Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46131
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora, procedutosi all'arresto in flagranza dello straniero resosi inosservante dell'ordine impartitogli dal questore di lasciare il territorio nazionale, il pubblico ministero disponga, ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p., la liberazione dell'arrestato ritenendo di non dover chiedere l'applicazione di una misura coercitiva, deve comunque darsi luogo alla convalida dell'arresto ed all'instaurazione del giudizio direttissimo, essendo questo obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5 quinquies, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, ed essendo possibile la sua celebrazione anche nei confronti di imputato a piede libero.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 46131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46131
    Data del deposito : 12 novembre 2003

    Testo completo