Sentenza 11 giugno 2010
Massime • 1
Non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni.
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- 1. Calunnia: non può concorrere con il reato di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, necessariamente consistente nell'attribuzione di un fatto disonorevole, determina l'assorbimento del meno grave reato di diffamazione (Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 11/05/2017 , n. 31601 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Cagliari ha in parte riformato quella …
Leggi di più… - 2. Nessun risarcimento per chi è stato assolto da una denuncia (Cass. Civ., 6554/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato; infatti, nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è …
Leggi di più… - 3. Cassazione: non si possono chiedere i danni a chi denuncia un reatoSabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 24 marzo 2014
di Sabrina Caporale - "La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato". È quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6554/2014) in occasione di un procedimento avvito al fine di far accertare e dichiarare la condanna al risarcimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2010, n. 29237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29237 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 11/06/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1247
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1517/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT IO, n. a Chiuduno in data 8.1.1933 - parte civile;
nel procedimento penale nei confronti di AN AR, n. a Sarnico il 23.2.1971;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, emessa in data 18.9.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai soli fini della responsabilità civile, previa riqualificazione del fatto come diffamazione;
- udito il difensore dell'imputato, avv. Uggetti F., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- letta la memoria difensiva della parte civile depositata il 26.2.2010.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di segnalazione di parziale occlusione di un'area adibita a parcheggio, prospiciente l'officina di gommista di TT NA, i vigili urbani di Carobbio degli Angeli, il 3 aprile 2003, effettuarono un sopralluogo, nel corso del quale TT AR, figlio del titolare dell'officina, invitava i vigili ad andare a controllare piuttosto la contigua area di proprietà di IO OT, che gli aveva rubato 100 milioni di lire ed un'area di terreno di 300 metri quadri.
2. Tratto a giudizio per rispondere del delitto di calunnia, TT AR fu assolto dal Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, "perché il fatto non sussiste", con riferimento a L. 100 milioni, e "perché il fatto non costituisce reato", in relazione all'area di terreno di 300 metri quadri.
3. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza pronunciata il 18 settembre 2007, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'appello proposto dalla parte civile.
4. Hanno ritenuto i giudici del merito che l'affermazione relativa a L. cento milioni riguardava il figlio di IO, OT FA, legale rappresentante della società Eurotrasporti, dichiarata fallita, nei cui confronti l'imputato vantava un rilevante credito per mancato pagamento di forniture di pneumatici. L'affermazione concernente l'asserita sottrazione di una porzione di terreno si riferiva a IO OT, legale reppresentante dell'omonima società, il cui stabilimento era attiguo all'officina del gommista oggetto dell'ispezione, società che si era resa inadempiente alla convenzione urbanistica per non aver destinato una certa area a pubblico parcheggio, con la conseguenza che i TT avevano dovuto subire l'utilizzo a parcheggio del proprio terreno anche da parte dei dipendenti della società OT.
Per quanto concerne il preteso furto della somma di denaro, i giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto che l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela esclude la sussistenza del delitto di calunnia. Per il "furto" dell'appezzamento di terreno, la Corte d'appello ha escluso il delitto di cui all'art. 368 c.p. non essendo configurabile il delitto di furto di un bene immobile.
5. Ricorre per cassazione il difensore della parte civile OT, che, in relazione all'assoluzione dal delitto di calunnia relativa al furto di L. cento milioni, rileva l'errore della Corte territoriale essendo il delitto procedibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. Per quanto concerne l'assoluzione dell'imputato dalla falsa denuncia di sottrazione di una porzione di terreno, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al negato "riconoscimento del diritto della parte civile a risarcimento del danno in relazione al minor reato di diffamazione".
6. Il ricorso non merita accoglimento.
6.1. La prima censura è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo stato dedotta con i motivi d'appello.
6.2. Il secondo motivo è infondato.
Così come ha fatto il giudice d'appello, va sottolineato che per la sussistenza del reato di calunnia è necessario che la denuncia contro l'innocente riguardi un fatto astrattamente configurabile come reato, da cui possa nascere un procedimento penale nei confronti dell'accusato, rimanendo irrilevante il nomen iuris e la definizione giuridica sotto cui il denunciante abbia ritenuto di inquadrare la vicenda, dovendosi invece considerare la descrizione della condotta ascritta all'incolpato, che deve essere inquadrabile in una fattispecie penalmente rilevante, procedibile d'ufficio. Nel caso in esame, esclusa la calunnia per inconfigurabilità del furto di bene immobile e mancando la querela per eventualmente procedere per il reato d'occupazione abusiva di terreno altrui (art.633 c.p.), correttamente la Corte d'appello ha negato il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in relazione al meno grave reato di diffamazione, giacché la denuncia di reato non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando possa considerarsi calunniosa.
Va, invero, considerato che ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato.
Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermi la fondatezza (v Cass sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Zanardi. Rv 234551;
20.2.2008, Pavone, 239825).
7. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010