Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9603 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 て I 9 Z 1 / A ec 73498. A 5 I 4 R / 19 6 03 / 0 2 R T 6 N 2 S A I P T R G . E E U .P . R B L D I L L LICA A A R E . D T D B I E A S NOME DEL POPO ITALIANO T T N A E N 1 I S E 3 R I S 1 E A E . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.24327.00 25784 Composta dai Magistrati: Cron. Dott. ENRICO PAPA PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE CC.19.2.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. terremoti Dott. NINO FICO CONSIGLIERE sospensione ha pronunciato la seguente imponibile SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
ES EP res. a Perugia, strada S. Martino Colle 57 Pila intimato, non costituito avverso la sentenza n. 264.09.99 in data 20.10.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria depositata in data 15.11.99; ' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 9 CAMPIONE CIVILE 8 N. 73498 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per il Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, rigetto del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Ricorre l'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la sentenza indicata in epigrafe, per denunciare violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di norme di diritto ed in particolare: art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85 convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86; art. 13 comma 1 Legge n. 449.97; art. 28 Legge n. 113.99. In sostanza, come chiarito dal Legislatore, le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile aggiuntivo. La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una 2. serie di sentenze. Secondo il meditato avviso del Collegio, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato non può essere condivisa. A sensi dell'art. 13 della Legge n. 449.97, le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il principio ыш 2 stato confermato dall'art. 11 della Legge n. 28.99, la quale ha stabilito che la sospensione o il differimento dei termini di pagamento delle imposte o contributi deducibili dal reddito o che concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fanno venire meno la deducibilità delle imposte stesse, se prevista da disposizioni di legge.
3. Infine, l'art. 28 della Legge n. 133.99, intervenendo n, 791.85 sull'interpretazione del comma 2 bis dell'art. 3 DL. 449.97, ha conv. in Legge n. 46.86 e dell'art. 13 della Legge n. chiarito che le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile>.
4. Con sentenza in data 18.4.2000 n. 4945, questa Corte ha ritenuto che, nonostante l'emanazione della norma citata per ultima, rimane in essere la doppia agevolazione, nel senso che anche dopo l'interpretazione autentica operata, l'imponibile va computato al netto dei versamenti sospesi. In altri termini, la sospensione delle imposte non costituisce una sopravvenienza attiva (prima agevolazione) ed inoltre lo stesso importo non concorre a formare il reddito per l'esercizio successivo (seconda agevolazione) ossia va detratto dall'imponibile.
5. Più recentemente, questa Corte ha riconfermato il precedente con una serie di sentenze, talchè la giurisprudenza può dirsi 3 Qu consolidata. Si vedano le sentenze nn. 8659.01, 10232.01, 10236.01, 10338.01. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, siccome manifestamente infondato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. FEB. 2002 Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002). IL PRESIDENTE trico Jeja DOTT. ENRICO PAPA IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAbriālu 5 6 . 0 E N 9 1 N . / O 4 B I / . Z 6 L 2 A L . R A R T . . Binne S P . B I A I D A G T R E L E E R 1 D 3 T 1 I A S A . D N E N M E S T I A N E S E DEPOSNATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE -2 LUG. 2002.2002 Osvaldo Ascani Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1