Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 33420
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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In tema di riabilitazione relativa a misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) di cui all'art. 15 legge 3 agosto 1988, n. 327, l'obbligo di motivazione da parte del giudice che rigetti la richiesta non è soddisfatto ove egli si limiti a prendere atto dell'instaurazione di alcuni procedimenti penali, per fatti successivi alla cessazione della misura, a carico del richiedente, atteso che il giudicante ha il dovere di verificare le fonti e il contenuto delle accuse che hanno originato tali procedimenti e i relativi sviluppi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 33420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33420
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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