Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro una decadenza a carico della parte per la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento della prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emesso in tal senso dal giudice su istanza della controparte comparsa, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12004 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI PA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIAN GUIDO CARATTI, GIOVANNI GIOVANNELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COFFIGEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI GIOIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar GIANLUIGI BAILO in NOVI LIGURE del 12 luglio 2001, Rep. N. 84335;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 32/00 del Tribunale di TORTONA, depositata il 05/02/00 R.G.N. 296/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato DI GIOIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Il signor EO FI, con ricorso del 7 ottobre 1997, si rivolse al Pretore del lavoro di Tortona chiedendo la condanna della CO srl al pagamento della somma di lire 14.295.854, detratto quanto già percepito, in relazione ad una pregressa attività di procacciatore d'affari in favore della CO sulla base di un contratto stipulato il 10 settembre 1996, in forza del quale la CO avrebbe dovuto versargli un rimborso spese forfettario di dire 1.200.000 mensili, oltre alle provvigioni sugli affari conclusi. La CO si costituì in giudizio, e per ciò che ancora rileva, non contestò ne' la sussistenza del contratto con il FI ne' le pattuizioni in esso previste, ma indicò in lire 7.500.000 gli importi percepiti dal ricorrente nel corso del rapporto, negando il buon fine di una parte dei contratti e deducendo, altresì, la concessione di sconti eccessivi da parte del FI, nei riguardi di alcuni fornitori.
La causa, dopo taluni rinvii ad istanza congiunta o su accordo delle parti, veniva rinviata all'udienza del 17 maggio 1999, alla quale, per un difetto di informazione dovuta ad un disguido di studio, il difensore del ricorrente non partecipava. Veniva disposto ulteriore rinvio all'udienza del 14 giugno '99, ed in tale udienza, nessuno essendo comparso per il ricorrente, la causa veniva decisa, su richiesta del resistente, con il rigetto del ricorso. Questa decisione, su appello del FI, contrastato dalla CO, e' stata confermata dal Tribunale di Tortona.
Per ciò che ancora interessa in questa sede, il giudice d'appello ha innanzitutto rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ritenendo che la sua sottoscrizione da parte del giudice quale Pretore anziché quale giudice unico di primo grado configurasse una mera improprietà formale, inidonea ad inficiare la validità del provvedimento. In secondo luogo, il giudice d'appello ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado in ordine alla declaratoria di decadenza dalle prove a carico del ricorrente, affermando che l'omessa riformulazione, nel corso del giudizio, dell'istanza di ammissione dei mezzi di prova, quando accompagnata dalla omessa comparizione all'udienza della parte che abbia richiesto la prova e dalla contestuale richiesta della controparte di fissare una nuova udienza per la discussione e la decisione, implica rinunzia da parte dell'interessato ai mezzi di prova proposti, in conformità di quel che è disposto dall'articolo di 208 del codice di rito civile. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, in quanto decaduto dalle prove dedotte, non avesse provato i fatti posti a fondamento del ricorso. Contro questa sentenza il FI propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. L'intimata non ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 42, 50, 81, 132, 133 del decreto legislativo n. 51 del 1988, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che il vizio della decisione di primo grado, derivante dall'esser stata emessa dal Pretore anziché dal giudice unico di primo grado, fosse solo formale, laddove invece, tale decisione, avrebbe dovuto essere considerata nulla, perché l'ufficio che aveva provveduto ad emetterla, non essendo stato soppresso ma sopravvivendo solo per la trattazione di alcune categorie di controversie, fra le quali non rientrava quella decisa, non aveva più alcun potere in materia. Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 414, n. 5, 420, 208 c.p.c., il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver applicato una decadenza non prevista da alcuna norma dal momento che mentre non vi è alcun onere di reiterazione dei mezzi di prova già articolati nell'atto introduttivo, la decadenza cui fa riferimento l'art. 208 c.p.c., opera soltanto quando vi sia stata ammissione dei mezzi istruttori e la parte non si sia presentata per farli assumere. Con il terzo motivo di ricorso, denunziando vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, evidente contraddizione e stravolgimento degli elementi acquisiti, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver minimamente esaminato il motivo d'appello con il quale era stato sostenuto che, in ogni caso, in base alla documentazione prodotta, la domanda doveva considerarsi, almeno in parte, fondata, avendo il FI elencato i contratti stipulati e prodotto una serie di ordini, sottoscritti anche dai clienti, ed essendo pacifiche la durata del rapporto e la misura delle provvigioni, fra l'altro riconosciuta dalla stessa CO nella comparsa di risposta.
Il primo motivo è infondato.
Contrariamente a quel che ritiene il ricorrente, la sentenza impugnata è stata emessa dall'ufficio che, in base alle norme del decreto legislativo 51/88 era individuato come competente a decidere la controversia, onde il fatto che il giudice addetto a tale ufficio, per evidente svista, lo abbia indicato nella sentenza come ufficio del pretore anziché del nuovo giudice unico di primo grado, costituisce un mero errore materiale inidoneo ad inficiare il provvedimento impugnato.
Il secondo motivo è fondato, e va accolto.
È esatto, in linea generale il presupposto, implicitamente fatto proprio dalla decisone impugnata, secondo cui la norma dell'articolo 208, primo comma, c.p.c., - la quale stabilisce che, se nessuna delle parti si presenta nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova, il giudice istruttore le dichiara decadute dal diritto di farla assumere - è applicabile anche nel rito del lavoro, essendo coerente con i principi della speditezza e dell'onere di partecipazione attiva delle parti al processo, ai quali detto rito è ispirato (Cass. 4 maggio 1991, n. 4906). Ma il Tribunale, sulla base del solo rilievo che il ricorrente non si era presentato alle udienze del 17 maggio e del 14 giugno '99 regolarmente fissate dal giudice, ha ritenuto di confermare la tesi del pretore, secondo cui per questa ragione il FI era decaduto dalla prova e non aveva quindi provato i fatti costitutivi del suo diritto.
In tal modo il Tribunale, senza considerare che nessuna delle due udienze era stata fissata per la assunzione della prova e che non vi era stato alcun provvedimento ammissivo della prova stessa, ha fatto applicazione della menzionata disposizione dell'articolo 208 del codice di rito civile, in assenza dei necessari presupposti, dal momento che, come affermato da questa Corte, anche nel rito del lavoro, una decadenza a carico della parte, per la mancata comparizione all'udienza fissata per l'espletamento del prova si produce soltanto per effetto di provvedimento emesso in tal senso emesso dal giudice ad istanza della controparte comparsa (Cass. 12 luglio 1995, n. 7611). Del resto, nello stesso ordine di idee, si e' detto che non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo la ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di "insistere" per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa, e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice(Cass. 17 agosto 2000, n. 10902). In accoglimento del motivo in esame la sentenza va quindi cassata con rinvio ad altro giudice di appello, che riesaminerà la lite sulla base dei principi sopraenunziati, non tenendo quindi conto della decadenza del ricorrente dalle prove, inesattamente affermata. L'ulteriore riesame, così disposto, comporta assorbimento del terzo motivo.
Al giudice di rinvio è opportuno rimettere la decisione sulle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie secondo motivo, assorbito il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003