Sentenza 28 settembre 1998
Massime • 1
In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. - secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1998, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 28.6.1998
1. Dott. Vincenzo TRIONE Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N.5508
3. " Alessandro CONZATTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. relatore N.14809/98
nell'Udienza Camerale del giorno 28.9.1998
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI
nei confronti di
1) CE PE, di CE TA, nato a [...] il [...] 2) DO SI, nato a [...] il [...]
avverso il provvedimento del GIP del tribunale per i minorenni di Napoli del 14.3.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini Acquisite le conclusioni del P.G., che ha che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli non convalidava l'arresto dei minori US CE e MO DO, effettuato dalla P.G. l'11.3.1998 per il reato di rapina aggravata.
Il giudicante, pur dando atto che i due giovani erano stati sorpresi circa mezz'ora dopo i fatti in possesso della somma rapinata e del coltello utilizzato per minacciare la parte lesa (ed erano comunque rei confessi), tuttavia negava la convalida, ritenendo che non poteva dirsi integrato lo stato di flagranza, perché la rapina era avvenuta in via Claudio, mentre gli agenti "li hanno rintracciati (in via Consalvo) su indicazione di alcuni informatori, che hanno indicato il luogo di domicilio".
Il P.M. ricorre per cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art.382, comma 1, c.p.p. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito indicati.
Nel suo sintetico provvedimento il GIP non enuclea il concetto di flagranza, al quale egli si è ispirato, ma sembra dare rilievo negativo a due elementi: la distanza temporale (mezz'ora) e quella spaziale (Via Claudio - Via Consalvo) tra la rapina e la sorpresa degli autori.
Deve essere subito precisato che nel caso di specie si verte nell'ambito dell'ipotesi di (quasi) flagranza prevista dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 382 c.p.p.:
"È in stato di flagranza chi ... è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".
Deve essere affermato, al riguardo, il seguente principio l'avverbio immediatamente sta ad indicare una stretta connessione temporale tra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un'azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso.
Non può quindi fissarsi a priori un criterio temporale di carattere generale, che comunque deve essere di breve entità, dovendo verificarsi nel concreto se gli eventi (commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce) si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta contiguità.
Ciò posto, il provvedimento impugnato difetta di motivazione su questi elementi essenziali e deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
Il giudice del rinvio, quindi, dovrà compiere questa indagine di merito, attenendosi al principio sopra enunciato, ed adottare la soluzione da lui ritenuta più congrua.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale per i minorenni di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1998