Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7199 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Indennità avviamento SEZIONE TERZA CIVILE commerciale 07 1 99 /03 Composta dagli II R.G.N. 8051/01 Dott. Angelo Consigliere Cron.16055 Dott. Michele LO PIANO Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 1888 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 28/11/02 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA کے sul ricorso proposto da: AI UA, AR NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AR IC di RI IO & C SNC, in persona del suo legale rappresentante IO RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso 10 studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende 2002 unitamente all'avvocato MASSIMO FOSSATI, giusta delega 2354 in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 92/00 della Corte d'Appello di TORINO, sezione quarta civile emessa il 20/1/2000, depositata il 27/01/00; RG.1429/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La s.n.c. MI RI adiva il Pretore di Pinerolo assumendo di aver riconsegnato in data 1.10.97 ai loca- tori, coniugi IN AS e RD AR, un capannone sito in Frossasco da essa condotto in loca- zione ad uso di lavorazione marmi dall'agosto 1988. Chiedeva la condanna dei predetti al pagamento del- la indennità per la perdita dell'avviamento commercia- le. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e, opponendo crediti in loro favo- re, chiedevano in via di riconvenzione la condanna del- la società attrice al pagamento della somma di lire 27.599.500. Il Pretore, con sentenza 15.4.1999, rigettava il capo di domanda relativo alla indennità di avviamento 2 e, su impugnazione della Soc. MI RI, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 27.1.2000, riformava sul punto la decisione di primo grado condannando Sai- nato e RD, in solido tra loro, al pagamento della predetta indennità. Riteneva infatti che nell'immobile in questione fosse stata svolta una attività commerciale che compor- tava contatti diretti con i clienti. IN e RD hanno proposto ricorso per Cas- sazione con due motivi. Resiste con controricorso la Soc. MI RI. I ricorrenti hanno prodotto memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamen- 34 e 35 della legge N. tano la violazione degli artt. 392/78, affermando che, contrariamente a quanto ritenu- to dal giudice a quo, l'immobile dedotto in lite era adibito unicamente alla lavorazione di marmi e pietre, mentre ai rapporti con il pubblico era destinato altro immobile sito in Pinerolo. Deduce tale assunto dai do- cumenti in atto, e sul rilievo secondo cui la locazione era stata concessa soltanto per la lavorazione artigia- nale. La doglianza non può trovare accoglimento in quanto incidente sul merito della decisione impugnata, previa 3 contrapposizione della valutazione espressa dai ricor- renti sui fatti di causa rispetto a quelle espresse dalla Corte di Torino senza che sia indicato, né ravvi- sabile, alcun vizio logico di queste ultime. Con la seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 80 legge 392//78. Rilevano che la Corte di merito non ha affrontato il tema dell'applicabilità della suddetta norma in re- lazione al mutamento di destinazione dell'immobile, operato dal conduttore in violazione del contratto ed ha quindi sostanzialmente applicato la decadenza annua- le dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Cor- te Costituzionale con sentenza 18.2.1988 N. 185. La censura non merita accoglimento perché vertente su un tema di indagine e decisione che non fu mai de- dotto nelle fasi di merito. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione. РОМ La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 28.11.2002. Presidente Il Cons. Est. Jaki Maff ANGELAERIA 12" MAG. 2003 DEPOSITATO IL CANCELLERE C1 Innocen ttista Oggi IL CANCELLIERE Cf Innocenze TI