Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4359 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per diritti € 155 REPUBBLIC0435 9 /02 Richiesta copia studio dal Sig. -- "2.7. MAR. 2002. IN NOME DEL PO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Ud. 27/11/01 Dott. Franco PONTORIERI Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 10238 Dott. Antonino ELEFANTE пер. 1004 66 Dott. Giovanni SETTIMJ CANCELLERIA Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 17266/99 R.G. proposto ACCESSO AL INFONDO da FORZA DI CONVEN ZIONE. OL DO, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Pimentel n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa che, con l'Avv. Antonio F. Rosa, lo difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro 06 TT ZI, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 29/a, presso lo studio dell'Avv. Pietro Ricci che, con l'Avv. Mario Morgante, lo difende in virtù di procura speciale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE a margine del controricorso, BXEC Richiesta copia studio DIRITTI dal Sig. per dink LUG. 2002dirit 55 1584101 IL CANCELLIERE E controricorrente per la cassazione della sentenza 22 dicembre 1998-28 aprile 1999 n. 687/99 del Tribunale di Verona. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 27 novembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Antonio Rosa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Pietro Ricci che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel giugno del 1987 ZI SE convenne in giudizio, avanti il RE di Verona, DO CO, esponendo che costui, con una scrittura privata intervenuta tra loro il 21.6.1985 a composizione di una lite insorta nel corso di un'assemblea condominiale, si era obbligato a consentirgli di accedere liberamente al suo giardino per l'esecuzione di opere condominiali o di manutenzione straordinaria, sostituzione piante, ecc., ma che poi glielo aveva impedito mediante la chiusura di ogni varco. Chiese, pertanto, che venisse dichiarato l'obbligo del CO di consentirgli il libero accesso al suddetto giardino, sostenendo che la invocata scrittura, data la sua natura transattiva, non poteva considerarsi 2 una pedissequa ripetizione del disposto dell'art. 843 cod. civ. ma doveva ritenersi idonea a ad ampliare i diritti previsti da tale norma. Nella resistenza del convenuto, il RE rigettò la domanda con sentenza del 26 2.1990 la quale trovò piena conferma, in seguito ad appello del SE, in quella del Tribunale di Verona in data 28.9.1992. Proposto ricorso per cassazione dal soccombente, però, questa Suprema Corte, con sentenza n. 12228 del 1995, cassò per vizio di motivazione la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione dello stesso Tribunale veronese. Riassunto il processo e instauratosi il nuovo contraddittorio, il giudice di rinvio, con la sentenza precisata in epigrafe, in riforma di quella di primo grado, ha accolto parzialmente le domande attoree, dichiarando tenuto il CO a consentire al SE l'accesso e l'attraversamento del suo giardino per gli scopi previsti dalla convenzione del 21.6.1985, condannandolo, conseguentemente, a consegnargli una copia della chiave del giardino stesso e ponendo a suo carico le spese dell'intero giudizio. Premesso che era incontestabile la natura transattiva della convenzione in parola - seguita al rinvio a giudizio del CO per ingiurie in danno del SE e contenente la richiesta di sentite scuse da parte del primo, nonché la promessa del secondo di rimettere la querela a suo tempo presentata - il Tribunale ha condiviso la tesi dell'appellante secondo cui l'oggetto dell'autorizzazione non poteva 3 essere ridotto al puro e semplice diritto di accesso al fondo altrui già riconosciuto in via generale dall'art. 843 cod. civ. o addirittura a qualcosa di meno, come aveva finito per fare il RE allorquando aveva ritenuto “giustificato e legittimo" da parte del CO “apporre la serratura e trattenere le chiavi.....come unica forma di controllo possibile" sulla effettiva esistenza delle circostanze giustificative dell'accesso, dopo di che, procedendo all'interpretazione della scrittura e valorizzando anche il fatto che in essa risultava adoperato il tempo presente del verbo “autorizzare”, e non quello futuro, con conseguente esclusione della necessità di richiedere ogni volta il permesso di entrare nel giardino, ha ritenuto che, se da un lato non poteva negarsi al CO il diritto, riconosciuto persino al proprietario del fondo gravato da servitù di passaggio, di chiudere il fondo stesso e di applicare una serratura al cancello, non poteva neppure ammettersi che il SE venisse a trovarsi in una posizione identica o addirittura deteriore rispetto a quella riconosciutagli dal ripetuto art. 843 c.c. e gli si doveva, quindi, riconoscere il diritto a disporre di una chiave di detta serratura e a non doverla chiedere ogni volta;
