CASS
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 10020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10020 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PA MA CO MA ON NO CO VE RE EC SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ZO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 03/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN ha rigettato la richiesta di distruzione delle registrazioni relative alle operazioni di intercettazione telefonica autorizzate ai nn. R.I.T. 262/12, 288/12, 289/12 e 297/12, presentata da ZO RR, terzo estraneo al procedimento penale n. 6255/11 R.G.N.R., iscritto presso la locale Procura della Repubblica a carico di tre indagati, definito il 18 aprile 2018 con sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile. Il Giudice ha argomentato che, contrariamente alle deduzioni dell’instante, le intercettazioni eseguite sui predetti numeri R.I.T. erano utilizzabili, in quanto i decreti ex art. 267 cod. proc. pen. erano stati emessi nel corso delle indagini preliminari e prima della scadenza dei relativi termini, avendo il giudice autorizzato sino al 19 marzo 2013 la proroga del termine di durata delle indagini, richiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012 a seguito dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in data 9 marzo 2012, dell’indagato RC ST.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di ZO RR, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 267, 271, commi 1 e 3, 406, comma 8, e 407, comma 3, cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge per la distruzione di intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari. Il ricorrente lamenta che i decreti autorizzativi delle intercettazioni siano stati emessi nei mesi di giugno e luglio 2012, dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 10020 Anno 2026 Presidente: BO ON Relatore: VE NO CO Data Udienza: 29/01/2026 preliminari, atteso che RC CE veniva iscritto nel registro degli indagati in data 28 ottobre 2011, in occasione della formazione di autonomo fascicolo sul n. 6255/2011 mod. 21, sicché era tardiva la proroga chiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012, in ogni caso non rinvenuta nel fascicolo processuale. Si duole che il giudice non abbia valutato l’interesse dell’instante, estraneo al processo, alla distruzione di materiale lesivo della propria reputazione e privo di rilevanza processuale, considerato che le intercettazioni non sono state utilizzate nella sentenza irrevocabile del 18 aprile 2018. Censura la conservazione della prova illecitamente acquisita, che viola la riservatezza delle comunicazioni personali tutelata dall’art. 8 C.E.D.U. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui attinge il rigetto della richiesta di distruzione delle registrazioni relative ai nn. 262/12 e 297/12 R.I.T., afferenti a intercettazioni eseguite su utenze in uso a terzi, in ordine alle quali il ricorrente non ha esplicitato l’esistenza di un interesse a ricorrereconcreto, attuale e verificabile, in ragione della registrazione di specifiche conversazioni che lo vedono protagonista quale interlocutore, ovvero contenenti dati relativi alla sua sfera personale.
3. A conclusioni diverse deve pervenirsi per le registrazioni concernenti le comunicazioni intercettate sulle utenze in uso a ZO RR di cui ai nn. 288/12 e 289/12 R.I.T., riguardo alle quali deve constatarsi che la motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di distruzione risulta gravemente carente. Ai sensi dell’art. 269, comma 2, cod. proc. pen., «salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione», il quale decide in camera di consiglio con la procedura prevista dall’art. 127 del codice di rito. Il comma terzo dell’art. 271 cit. prevede, a sua volta, la distruzione obbligatoria, in ogni stato e grado del processo, dei risultati delle intercettazioni acquisite in violazione di legge, purché non costituiscano corpo del reato. Nella fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN si esaurisce nell’affermazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, di cui si chiede la distruzione, in quanto autorizzate prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Il Giudice non giustifica la discrasia tra la data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato indicata nell’ordinanza impugnata e la diversa indicazione temporale enucleabile dall’istanza difensiva, supportata dall’allegazione al ricorso del provvedimento di separazione emesso dal pubblico ministero il 28 ottobre 2011. Il decidente omette poi di confrontarsi con le deduzioni della difesa in ordine alle esigenze di tutela della riservatezza del RR, persona estranea al procedimento penale, nonché alla necessità di conservare le conversazioni intercettate in procedimento già definito con sentenza irrevocabile. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alle intercettazioni di cui ai nn. R.I.T. 288/12 e 289/12 con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN affinché provveda ad ovviare alle evidenziate lacune motivazionali, mentre va nel resto dichiarato inammissibile il ricorso. