Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/01/2003, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O 6 I 8 Z 9 1 A 5 / R 4 . / T ее 66 N 6 S I 2 . A IN NOMI0 1 0 84 / 03 . I G B R E . R . P R . L A L D T A A L U D . E REPUB B B D E I A I T R T S A N N T I 1 E E 3 S R S 1 I E E . A T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 20338/99 Consigliere Cron. 238P Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE - Ud.13/06/02 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente Sex-4 SENTENZA sul ricorso proposto da: NATIONAL CAN ITAL NCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ADONNINO, che la difende, giusta procura a margine;
. ricorrente N
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2676 -1- CAD avverso la sentenza n. 174/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La National Can Italiana s.p.a. ha impugnato l'accertamento Irpeg ed Ilor relativo al 1983. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha rideterminato il reddito, mentre la Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'ufficio. Ha proposto ricorso la società deducendo un unico motivo. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso. La società ha presentato una memoria. Motivi della decisione La società ha dedotto nullità del procedimento e della sentenza di appello in relazione agli articoli 20, comma 1 e 53, comma 1, d.lgs. n. 546/92 per mancata notificazione dell'atto di impugnazione. Il Ministero ha sostenuto che l'atto di appello è stato proposto sotto il vigore della precedente normativa contenuta nel d.p.r. n.636/72, che non prevedeva come onere dell'appellante la notifica dell'impugnazione, posto che la legge prevedeva l'obbligo della segreteria del Giudice adito di comunicare l'avvenuta instaurazione del giudizio di gravame. Nella memoria la società ha ribadito la sua richiesta, sostenendo che per effetto dell'omessa notifica del gravame non è stata messa in condizione di difendersi. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento non potendosi dubitare che la mancata notifica dell'atto di gravame (da parte della segreteria o da parte dell'appellante, a seconda del tempo nel quale l'appello è stato proposto) ha costituito una insanabile violazione del principio del contraddittorio in danno di una parte che non è stata messa nelle condizioni di partecipare al giudizio di appello e di difendersi. Ga lle Tale violazione comporta la nullità del procedimento di appello e della sentenza impugnata, che va dunque cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania. Così deciso il 13.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone ns erver Dr. Bruno Saccucci R DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2003 IL CANCELLIERE C Oggi DO IO IL CANCELLIERE C1 DO IO ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA