Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
: E 67234 N O 6 I 8 Z 9 A 1 C.C. / R 4 T / S 5 I 2 G . E R A R UBBLICO ITALIAN402 P I R A L U D E P D E T MEDEL POPOLOTTALIANO I N T E C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.23100.99 Cron. 9025 Composta dai Magistrati: PRESIDENTE Dott. PASQUALE REALE Rep. Dott. GIOVANNI PAOLINI CONSIGLIERE Ud.11.12.01 CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO OGGETTO: Iva CONSIGLIERE Dott. MARIO CICALA rettifica CONSIGLIERE rel. Dott. VINCENZO DI NUBILA presunzioni SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67234 sul ricorso proposto da: SRL. CERVO BIANCO IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore Pupi Simonetta, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pasanisi per delega in calce al ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata presso il difensore in L'Aquila via G. D'Annunzio 28 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, nonchè Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore>, rappresentati e difesi 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio sono domiciliati in Roma, via dei 8 5 5 2 Portoghesi 12 intimati, controricorrenti avversO la sentenza n. 104.3.98 in data 15.4.98 della Commissione TA Regionale dell'Abruzzo, depositata in data 13.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11.12.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. De Bellis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza de L'Aquila, l'Ufficio Iva rettificava il credito di imposta dichiarato per l'anno 1991 dalla srl. Cervo Bianco, presumendo sulla base del consumo di tovaglioli che la società contribuente avesse fornito pasti non fatturati.
2. La società proponeva ricorso alla Commissione TA PR , la quale lo accoglieva parzialmente, ammettendo in detrazione tutte le fatture indicate nel ricorso stesso e confermando per il resto l'operato dell'ufficio.
3. Proponeva appello la srl. Cervo Bianco, sostenendo l'illegittimità dell'accertamento, siccome basato su presunzioni non gravi, precise e concordanti: l'impiego dei tovaglioli non costituiva uno strumento di indagine attendibile, in quanto non era possibile quantificare l'esatto scarto tra numero di tovaglioli impiegati e numero dei pasti, pur avendo i verbalizzanti riconosciuto uno scarto del 33%. Il conteggio era errato, in quanto non teneva conto dei pasti consumati in pizzeria anzichè nel ristorante e l'impiego di tovaglioli per altri scopi.
4. La Commissione TA Regionale riteneva fondato basata su elementi certi edl'accertamento, nella presunzione obiettivi che il consumo dei tovaglioli fosse un indice sicuro dell'infedeltà della dichiarazione. La Commissione dava atto del possibile utilizzo di tovaglioli per aperitivi, in cucina, per 1'esposizione di pietanze e frutta, per pasti forniti al personale e per la pizzeria. Ne scaturiva una ulteriore riduzione dell'accertamento che il giudice di appello riteneva equo quantificare nella misura del 20% della maggiore imposta accertata. Per il resto, la Commissione TA Regionale confermava l'operato dell'ufficio.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione la srl. Cervo Bianco, deducendo due motivi. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, che ha presentato memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 54 del D.P.R. n. 633.72 e 2727 segg. Codice Civile. Secondo la Commissione TA Regionale, l'ufficio si sarebbe basato su elementi certi ed obiettivi. E' sfuggito al giudice il motivo dell'appello basato sull' illegittima interposizione, tra i due Qu ح ق caposaldi della presunzione, di un terzo elemento, quello dello scarto del 33%, dovuto alla oggettiva impossibilità di affermare l'eguaglianza della quantità di tovaglioli acquisiti con il numero dei pasti somministrati>. Tale fattore è imponderato e presuntivo, privo del carattere della gravità, precisione e concordanza. Viceversa, soltanto attraverso più elementi indicatori è possibile compiere una indagine di carattere presuntivo. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, 7. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC . Il Giudice di appello ha ritenuto egli stesso non congrua la percentuale di scarto, tanto che ha rettificato ulteriormente l'accertamento mediante il riconoscimento di un ulteriore abbuono del 20% dei maggiori ricavi. Ma questo implica contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, in quanto non è dato comprendere perchè mai questo maggiore riconoscimento vada ad incidere solo ed unicamente sui maggiori ricavi>. Tali impieghi diversi, riconosciuti come fondati, dovrebbero incidere sull'intera disponibilità della biancheria e non su quella eccedente il numero dei pasti fatturati. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro 8. connessi. Essi pongono in discussione la possibilità per l'Ufficio Iva di accertare un certo numero di pasti non fatturati, sulla base del consumo dei tovaglioli. Va ricordato, al riguardo, che trattasi della contestazione relativa a lit. 40.886.533, pari all'importo di H ་All pasti non fatturati, desumibile dalla quantità di tovaglioli impiegati. Il controllo sui tovaglioli riconosceva uno scarto del 33% tra numero dei tovaglioli e pasti effettivamente consumati. La Commissione TA Regionale ha riconosciuto a favore della società un ulteriore abbuono del 20% sulla maggiore imposta accertata>. Si è riconosciuto che i tovaglioli possono essere stati adoperati in pizzeria e non nel ristorante e che essi potevano essere utilizzati per esposizione di cibi, pasti del personale, aperitivi e porzionamento delle pietanze. Sulla legittimità del ricorso all'accertamento dei tovaglioli 9. impiegati in un ristorante per ricostruire il numero effettivo dei pasti si è espressa positivamente questa Corte con sentenza 5.3.91 n. 2309. Più recentemente, si è ritenuto che nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi dall'esistenza del primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile. Pertanto è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli e delle materie prime utilizzate. Costituisce un dato normale quello per cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre i tovaglioli usati per altri scopi in tal senso Cass.
7.1.99 n. 51. Nella specie, il ricorso alla presunzione secondo la quale il 10. consumo di tovaglioli denota la fornitura dei pasti è stato S Au ragionevolmente temperato dapprima con lo scarto del 33% operato dall'Amministrazione, indi con un ulteriore abbuono pari al 20% della maggiore imposta a cura della Commissione TA Regionale. Trattasi di temperamenti a favore della contribuente, dei quali essa non può dolersi, dato che i giudici del merito avrebbero ben potuto operare uno scarto minore dinanzi alle mere allegazioni difensive della società, prive di riscontri certi. Nè l'accertamento è carente di motivazione sul punto, in quanto rinvia all'accertamento della Guardia di Finanza noto alla contribuente. 11. Affermata la legittimità, in punto di diritto, del ricorso alla presunzione desumibile dal consumo di tovaglioli, per il resto trattasi di accertamento in fatto, come tale sottratto al controllo da parte di questa Corte. Non si ravvisa contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello, dato che in ogni caso la Commissione TA Regionale ha riferito la riduzione al 20% della maggiore imposta accertata>. 12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, per il principio della soccombenza. Esse si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese, che liquida in lit.
3.250.000 ivi comprese lit. tremilioni per onorari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 11 dicembre 2001. 6 IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE W ell, he E N O IL CANCELLIERE C1 Ahhaido Casang IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA LERIA 15 MAR. 2002 DEPOSIT Ogg) COLDERECT Ameng Casino E N ZIO /1986 A R IST S 26/4 . G N E R . .P.R R A IA D LL D EL K E A T A D B N T SI A SE U T SEN IB E ) 13 A I R I A T . R E N T A M