Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LA, DE CE e Ditta Autotelefoni s.a.s., in persona del legale rappresentante DE CE, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 20, presso l'avv. Alfonso Maria Parisi, che li difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Banca regionale S. Angelo s.p.a., successore della Banca popolare S. Angelo, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 20, presso l'avv. Isabella Ferrise, difesa dall'avv. Antonio Gemelli per procura del 5 febbraio 2001 ad atto notaio Lunetta di Palermo;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ES n. 247 del 17 aprile - 24 maggio 2000, notificata il 30 gennaio 2001;
sentiti:
il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Autotelefoni s.a.s., in persona di DE CE, beneficiaria di un'apertura di credito in conto corrente presso la Banca popolare S. Angelo, ed inoltre il predetto DE CE e CA LA, in qualità di fideiussori, il 27 dicembre 1993 hanno citato la Banca davanti al Tribunale di ES, chiedendo, rispettivamente, pronuncia di risoluzione dell'apertura di credito, per fatto della convenuta, con restituzione di interessi pagati in eccedenza, e declaratoria di nullità delle fideiussioni, per indeterminatezza dell'oggetto.
La Banca ha contestato il fondamento delle domande, e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna in solido delle parti attrici al pagamento della somma di lire 81.695.323, saldo passivo del conto, oltre agli interessi al tasso convenzionale del 21,50%. Il Tribunale ha respinto le domande principali, ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, riconoscendo alla Banca su detto saldo soltanto gli interessi legali dal 6 dicembre 1993 (data della costituzione in mora).
La Corte d'appello di ES, con sentenza del 24 maggio 2000, ha respinto il gravame principale della società Autotelefoni e dei fideiussori, e, accogliendo quello incidentale della Banca, le ha accordato su detta somma di lire 81.695.323 gli interessi convenzionali nella misura del 21,50% (sempre con decorrenza dal 6 dicembre 1993), fra l'altro osservando:
- che correttamente non era stato ammesso in primo grado l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Banca, in quanto la relativa istanza non era inclusa nell'atto di citazione, non formulava specifici e distinti capitoli, ed inoltre tendeva a dimostrare patti aggiunti e contrari ai prodotti documenti contrattuali;
- che l'autenticità delle firme apposte dal CE e dalla LA sugli atti di fideiussione era stata tardivamente negata (con la comparsa conclusionale davanti al Tribunale e poi con i motivi d'appello);
- che la prova del predetto saldo passivo era offerta dagli estratti del conto, che la Banca aveva sistematicamente inviato alla società Autotelefoni ed allegato in copia, dato che le relative annotazioni non erano state tempestivamente contestate, ai sensi dell'art. 1832 primo comma cod. civ., ne' investite dall'impugnazione prevista dal secondo comma della stessa norma;
- che l'entità del credito della Banca trovava conferma in un estratto dei suoi libri contabili;
- che la Banca non aveva violato principi di correttezza e buona fede;
- che la pattuizione di interessi ultralegali in corso di rapporto rendeva applicabile il relativo tasso anche per gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1224 primo comma cod. civ.. La LA, il CE e la società Autotelefoni, con ricorso notificato il 31 marzo 2001 alla Banca popolare S. Angelo, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte di ES, con quattro motivi.
La Banca regionale S. Angelo , quale successore della Banca popolare S. Angelo, ha replicato con controricorso. La resistente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamandosi gli artt. 202, 214, 228 e 360 n. 5 cod. proc. civ., con il primo motivo del ricorso si torna a criticare la mancata ammissione d'interrogatorio formale della convenuta, sul rilievo che tale mezzo istruttorio è sempre ammissibile e che la relativa istanza può essere avanzata anche implicitamente, ed inoltre si rinnova l'assunto secondo cui il disconoscimento delle firme apposte sui contratti in discussione era stato tempestivamente effettuato subito dopo la produzione dei documenti.
Il motivo non è esaminabile, con riguardo ad entrambe le deduzioni, in quanto la prima non tocca la ratto decidendi della sentenza impugnata, ne' in particolare il prioritario rilievo secondo cui la richiesta d'interrogatorio difettava della doverosa formulazione di capitoli separati e specifici (art. 230 cod. proc. civ.), e la seconda si esaurisce nell'enunciazione dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni subito dopo la produzione dei contratti (artt 214 e 215 cod. proc. civ.), senza alcuna indicazione circa i tempi ed i modi dell'uno e dell'altra.
Il secondo motivo del ricorso attiene alla dimostrazione del credito fatto valere dalla Banca.
Si addebita alla Corte di ES di non aver risposto all'eccezione d'inefficacia probatoria delle scritture contabili della Banca;
di aver erroneamente ritenuto accertata la trasmissione e ricezione di tutti i periodici estratti del conto;
di non aver considerato che solo alcuni di essi erano stati allegati in causa ed erano stato oggetto di espressa contestazione.
Il motivo è infondato, dato che, per la prima parte, trascura che la Corte d'appello non ha attribuito valenza di prova alle scritture contabili della Banca, apprezzandole solo a conforto di un convincimento basato sulle risultanze degli estratti-conto, e, per il resto, non esprime censure in questa sede pertinenti, a confutazione di quanto ritenuto dal Giudice del merito in ordine al regolare inoltro di tutti gli estratti ed all'assenza di contestazioni, limitandosi ad affermazioni di segno opposto, senza puntuali riferimenti alle risultanze processuali.
Analoga genericità infirma il terzo motivo del ricorso, il quale, avverso l'opposto rilievo della sentenza impugnata, ripropone in via puramente assertiva la tesi secondo cui il comportamento della Banca nell'esecuzione dei contratti di fideiussione sarebbe stato contrario a principi di correttezza e buona fede, mancando di esplicitarla con riguardo alla concreta vicenda.
Con il quarto motivo del ricorso si denuncia la violazione dell'art. 1284 cod. civ., il quale richiede Tatto scritto per il patto di interessi ultralegali, assumendosi che nella specie difettava tale essenziale forma, di modo che anche gli interessi di mora dovevano essere mantenuti nella misura legale.
Il motivo non è scrutinatole, per la novità della questione sollevata, in quanto la presenza, nell'atto costitutivo del rapporto contrattuale, di una clausola determinativa del tasso d'interesse nella misura applicata dalla Corte di ES (in conformità delle previsioni dell'art. 1224 primo comma cod. civ., il quale fa discendere da quella clausola l'operatività del medesimo tasso per gli interessi di mora), non è stata specificamente messa in discussione in sede di merito, ove le parti attrici hanno incentrato le loro difese sulla tesi della sussistenza di accordi riduttivi del saggio ultralegale inizialmente stabilito.
Da ultimo va osservato che il deferimento di giuramento decisorio al legale rappresentante della Banca, inserito nella parte finale del ricorso, è privo di effetti in questa fase processuale, trattandosi d'iniziativa consentita soltanto nel giudizio di merito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 233 cod. proc. civ.. In conclusione il ricorso deve essere respinto, con la condanna dei soccombenti, in solido a norma dell'art. 97 primo comma cod. proc. civ., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da CA LA, da DE CE e dalla Ditta Autotelefoni s.a.s., e li condanna in solido al rimborso, in favore della Banca regionale S. Angelo s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di 4,100,00 euro, di cui 4.000,00 euro per onorali, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di Cassazione, il 24 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004