Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12004
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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Nel rito del lavoro una decadenza a carico della parte per la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento della prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emesso in tal senso dal giudice su istanza della controparte comparsa, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12004
    Data del deposito : 8 agosto 2003

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