Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
In tema di riabilitazione relativa a misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) di cui all'art. 15 legge 3 agosto 1988, n. 327, l'obbligo di motivazione da parte del giudice che rigetti la richiesta non è soddisfatto ove egli si limiti a prendere atto dell'instaurazione di alcuni procedimenti penali, per fatti successivi alla cessazione della misura, a carico del richiedente, atteso che il giudicante ha il dovere di verificare le fonti e il contenuto delle accuse che hanno originato tali procedimenti e i relativi sviluppi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 33420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33420 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 12/07/2001
1. Dott. BRUNO ROSSI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 4937
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 1361/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Occhipinti Vito, n.9/3/38 a Regalbuto
avverso l'ordinanza emessa il 14/11/00 dal Tribunale di sorveglianza di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata Osserva
Con ordinanza in data 14/11/00 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza di riabilitazione presentata ai sensi dell'art.15 legge 3/8/88 n. 327 da Occhipinti Vito in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, cessata nell'agosto 1992, che gli ora stata applicata con decreto 19/1/90 del locale Tribunale. Ha ritenuto il Tribunale di sorveglianza che il prevenuto non avesse dato prova costante ed effetti di buona condotta, come richiesto dalla suddetta norma, in quanto nel 1995 era stato iscritto a suo carico un procedimento penale per corruzione e altri reati, nel 1999 era stato querelato per appropriazione indebita e truffa e dalle informazioni di polizia risultava in collegamento con la criminalità organizzata.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'Occhipinti ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere la decisione reiettiva stata fondata su elementi del tutto inconsistenti e in parte neppure ritualmente acquisiti.
La doglianza è senz'altro meritevole di accoglimento sotto il profilo del difetto di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza invero si è limitato a prendere atto della instaurazione a carico dell'Occhipiniti di procedimenti penali per fatti posteriori alla cessazione della misura di prevenzione, senza in alcun modo verificare fonti e contenuto delle accuse che a tali procedimenti hanno dato origine e i relativi sviluppi, ed ha del tutto acriticamente recepito - in contrasto con quanto da questa Corte costantemente affermato (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 27/9/93, Di Piazza - rv. 196.021 e 13/1/94, Napoletano - rv. 196.393) - informazioni di polizia di cui non si specificano e analizzano, soprattutto sotto il profilo cronologico, i concreti riferimenti.
Mancando dunque una penetrante valutazione della condotta realmente tenuta dall'Occhipinti, con particolare riguardo al periodo più recente (cfr. in proposito Sez. 1^ 20/3/97, Maione - rv. 207.324), si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito, esame dell'istanza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2001