Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento davanti al giudice di pace, a norma dell'art. 320 cod. proc. civ., è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima , che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo. Poiché tale preclusione concerne la facoltà di prova delle parti, e non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio, è liberamente utilizzabile dal giudice di pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO OI NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, difeso dall'avvocato UBALDO MARRONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché
contro
ASSITALIA SPA, con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giampaolo Brugnoli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO SCHIAVONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 293/00 del Giudice di pace di PALERMO, Sezione 1^ Civile, emessa il 23/12/99 e depositata il 02/03/00 (R.G. 7075/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Eugenio SCHIAVONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO Lo VO ha convenuto in giudizio il Ministero dell'interno e la società Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Palermo notificata il 30.6.1998 ha proposto in loro confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da circolazione stradale e ne ha chiesto la liquidazione in L. 2.000.000.
Il Ministero dell'interno e l'Assitalia hanno resistito alla domanda che il giudice di pace ha rigettato con sentenza del 2.3.2000. L'attore ne ha chiesto la cassazione.
I due convenuti hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - La Cassazione, col primo motivo, è chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 320 dello stesso codice).
L'argomento svolto nel motivo è il seguente.
Per ricostruire il modo in cui lo scontro si era prodotto, il giudice ha tratto elementi di prova dal rapporto di incidente stradale redatto dai vigili urbani.
Se non che il rapporto, prodotto tempestivamente dal Ministero dell'interno, era privo degli allegati, mentre è su questi che la decisione è stata fondata.
Il rapporto, completo dei suoi allegati, è stato invece prodotto dall'Assitalia nell'udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. - Il motivo per le ragioni di seguito esposte non è fondato. 2.2. - L'interpretazione dell'art. 320 cod. proc. civ. proposta dal ricorrente corrisponde a quella che si è venuta formando nella giurisprudenza della Corte.
È stato affermato (nelle sentenze 4 marzo 1998 n. 2399 e 8 giugno 1999 n. 5626), che l'art. 320 impone al giudice di pace di non tenere conto ai fini del decidere di documenti depositati in una udienza successiva alla prima, che non sia stata fissata a norma del quarto comma dello stesso articolo.
Tuttavia, questa regola, per quanto concerne la prova dei fatti, riguarda l'attività delle parti.
Non riguarda invece i poteri che il giudice può esercitare di ufficio.
Perciò non si estende alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. civ., nel cui ambito rientra la richiesta alle autorità di polizia di trasmettere gli atti formati in occasione di incidenti stradali;
per raccogliere rilevare e fissare le tracce di un incidente.
Orbene, è bensì vero che il rapporto, completo dei suoi allegati, è stato depositato nell'ultima udienza, seguita ad alcune altre, ma la sua acquisizione era stata disposta dal giudice con un precedente provvedimento, in cui aveva disposto che fosse richiesto al comando dei vigili urbani di trasmettere il rapporto.
3. - Al rigetto del primo motivo segue quello degli altri, con i quali il ricorrente ha lamentato che il giudice di pace, avvalendosi degli indicati elementi di prova, ha considerato superata la presunzione di pari responsabilità posta per il caso di scontro di veicoli dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, per non aver accolto la propria domanda, neppure ha condannato i convenuti alle spese del processo.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003