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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21530 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER BA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2022 con la quale BA ER era stata condannata per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Roma, il 28 giugno 2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21530 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo.iedue motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 esige per la sua configurazione il dolo specifico;
nel giudizio di primo grado era stato ampiamente provato che ella non solo non aveva tenuto alcun comportamento omissivo e/o commissivo circa la tenuta delle scritture contabili, avendo dimostrato che le stesse fossero tenute esclusivamente dal commercialista della società TI EL, ma era stato altresì dimostrato che il mancato rinvenimento delle scritture fosse addebitabile esclusivamente al reato di truffa da questi commessi ai suoi danni;
TI EL, a seguito delle dichiarazioni del nuovo commercialista della società, dott. Giovanni Di Vincenzo, veniva condannato per tale reato;
tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere il dolo, quantomeno nella manifestazione della coscienza e volontà di distruggere e/o occultare le scritture contabili, che invece palesemente non poteva a lei ascriversi perché non solo non aveva il controllo della tenuta delle scritture, ma aveva la legittima aspettativa che il professionista incaricato, a fronte della regolare e periodica consegna della documentazione della società e del pagamento della parcella, provvedesse a redigere e depositare i bilanci, cosa invece non accaduta a sua insaputa totale;
sulla base di tale sentenza i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che non era a lei ascrivibile l'impossibilità di fornire ai militari accertatori le scritture contabili della società, in quanto mai redatte dal predetto professionista e, quindi, mai da lei conseguite;
l'assenza di qualsivoglia indicazione in merito agli anni in contestazione nell'imputazione non ha consentito di poter comprendere effettivamente il lasso temporale della condotta, con conseguente violazione del contraddittorio;
dopo l'accertamento tributario è evidente che la società avesse per forza di cose cessato l'operatività essendo entrata in un'enorme crisi finanziaria, aggravata dalla spregiudicata operazione di cessione del ramo aziendale nel settembre 2012; le deduzioni relative alle dichiarazioni del Notaio Celeste, che aveva confermato che la cessione del ramo di azienda fosse opera esclusiva di TI EL, non sono state valutate;
ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo non è stato considerato che nessun rimprovero poteva essere a lei mosso atteso che, nonostante le rassicurazioni e il rilascio di copie a richiesta, il commercialista non solo non aveva redatto, ma nemmeno inviato e/o depositato presso gli organi preposti la prevista documentazione contabile. Deduce, inoltre, che: la difesa ha prestato il consenso alla revoca dei soli testi ER e CH e non anche alla revoca del dott. Di Vincenzo;
tale circostanza era stata oggetto di specifica impugnazione e che la difesa con l'atto di appello aveva contestato la mancata 2 possibilità di dare dimostrazione di quanto accaduto attraverso l'escussione del testimone Giovanni Di Vincenzo. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che è intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei nel corso del giudizio di secondo grado già prima della sentenza di secondo grado, non essendo in contestazione che trattasi di reato consumato il 28 giugno 2016. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che un'attenta valutazione delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio avrebbe senz'altro condotto il giudicante a una diversa e più mite applicazione della pena e alla concessione dei benefici di legge o, per tutti i motivi dedotti, a una totale esclusione della punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri il 18 novembre 2019 nei confronti di TI EL per il delitto di truffa, richiamata nella sentenza impugnata e allegata in copia al ricorso, emerge che il EL, commercialista, pur a fronte della regolare consegna della documentazione fiscale della società 2N Nautica Nettuno S.r.l. da parte dell'amministratrice BA ER, rilasciava false copie di bilanci e ometteva l'effettuazione delle dichiarazioni tributarie. La Corte di appello nel valutare i motivi di appello ha osservato, tra l'altro, che «Correttamente, dunque, il primo giudice, valorizzando il predetto dato oggettivo, come esposto dal teste Di Somma in aderenza al P.V.C. in atti, ossia la completa carenza della documentazione contabile afferente alla società in relazione agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (quando la società risultava ancora iscritta al registro delle imprese e come tale tenuta alla regolare conservazione della contabilità), nonché il fatto che almeno fino al 2011 la società risultava pienamente operativa, ha ritenuto integrato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, il reato così come contestato alla prevenuta consistente nell'aver occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, desumibile dalla comune esperienza, trattandosi di condotta commessa dal titolare di un'attività professionale, le scritture contabili - certamente previamente esistenti come comprovano le dichiarazioni fiscali presentate fino all'annualità 2011 - in mancanza di elementi indicativi dell'avvenuta distruzione di tale documentazione». Ha osservato, ancora, la Corte territoriale che «A nulla rileva il fatto che, come evidenziato dalla difesa e risultante dalla sentenza del Tribunale di Velletri, meglio indicata nell'atto d'appello, divenuta definitiva, in atti, che TI EL sia stato condannato per il reato di truffa perpetrato ai danni della società di cui in imputazione, in quanto la condotta penalmente illecita riferibile allo stesso si arresta agli inizi del 2013 e, in ogni caso, è stata oggettivamente riscontrata