Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5520 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 5 5 2 0 / 0 2 501/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 17114/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere Cron. 16558 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.01.2002 da FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale per notaio dott. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. Federico Bucci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Santa Maria Mediatrice, n. 01, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ZZ MA
- intimato -
e contro 1 293 NE AN - intimata - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n. 03068/98 del 14.07/20.09.1998, R.G. n. 00123/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie) avverso la sentenza del Pretore di Catania n. 1460/97 emessa in data 12 maggio 1997, con la quale era stata accolta la domanda proposta da AR ZA diretta al riconoscimento del suo diritto a veder accertata e dichiarata la derivazione causale della malattia "mielopatia cervicale da stenosi del canale e spondiloartrosi cervicale" dal servizio prestato;
spese del grado a carico della società appellante. Osservava il Tribunale che nella specie sussisteva la tardività dell'appello proposto dalla Ferrovie perché depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni (12 gennaio 1998) dalla data della notifica della sentenza (12 dicembre 1997). Ricorre per cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a. proponendo unico motivo di censura, notificando il ricorso all'avv. Carone Daniela quale procuratore del ZA AR e in proprio perché anticipatario e distrattario delle spese di lite. ZA AR e l'avv. Carone non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., deducendo che dalla data della notifica della sentenza di primo grado a quella di deposito del ricorso in appello erano decorsi 31 giorni, ma non sussisteva la tardività della impugnazione essendo l'11 gennaio 2 1998 giornata festiva (domenica) sicché il termine di scadenza era prorogato per legge al giorno successivo (12 gennaio 1998). Il ricorso è fondato. L'art. 155 c.p.c. sul computo dei termini, al quarto comma, prevede che "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo". Essendo domenica l'11 gennaio 1998, il termine per proporre l'appello a mezzo deposito in cancelleria del relativo atto scadeva il 12 gennaio 1998, ed effettivamente in tale data risulta depositato il ricorso in appello. La sentenza del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione della impugnazione non ha rispettato il disposto legislativo sopra citato così meritando la censura ad essa opposta in questa sede. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Messina, il quale, nel procedere in prosieguo nel rispetto del principio sopra enunciato, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c..
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2002. 3 3 5 . N - 3 - 7 1 0 1 E G G L A E L L D E R G I E R S A T , I E O G O D N P E S S A S , S T A A 0 . 1 T ' R L A E L D I S E N I S A O T I I T R D Il Consigliere est. E I O T A M P E D T S B L E A O N I O D D S L , I Il Presidente Giovanni Mazzarella Giuseppe Ianiruberto Giovanni'lyapparelle IL CANCELLIERE Depositato in CancelleriaZanco oggi, 17 APR 2002 IL CANCELLIERE co u a z 3