Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5854
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile nel solo caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, dovendo l'obbligo di indennizzo escludersi, per converso, allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, quali quelle relative a distanze legali da tracciati stradali o autostradali (principio affermato con riferimento ad una vicenda espropriativa di una fascia di terreno da parte dell'ANAS che aveva reso necessario, per il titolare di una stazione di servizio parzialmente espropriato del terreno, lo spostamento degli impianti di rifornimento dalla sede originaria).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5854
    Data del deposito : 14 giugno 1999

    Testo completo