in sede di verifica la completa carenza di documentazione fiscale relativa alle annualità 2013-2016, periodo in cui l'imputata si era rivolta ad altro commercialista." Deve, poi, rammentarsi che per l'integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili punita dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 occorrono l'istituzione della documentazione contabile (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Di Venti, Rv. 248571 - 01) e la sussistenza del dolo specifico (ord. sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, [...], Rv. 278872 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si afferma che la prospettazione dell'imputata circa una mancata restituzione della documentazione contabile da parte del commercialista sarebbe rimasta sfornita di riscontro probatorio. Tuttavia, si richiama, poi, non senza contraddizione e senza il necessario approfondimento del relativo fatto, la sentenza, divenuta definitiva, emessa a carico di tale soggetto proprio per una vicenda relativa alle scritture contabili e, inoltre, sembra darsi decisiva rilevanza alla condotta relativa al periodo 2013-2016, per la quale però non sono stati evidenziati elementi attestanti l'effettiva istituzione e tenuta delle scritture contabili avendo la Corte rilevato come le dichiarazioni fiscali fossero state presentate sino all'annualità 2011. Né risulta adeguatamente motivato il profilo relativo all'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione che deve sussistere per l'integrazione del delitto contestato avendo la Corte operato un mero riferimento alla "comune esperieza". Ricorre, perciò, il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente. Diversamente, non colgono nel segno le doglianze relative alla revoca del testimone Di Vincenzo. Infatti, nell'atto di appello il difensore ha sostenuto che il testimone è stato "inspiegabilmente'revocato", tuttavia non è stato prospettato, neppure con il ricorso, che sia stata immediatamente dedotta la nullità relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza di revoca sicché tale nullità deve ritenersi NA (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, [...], Rv. 271732 - 01). Non ha fondamento neppure la doglianza relativa alla mancata specificazione del dato temporale relativo alla condotta sia perché non risulta proposta tempestiva eccezione relativa al tenore dell'imputazione sia perché la condotta contestata si riferisce, evidentemente, a tutte le scritture contabili di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione. 4 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato contestato non è quello di anni sette e mesi sei indicato dal ricorrente ma, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, quello di anni dieci sicché il termine massimo di prescrizione non è decorso prima della sentenza impugnata e maturerà, salvi eventuali periodi di sospensione, non calcolati da questa Corte perché non rilevanti ai fini della decisione, il 28 giugno 2026. 4. Il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso 11 15/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 22 novembre 2022 con la quale BA ER era stata condannata per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Roma, il 28 giugno 2016. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21530 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 15/04/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo.iedue motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 esige per la sua configurazione il dolo specifico;
nel giudizio di primo grado era stato ampiamente provato che ella non solo non aveva tenuto alcun comportamento omissivo e/o commissivo circa la tenuta delle scritture contabili, avendo dimostrato che le stesse fossero tenute esclusivamente dal commercialista della società TI EL, ma era stato altresì dimostrato che il mancato rinvenimento delle scritture fosse addebitabile esclusivamente al reato di truffa da questi commessi ai suoi danni;
TI EL, a seguito delle dichiarazioni del nuovo commercialista della società, dott. Giovanni Di Vincenzo, veniva condannato per tale reato;
tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a escludere il dolo, quantomeno nella manifestazione della coscienza e volontà di distruggere e/o occultare le scritture contabili, che invece palesemente non poteva a lei ascriversi perché non solo non aveva il controllo della tenuta delle scritture, ma aveva la legittima aspettativa che il professionista incaricato, a fronte della regolare e periodica consegna della documentazione della società e del pagamento della parcella, provvedesse a redigere e depositare i bilanci, cosa invece non accaduta a sua insaputa totale;
sulla base di tale sentenza i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che non era a lei ascrivibile l'impossibilità di fornire ai militari accertatori le scritture contabili della società, in quanto mai redatte dal predetto professionista e, quindi, mai da lei conseguite;
l'assenza di qualsivoglia indicazione in merito agli anni in contestazione nell'imputazione non ha consentito di poter comprendere effettivamente il lasso temporale della condotta, con conseguente violazione del contraddittorio;
dopo l'accertamento tributario è evidente che la società avesse per forza di cose cessato l'operatività essendo entrata in un'enorme crisi finanziaria, aggravata dalla spregiudicata operazione di cessione del ramo aziendale nel settembre 2012; le deduzioni relative alle dichiarazioni del Notaio Celeste, che aveva confermato che la cessione del ramo di azienda fosse opera esclusiva di TI EL, non sono state valutate;
ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo non è stato considerato che nessun rimprovero poteva essere a lei mosso atteso che, nonostante le rassicurazioni e il rilascio di copie a richiesta, il commercialista non solo non aveva redatto, ma nemmeno inviato e/o depositato presso gli organi preposti la prevista documentazione contabile. Deduce, inoltre, che: la difesa ha prestato il consenso alla revoca dei soli testi ER e CH e non anche alla revoca del dott. Di Vincenzo;
