CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27440 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pro9unziata il 27 settembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 27440 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 condannato TO ER per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "TOinox s.r.l.", fallita il 30 maggio 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto, avrebbe distratto la somma di euro 54.000,00 (prelevandola dal conto corrente societario) nonché macchinari, attrezzature e altri materiali della società (rinvenuti poi in un immobile di TO Ester, figlia dell'imputato). Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 2639 cod. civ. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'imputato la qualità di amministratore di fatto, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato tale convincimento sulla base di mere presunzioni, non considerando che le relazioni che l'imputato aveva con clienti e fornitori erano legate alle mansioni di direttore tecnico dell'azienda che egli svolgeva in esecuzione di regolare contratto di lavoro. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato non avrebbe intrattenuto i rapporti con le banche, non avrebbe curato la contabilità e non avrebbe eseguito i pagamenti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per aver venduto alla fallita alcuni suoi immobili alla società poi fallita, «al solo fine di sottrarre detta garanzia ai suoi (del TO) creditori». Tale ricostruzione - in base alla quale quelle vendite ponevano a rischio i diritti dei creditori della persona fisica TO ER - si porrebbe in contrasto con l'imputazione, secondo la quale i creditori danneggiati dall'intervenuta vendita sarebbero quelli della società fallita. Palese, pertanto, sarebbe per il ricorrente l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che parrebbe coerente con il fallimento della ditta individuale TO ER e non con quello della società. Il ricorrente, infine, sostiene che la Corte di appello, affermando che nessuno avrebbe sostenuto di essersi relazionato con gli amministratori di diritto, avrebbe introdotto un'informazione non emersa dagli atti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza impugnata. 2 4. L'avv. ER Santoro, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, essendo, in realtà, completamente versato in fatto. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge e neppure travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione e, in particolare, a quelle inerenti il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, evidenziando che tale qualità emergeva con evidenza dalle vicende che avevano portato alla costituzione della società: il TO - titolare di una ditta individuale che svolgeva la medesima attività imprenditoriale della società poi fallita - aveva costituito la società per far fronte alla gravissima esposizione debitoria nella quale la sua impresa individuale si era venuta a trovare nel 2007; aveva poi trasferito alla costituita società gli immobili e le attrezzature per consentirle di svolgere la stessa attività sociale, utilizzando i medesimi locali e le medesime attrezzature della ditta individuale;
aveva formalmente intestato le quote sociali alla moglie e al cognato. Secondo i giudici di merito, il TO, attraverso il nuovo schermo societario, continuava ad amministrare l'azienda. Tale ricostruzione trovava riscontro nel fatto che era l'imputato a relazionarsi con i clienti e nel fatto che, in atti, non vi era traccia di un effettivo esercizio della funzione da parte degli amministratori di diritto, che peraltro non avevano mai operato nel settore. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non è caduta in alcuna contraddizione, in quanto non ha affatto ritenuto che l'azione distrattiva sia stata realizzata attraverso la vendita dei beni immobili della ditta individuale "TO ER" alla società "TOinox ma, come anche il giudice di primo grado, ha posto in rilievo tale operazione al solo fine di dimostrare che TO ER fosse l'amministratore di fatto della società. Nella ricostruzione di entrambi i giudici di merito, le vicende relative alla vendita degli immobili sono funzionali esclusivamente a dimostrare che il soggetto che continuava a svolgere l'attività imprenditoriale, seppur nella nuova forma di società, era sempre TO ER. La vendita degli immobili era parte di un più ampio disegno finalizzato a consentire all'imputato di continuare a svolgere la medesima attività imprenditoriale, attraverso lo "schermo" societario e non aveva a che fare con la condotta distrattiva dei beni della società fallita, che, come indicato in maniera specifica dall'imputazione, aveva a oggetto denaro, macchinari, attrezzature e materiali della società. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha evidenziato che la sentenza di appello si è concentrata più su tali vicende che sulla distrazione dei singoli beni. Tale circostanza, però, è correlata al fatto che l'atto di appello era incentrato, soprattutto, sulla contestazione della qualifica di amministratore di fatto, che il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputato. Va, d'altronde, evidenziato che, rispetto alle singole condotte distrattive, si era ampiamente soffermato il giudice di primo grado, con motivazione che la Corte di appello ha espressamente e integralmente condiviso. Il tema, pertanto, ha trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quando alla censura relativa al fatto che la sentenza di appello avrebbe introdotto un'informazione non emersa dagli atti, affermando che nessuno aveva riferito di essersi relazionato con gli amministratori di diritto, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, atteso che il ricorrente non indica alcuna persona che abbia riferito di essersi relazionata con gli amministratori di diritto né indica gli atti dai quali sia possibile desumere tale circostanza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pro9unziata il 27 settembre 2021 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva Penale Sent. Sez. 5 Num. 27440 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/03/2023 condannato TO ER per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "TOinox s.r.l.", fallita il 30 maggio 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto, avrebbe distratto la somma di euro 54.000,00 (prelevandola dal conto corrente societario) nonché macchinari, attrezzature e altri materiali della società (rinvenuti poi in un immobile di TO Ester, figlia dell'imputato). Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 2639 cod. civ. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'imputato la qualità di amministratore di fatto, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fondato tale convincimento sulla base di mere presunzioni, non considerando che le relazioni che l'imputato aveva con clienti e fornitori erano legate alle mansioni di direttore tecnico dell'azienda che egli svolgeva in esecuzione di regolare contratto di lavoro. La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato non avrebbe intrattenuto i rapporti con le banche, non avrebbe curato la contabilità e non avrebbe eseguito i pagamenti. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per aver venduto alla fallita alcuni suoi immobili alla società poi fallita, «al solo fine di sottrarre detta garanzia ai suoi (del TO) creditori». Tale ricostruzione - in base alla quale quelle vendite ponevano a rischio i diritti dei creditori della persona fisica TO ER - si porrebbe in contrasto con l'imputazione, secondo la quale i creditori danneggiati dall'intervenuta vendita sarebbero quelli della società fallita. Palese, pertanto, sarebbe per il ricorrente l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che parrebbe coerente con il fallimento della ditta individuale TO ER e non con quello della società. Il ricorrente, infine, sostiene che la Corte di appello, affermando che nessuno avrebbe sostenuto di essersi relazionato con gli amministratori di diritto, avrebbe introdotto un'informazione non emersa dagli atti. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare con rinvio la sentenza impugnata. 2 4. L'avv. ER Santoro, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, essendo, in realtà, completamente versato in fatto. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge e neppure travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione e, in particolare, a quelle inerenti il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, evidenziando che tale qualità emergeva con evidenza dalle vicende che avevano portato alla costituzione della società: il TO - titolare di una ditta individuale che svolgeva la medesima attività imprenditoriale della società poi fallita - aveva costituito la società per far fronte alla gravissima esposizione debitoria nella quale la sua impresa individuale si era venuta a trovare nel 2007; aveva poi trasferito alla costituita società gli immobili e le attrezzature per consentirle di svolgere la stessa attività sociale, utilizzando i medesimi locali e le medesime attrezzature della ditta individuale;
aveva formalmente intestato le quote sociali alla moglie e al cognato. Secondo i giudici di merito, il TO, attraverso il nuovo schermo societario, continuava ad amministrare l'azienda. Tale ricostruzione trovava riscontro nel fatto che era l'imputato a relazionarsi con i clienti e nel fatto che, in atti, non vi era traccia di un effettivo esercizio della funzione da parte degli amministratori di diritto, che peraltro non avevano mai operato nel settore. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, non è caduta in alcuna contraddizione, in quanto non ha affatto ritenuto che l'azione distrattiva sia stata realizzata attraverso la vendita dei beni immobili della ditta individuale "TO ER" alla società "TOinox ma, come anche il giudice di primo grado, ha posto in rilievo tale operazione al solo fine di dimostrare che TO ER fosse l'amministratore di fatto della società. Nella ricostruzione di entrambi i giudici di merito, le vicende relative alla vendita degli immobili sono funzionali esclusivamente a dimostrare che il soggetto che continuava a svolgere l'attività imprenditoriale, seppur nella nuova forma di società, era sempre TO ER. La vendita degli immobili era parte di un più ampio disegno finalizzato a consentire all'imputato di continuare a svolgere la medesima attività imprenditoriale, attraverso lo "schermo" societario e non aveva a che fare con la condotta distrattiva dei beni della società fallita, che, come indicato in maniera specifica dall'imputazione, aveva a oggetto denaro, macchinari, attrezzature e materiali della società. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha evidenziato che la sentenza di appello si è concentrata più su tali vicende che sulla distrazione dei singoli beni. Tale circostanza, però, è correlata al fatto che l'atto di appello era incentrato, soprattutto, sulla contestazione della qualifica di amministratore di fatto, che il giudice di primo grado aveva riconosciuto all'imputato. Va, d'altronde, evidenziato che, rispetto alle singole condotte distrattive, si era ampiamente soffermato il giudice di primo grado, con motivazione che la Corte di appello ha espressamente e integralmente condiviso. Il tema, pertanto, ha trovato già completa e corretta risposta nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello si salda, atteso che le decisioni utilizzano criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme. Le sentenze, ricorrendo una "doppia conforme", possono essere lette congiuntamente e integrarsi tra loro, costituendo sostanzialmente un unico corpo decisionale. Al riguardo, occorre ricordare che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri ..., con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Quando alla censura relativa al fatto che la sentenza di appello avrebbe introdotto un'informazione non emersa dagli atti, affermando che nessuno aveva riferito di essersi relazionato con gli amministratori di diritto, va rilevato che essa si presenta del tutto generica, atteso che il ricorrente non indica alcuna persona che abbia riferito di essersi relazionata con gli amministratori di diritto né indica gli atti dai quali sia possibile desumere tale circostanza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28 marzo 2023.