Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2010, n. 29237
CASS
Sentenza 11 giugno 2010

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Massime1

Non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni.

Commentari3

  • 1Calunnia: non può concorrere con il reato di diffamazione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione (Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Cagliari ha in parte riformato quella …

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  • 2Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …

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  • 3Cassazione: non si possono chiedere i danni a chi denuncia un reato
    Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 24 marzo 2014

    di Sabrina Caporale - "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato". È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6554/2014) in occasione di un procedimento avvito al fine di far accertare e dichiarare la condanna al risarcimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2010, n. 29237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29237
Data del deposito : 11 giugno 2010

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