tale circostanza era stata oggetto di specifica impugnazione e che la difesa con l'atto di appello aveva contestato la mancata 2 possibilità di dare dimostrazione di quanto accaduto attraverso l'escussione del testimone Giovanni Di Vincenzo. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che è intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei nel corso del giudizio di secondo grado già prima della sentenza di secondo grado, non essendo in contestazione che trattasi di reato consumato il 28 giugno 2016. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che un'attenta valutazione delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio avrebbe senz'altro condotto il giudicante a una diversa e più mite applicazione della pena e alla concessione dei benefici di legge o, per tutti i motivi dedotti, a una totale esclusione della punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri il 18 novembre 2019 nei confronti di TI EL per il delitto di truffa, richiamata nella sentenza impugnata e allegata in copia al ricorso, emerge che il EL, commercialista, pur a fronte della regolare consegna della documentazione fiscale della società 2N Nautica Nettuno S.r.l. da parte dell'amministratrice BA ER, rilasciava false copie di bilanci e ometteva l'effettuazione delle dichiarazioni tributarie. La Corte di appello nel valutare i motivi di appello ha osservato, tra l'altro, che «Correttamente, dunque, il primo giudice, valorizzando il predetto dato oggettivo, come esposto dal teste Di Somma in aderenza al P.V.C. in atti, ossia la completa carenza della documentazione contabile afferente alla società in relazione agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (quando la società risultava ancora iscritta al registro delle imprese e come tale tenuta alla regolare conservazione della contabilità), nonché il fatto che almeno fino al 2011 la società risultava pienamente operativa, ha ritenuto integrato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, il reato così come contestato alla prevenuta consistente nell'aver occultato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, desumibile dalla comune esperienza, trattandosi di condotta commessa dal titolare di un'attività professionale, le scritture contabili - certamente previamente esistenti come comprovano le dichiarazioni fiscali presentate fino all'annualità 2011 - in mancanza di elementi indicativi dell'avvenuta distruzione di tale documentazione». Ha osservato, ancora, la Corte territoriale che «A nulla rileva il fatto che, come evidenziato dalla difesa e risultante dalla sentenza del Tribunale di Velletri, meglio indicata nell'atto d'appello, divenuta definitiva, in atti, che TI EL sia stato condannato per il reato di truffa perpetrato ai danni della società di cui in imputazione, in quanto la condotta penalmente illecita riferibile allo stesso si arresta agli inizi del 2013 e, in ogni caso, è stata oggettivamente riscontrata in sede di verifica la completa carenza di documentazione fiscale relativa alle annualità 2013-2016, periodo in cui l'imputata si era rivolta ad altro commercialista." Deve, poi, rammentarsi che per l'integrazione della fattispecie criminosa di occultamento o distruzione di documenti contabili punita dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 occorrono l'istituzione della documentazione contabile (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Di Venti, Rv. 248571 - 01) e la sussistenza del dolo specifico (ord. sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, [...], Rv. 278872 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si afferma che la prospettazione dell'imputata circa una mancata restituzione della documentazione contabile da parte del commercialista sarebbe rimasta sfornita di riscontro probatorio. Tuttavia, si richiama, poi, non senza contraddizione e senza il necessario approfondimento del relativo fatto, la sentenza, divenuta definitiva, emessa a carico di tale soggetto proprio per una vicenda relativa alle scritture contabili e, inoltre, sembra darsi decisiva rilevanza alla condotta relativa al periodo 2013-2016, per la quale però non sono stati evidenziati elementi attestanti l'effettiva istituzione e tenuta delle scritture contabili avendo la Corte rilevato come le dichiarazioni fiscali fossero state presentate sino all'annualità 2011. Né risulta adeguatamente motivato il profilo relativo all'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione che deve sussistere per l'integrazione del delitto contestato avendo la Corte operato un mero riferimento alla "comune esperieza". Ricorre, perciò, il difetto di motivazione lamentato dalla ricorrente. Diversamente, non colgono nel segno le doglianze relative alla revoca del testimone Di Vincenzo. Infatti, nell'atto di appello il difensore ha sostenuto che il testimone è stato "inspiegabilmente'revocato", tuttavia non è stato prospettato, neppure con il ricorso, che sia stata immediatamente dedotta la nullità relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza di revoca sicché tale nullità deve ritenersi NA (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, [...], Rv. 271732 - 01). Non ha fondamento neppure la doglianza relativa alla mancata specificazione del dato temporale relativo alla condotta sia perché non risulta proposta tempestiva eccezione relativa al tenore dell'imputazione sia perché la condotta contestata si riferisce, evidentemente, a tutte le scritture contabili di cui era obbligatoria la tenuta e la conservazione. 4 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato contestato non è quello di anni sette e mesi sei indicato dal ricorrente ma, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, quello di anni dieci sicché il termine massimo di prescrizione non è decorso prima della sentenza impugnata e maturerà, salvi eventuali periodi di sospensione, non calcolati da questa Corte perché non rilevanti ai fini della decisione, il 28 giugno 2026. 4. Il terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso 11 15/04/2026.