Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 12366
CASS
Sentenza 8 marzo 2005

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Il cosiddetto "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorchè siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura ai sensi dell'Allegato IC della Legge 19 ottobre 1984 n. 748, come modificato dal D.M. amb. 25 marzo 1998, e rientra nella disciplina del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che per la esclusione dalle disposizioni sui rifiuti deve trattarsi di prodotto non fermentato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2005, n. 12366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12366
    Data del deposito : 8 marzo 2005

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