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle intercettazioni di cui ai RIT 288/12 e 289/12 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO VE ON BO 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN ha rigettato la richiesta di distruzione delle registrazioni relative alle operazioni di intercettazione telefonica autorizzate ai nn. R.I.T. 262/12, 288/12, 289/12 e 297/12, presentata da ZO RR, terzo estraneo al procedimento penale n. 6255/11 R.G.N.R., iscritto presso la locale Procura della Repubblica a carico di tre indagati, definito il 18 aprile 2018 con sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile. Il Giudice ha argomentato che, contrariamente alle deduzioni dell’instante, le intercettazioni eseguite sui predetti numeri R.I.T. erano utilizzabili, in quanto i decreti ex art. 267 cod. proc. pen. erano stati emessi nel corso delle indagini preliminari e prima della scadenza dei relativi termini, avendo il giudice autorizzato sino al 19 marzo 2013 la proroga del termine di durata delle indagini, richiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012 a seguito dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in data 9 marzo 2012, dell’indagato RC ST.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di ZO RR, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 267, 271, commi 1 e 3, 406, comma 8, e 407, comma 3, cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge per la distruzione di intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari. Il ricorrente lamenta che i decreti autorizzativi delle intercettazioni siano stati emessi nei mesi di giugno e luglio 2012, dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini Penale Sent. Sez. 1 Num. 10020 Anno 2026 Presidente: BO ON Relatore: VE NO CO Data Udienza: 29/01/2026 preliminari, atteso che RC CE veniva iscritto nel registro degli indagati in data 28 ottobre 2011, in occasione della formazione di autonomo fascicolo sul n. 6255/2011 mod. 21, sicché era tardiva la proroga chiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012, in ogni caso non rinvenuta nel fascicolo processuale. Si duole che il giudice non abbia valutato l’interesse dell’instante, estraneo al processo, alla distruzione di materiale lesivo della propria reputazione e privo di rilevanza processuale, considerato che le intercettazioni non sono state utilizzate nella sentenza irrevocabile del 18 aprile 2018. Censura la conservazione della prova illecitamente acquisita, che viola la riservatezza delle comunicazioni personali tutelata dall’art. 8 C.E.D.U. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui attinge il rigetto della richiesta di distruzione delle registrazioni relative ai nn. 262/12 e 297/12 R.I.T., afferenti a intercettazioni eseguite su utenze in uso a terzi, in ordine alle quali il ricorrente non ha esplicitato l’esistenza di un interesse a ricorrereconcreto, attuale e verificabile, in ragione della registrazione di specifiche conversazioni che lo vedono protagonista quale interlocutore, ovvero contenenti dati relativi alla sua sfera personale.
3. A conclusioni diverse deve pervenirsi per le registrazioni concernenti le comunicazioni intercettate sulle utenze in uso a ZO RR di cui ai nn. 288/12 e 289/12 R.I.T., riguardo alle quali deve constatarsi che la motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di distruzione risulta gravemente carente. Ai sensi dell’art. 269, comma 2, cod. proc. pen., «salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione», il quale decide in camera di consiglio con la procedura prevista dall’art. 127 del codice di rito. Il comma terzo dell’art. 271 cit. prevede, a sua volta, la distruzione obbligatoria, in ogni stato e grado del processo, dei risultati delle intercettazioni acquisite in violazione di legge, purché non costituiscano corpo del reato. Nella fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN si esaurisce nell’affermazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, di cui si chiede la distruzione, in quanto autorizzate prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Il Giudice non giustifica la discrasia tra la data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato indicata nell’ordinanza impugnata e la diversa indicazione temporale enucleabile dall’istanza difensiva, supportata dall’allegazione al ricorso del provvedimento di separazione emesso dal pubblico ministero il 28 ottobre 2011. Il decidente omette poi di confrontarsi con le deduzioni della difesa in ordine alle esigenze di tutela della riservatezza del RR, persona estranea al procedimento penale, nonché alla necessità di conservare le conversazioni intercettate in procedimento già definito con sentenza irrevocabile. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alle intercettazioni di cui ai nn. R.I.T. 288/12 e 289/12 con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN affinché provveda ad ovviare alle evidenziate lacune motivazionali, mentre va nel resto dichiarato inammissibile il ricorso. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle intercettazioni di cui ai RIT 288/12 e 289/12 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NO CO VE ON BO 3