né ciò era in contrasto con la natura personale, e non reale, del diritto costituito tra le parti o con la occasionalità delle esigenze al cui soddisfacimento era preordinata la concessa autorizzazione. Ricorre per cassazione DO CO, formulando tre motivi di censura, poi illustrati con memoria, ai quali ZI SE replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso vengono denunziate violazione degli artt. 1362 e segg. e 843 cod. civ., contraddittorietà e, comunque, insufficienza della motivazione. Premessa una lunga disquisizione giurisprudenziale e dottrinaria sul diritto di accesso al fondo previsto dall'art. 843 cod. civ., nonché sulla natura del correlativo obbligo, ed approdato alla conclusione che non si tratta di servitù, bensì di una limitazione temporanea del diritto di proprietà rientrante nell'ambito delle obbligazioni propter rem, il ricorrente passa finalmente a censurare la sentenza impugnata per la non corretta applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali, dolendosi che essa abbia fatto leva sulla necessità di riconoscere all'autorizzazione concessa con la scrittura 21.6.1985 un contenuto più ampio di quello previsto da detto art. 843 e minimizzando, all'uopo, il carattere transattivo della stessa, nonché criticando puntigliosamente l'argomento letterale basato sull'uso del tempo presente del verbo “autorizzare” e addebitando al giudice di rinvio l'errore di aver sostituito la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà delle parti e di aver attribuito al SE poteri persino più ampi di quelli spettanti al titolare di una servitù di passaggio. Le censure sono prive di fondamento. E' del tutto fuori luogo, innanzitutto, parlare di violazione 5 dell'art. 843 cod. civ., poiché il Tribunale, nella sua pregevole ed equilibrata sentenza, ha fatto riferimento a tale norma, non per applicarla direttamente alla concreta fattispecie o per disapplicarla, ma solo per utilizzarla come parametro interpretativo, cioè per stabilire quale fosse la portata del permesso di accesso al fondo che il CO, con la convenzione 21.6.1985, aveva accordato al SE, tenuto conto della accertata natura transattiva della convenzione medesima e della conseguente necessità di individuare in essa un quid pluris, rispetto alle facoltà già spettanti per legge al SE in base al ripetuto art. 843, che costituisse l'aliquid datum del CO a fronte dell'aliquid retentum rappresentato dall'impegno di controparte a rimettere la querela per ingiurie e, quindi, a non pretendere da lui il risarcimento dei danni morali per tale reato. E' superflua e fine a se stessa, dunque, la lunga e dotta disquisizione sulla natura giuridica dell'accesso al fondo altrui come disciplinato da detto art. 843 cod. civ., in particolare dal primo comma, dal momento che il ricorrente non mostra affatto di dissentire né - avrebbe motivo di farlo dall'affermazione del Tribunale secondo cui, - in base alla norma in parola, il proprietario ha il diritto di chiudere il fondo e di vietarvi l'indiscriminato accesso agli estranei, ed è solo obbligato di volta in volta a permettere e, quindi, a subire tale accesso se riconosciuto necessario "al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune". Quanto alla lamentata violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, deve dirsi che la relativa censura è alquanto generica poiché il CO, a parte il richiamo agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., non specifica quali siano i canoni in concreto violati ed i punti in cui il giudice del merito si è da essi discostato, limitandosi sostanzialmente a criticare il risultato raggiunto e a dissentire dall'argomento letterale del resto solo confermativo di quello - logico basato sull'uso del tempo presente, anziché futuro, del verbo "autorizzare" al fine di proporre un'interpretazione diversa e più consona ai suoi interessi;
