Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
Qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio nazionale, il pubblico ministero disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque darsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo questo obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5 quinquies, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, ed essendo possibile la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46131 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Sossi Mario Presidente
1. Dott. Fabbri Gianvittore Consigliere
2. Dott. Chieffi Severo Consigliere
3. Dott. Mocali Piero Consigliere
4. Dott. Vancheri Angelo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Cassino, nei confronti di
MM LY, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza del 18 febbraio 2003, Gip Tribunale di Cassino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Chieffi Severo;
lette le conclusioni del P.G.: annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 18 febbraio 2003 il G.I.P. del Tribunale di Cassino non convalidava l'arresto di MM VA, imputato del reato previsto dall'art. 14 comma quinto ter D.L.vo 286/1998 (come modificato dalla legge 189/2002), osservando che, poiché l'arrestato era stato rimesso in libertà contrariamente al disposto dell'art. 14 comma quinto quinquies del decreto citato, non era possibile procedere a giudizio direttissimo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cassino, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 390 e 449 cod. proc. pen. sul rilievo che la liberazione dell'arrestato non preclude la possibilità di procedere con il rito direttissimo.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. il Pubblico Ministero, quando ritiene di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, può disporre con decreto che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà. In tal caso, ricorrendone i presupposti, la convalida dell'arresto deve essere comunque fatta dal G.I.P., non costituendo la liberazione dell'arrestato ostacolo alla instaurazione del procedimento di convalida.
Ciò premesso va rilevato che l'art. 14 comma quinquies D.L.vo 286/1998 (come modificato dalla legge 189/2002) - secondo il quale per i reati previsti dai commi quinto ter e quinto quater del decreto citato "è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo" - non ha introdotto alcuna nuova normativa in tema di convalida, di guisa che ben può il Pubblico Ministero disporre la liberazione dell'arrestato e nel contempo chiedere la convalida dell'arresto. Infatti il procedimento di convalida è autonomo rispetto al procedimento con rito direttissimo, che potrà essere celebrato anche con l'imputato a piede libero. Ciò si evince in modo evidente dal comma quarto dell'art. 449 cod. proc. pen. (richiamato dal comma 9 dell'art. 558 cod. proc. pen.), che autorizza il P.M. a procedere a giudizio direttissimo quando l'arresto è stato convalidato, nonché dal comma quinto dell'art. 449 cod. proc. pen. (anch'esso richiamato dal comma nono dell'art. 558 cod. proc. pen.), che svincola il procedimento direttissimo dalla convalida dell'arresto e dallo stato di detenzione dell'imputato.
Pertanto, poiché la liberazione dell'imputato eseguita ai sensi dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. non costituisce ostacolo alla celebrazione del processo con il rito direttissimo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Cassino per nuovo esame.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Cassino. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 NOVEMBRE 2003.