valore del bene doveva essere riferito alla data di scadenza dell'occupazione legittima ex legge prorogata.
La censura, nei termini in cui è proposta, è inammissibile per difetto d'interesse. Infatti, nessuna argomento viene addotto per dimostrare che la valutazione del bene, se effettuata un anno dopo, sarebbe stata più favorevole all'Ente di quella accolta dalla sentenza impugnata, mentre il maggior carico di interessi -che giustificherebbe il ricorso- non forma oggetto della censura, espressamente limitata alle conseguenze sul "valore" del bene ablato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999