e anche là dove tenta di minare alla radice la criticata operazione ermeneutica, basata essenzialmente, come si è visto, sul carattere transattivo dell'accordo intercorso tra le parti, si guarda bene dal negare tale carattere ma si sforza soltanto di minimizzarlo con vaghi riferimenti ad altre concessioni che il CO avrebbe fatte al SE in cambio della remissione di querela e della rinunzia all'azione per danni, addebitando al Tribunale di non aver proceduto all'interpretazione complessiva delle clausole e di aver considerato come unico oggetto di quell'accordo l'accesso al fondo, ma omettendo di riportare testualmente tali clausole e di evidenziarne la precisa collocazione nell'ambito dell'atto negoziale, in modo da consentire a questa Corte la necessaria verifica sulla praticabilità e sulla utilità di detta interpretazione, come gii imponeva il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Di nessuna consistenza, infine, è la doglianza di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione la quale risulta praticamente soltanto- enunciata, mancando qualsiasi precisa indicazione dei punti in cui l'iter argomentativo della sentenza impugnata difetterebbe di coerenza logica interna o di sufficiente criterio logico, se si esclude un accenno, a pag. 17 del ricorso, al fatto di essersi venuta a creare una situazione “che va di gran lunga oltre i termini di cui all'art. 843 cod. civ. per confluire nello schema e nei diritti tipici delle servitù di passaggio, la cui esistenza è stata pure radicalmente esclusa dal giudice di primo grado, e del possesso". A quest'ultimo proposito è decisivo ed assorbente rilevare che it Tribunale, pur avendo statuito che la convenzione 21.6.1985, stante la sua natura transattiva, non poteva essere considerata una pedissequa ripetizione della norma di cui all'art. 843 cod. civ. e che perciò, per darle un senso, doveva ritenersi concesso con essa al SE il diritto ad avere una chiave del giardino del CO, in modo da non dover chiedere ogni volta il permesso di accedervi e da non dover dare alcuna dimostrazione preventiva della necessità di eseguire le opere indicate nella convenzione stessa, ha avuto cura di precisare, ove ce ne fosse stato bisogno, che il diritto così costituito aveva natura personale, e non reale, aggiungendo, con notazione giuridicamente ineccepibile, che la disponibilità della chiave non contrastava affatto con tale natura personale, poiché non implicava necessariamente l'esistenza di uno ius 8 in re aliena, e, del resto, era la sola cosa idonea a realizzare quel quid pluris indispensabile per dare un reale contenuto all'accordo transattivo Con il secondo motivo si denunzia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentandosi che il Tribunale veronese abbia completamente taciuto sull'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'attuale ricorrente la quale imponeva di dimostrare la titolarità del diritto, dal che la necessità "di valutare la posizione processuale del convenuto in relazione ai diritti di cui poteva disporre al fine di individuarne l'esatta volontà". Anche questa censura è da disattendere, poiché, a parte la difficoltà di comprenderne esattamente i termini attraverso le scarne proposizioni in cui essa si articola, deve ritenersi che, ove ci si intenda riferire alla legittimazione passiva del CO perché semplice possessore o detentore del fondo, la questione sia stata implicitamente risolta dal giudice del merito mediante la evidenziata natura personale del diritto costituito con la convenzione, essendo evidente che il predetto non aveva bisogno di essere proprietario del fondo per poter assumere impegni di natura obbligatoria destinati a cessare con la cessazione della disponibilità del bene. Con il terzo motivo si denunzia violazione della norma di diritto processuale in ordine alla condanna alle spese, rimproverandosi al giudice del rinvio di non aver tenuto conto, in proposito, del leale contegno processuale del CO nel giudizio di cassazione e, comunque, ( T del fatto che l'attore era rimasto parzialmente soccombente. . 4 La censura è chiaramente inammissibile, essendo ius receptum che l'unico principio del quale può lamentarsi la violazione in sede di legittimità è quello secondo il quale è fatto divieto al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali, anche solo parzialmente, la parte del tutto vittoriosa, qualità, questa, che non può essere certamente rivendicata dall'attuale ricorrente, rimasto in sostanza totalmente soccombente nell'intero giudizio. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Anche in questa sede le spese seguono la soccombenza e vanno 10 129,11 liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
45 30,99 TOT. 160,10 LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £2,122.000, pari ad Euro 1095,92 , ivi comprese £ 2.000.000 (due milioni), pari ad Euro 1032,91 per onorario. " Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. WPRESIDENTE hancs Denton Franco CONSIGLIERE ESTENSORE rolls IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 27 MAR. 2002 10 CALUERE C1