Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1998, n. 5508
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Sentenza 28 settembre 1998

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In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. - secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato <> - va intesa nel senso che debba esistere una stretta connessione temporale fra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un'azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l'autore dell'episodio criminoso. Fermo restando pertanto che l'intervallo temporale tra fatto e sorpresa in flagranza, pur non potendo essere aprioristicamente determinato in base ad un criterio di carattere generale, deve comunque essere di breve entità, è obbligo del giudice della convalida verificare di volta in volta in concreto se gli eventi - commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce - si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/1998, n. 5508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5508
    Data del deposito : 28 settembre 1998

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