Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUFRE 0 3:0 6 2 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13362/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Cron.6371 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 100 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:arbitrato irrituale- SENTENZA impugnazione sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LAZIALE DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale UFFICIO COPIE rappresentante p.t. ing. Giuseppe Bursese, Richiesta copiastudio dal SigL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 8, per diritti L3000 presso l'avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza, IL CANCELLIERE il che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
COLUSSI PERUGIA S.P.A., in persona del presidente e legale rappresentante dott. Giacomo OL, CG069126 elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi 6, presso l'avv. Furio Tartaglia, che la Cof2146 i 2000 rappresenta e difende unitamente all'avv. Quinto De CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Santis, giusta delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. TARTASU, controricorrente 241000-4 per diritti avverso la sentenza della Corte d'appello di UG il IL CANCELLIERE n. 297 del 10.12.98/11.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Biagio Levato, con delega, per la LIRE 2000 ricorrente e l'avv. Vittorio Cappuccini, con delega, CANCELLERIA per la resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per BF373074 l'accoglimento del 1° motivo per quanto di ragione ed BF973073 il rigetto dei restanti motivi;
Svolgimento del processo AX167066 Con sentenza 10.12.98/11.01.99 la Corte d'appello di UG esponeva, in AT846838 fatto, che tra la OL UG spa e la Laziale Distribuzione spa era intercorso un contratto di prestazione di servizi che attribuiva alla società Laziale l'appalto dell'intero servizio di distribuzione fisica dei prodotti OL sul territorio nazionale. Dopo varie vicende e contrasti, nel 1989, veniva esperito l'arbitrato irrituale previsto dal contratto, volto ad accertare i reciproci addebiti di inadempienza e le correlative richieste risarcitorie avanzate dalle parti contraenti. DIRITTI Відбіопі 002 LOS. 2001 2 11 Cof Il lodo 4.1.92 dichiarava risolto il contratto per reciproche inadempienze e condannava la OL a saldare il compenso dovuto alla Laziale per l'attività svolta, con esclusione di ogni pretesa risarcitoria. Il tribunale di UG, adito dalla Laziale Distribuzione per l'annullamento del lodo, rigettava la domanda, condannando la attrice alle spese, decisione che la Corte d'appello, investita del processo su impugnazione della società Laziale, confermava, nel rilievo che i vizi dedotti dall'appellante consistevano in asseriti errori di giudizio e di diritto e non potevano quindi costituire motivi di impugnazione di un lodo irrituale e d'equità. Contro al sentenza d'appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Laziale Distribuzione spa, avanzando con atto notificato il 24.06.99 quattro motivi di censura. Resiste la OL UG spa con controricorso, notificato il 16.09.99. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il contenuto dell'appello è efficacemente sintetizzato dalla impugnata sentenza nei seguenti termini: "Deduce in sostanza l'appellante società che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudizi, la formazione della volontà degli arbitri era stata inficiata da errore di fatto essenziale. E cioè, in particolare: 1) che gli arbitri non avevano considerato che al momento in cui la OL aveva chiesto la risoluzione del contratto la quasi totalità degli inconvenienti da essa lamentati era stata superata;
2) che non avevano gli arbitri considerato che dati risultanti dalla contabilità informatica della OL erano diversi da quelli effettivi;
3) che i medesimi 3 Caf non avevano considerato che le parti avevano stabilito un congruo periodo di prova;
4) che il lodo era comunque nullo per avere gli arbitri violato i limiti del mandato, non avendo determinato l'entità dei danni subiti dalla società Laziale Distribuzione." Col primo motivo di censura, la ricorrente ripropone, come violazione di legge e difetto di motivazione, gli stessi richiamati rilievi, sostenendo che i vizi denunciati concretavano errori di fatto e non di giudizio e che quindi la sentenza impugnata era incorsa in violazione degli artt. 1427 e 1428 cc. nonché -nel ritenere che l'omesso esame del pacifico superamento del periodo di prova da parte degli arbitri costituiva errore di giudizio- in motivazione contraddittoria. La censura è infondata. Il giudice d'appello ha accertato che non era pacifico il totale superamento degli inconvenienti e che comunque, l'eventuale errore degli arbitri -nel ritener controverso un fatto pacifico- concretava un errore non di percezione, ma di valutazione. Ugualmente, la validità della contabilità informativa della OL era stata affermata dagli arbitri in esito alle prove assunte ed era quindi conseguenza -sempre in ipotesi- non di un errore revocatorio, ma di apprezzamento. La ricorrente oppone che il superamento era pacifico perché ammesso dal legale rappresentate della OL mentre la validità della contabilità non era stata sottoposta a verifica informatica. Si chiede, quindi, un riesame del fatto, senza addurre validi elementi di critica della ricostruzione che il giudice d'appello ne ha effettuato. La ammissione 4 Cof del legale rappresentante costituisce enunciazione del tutto generica, non individuata da riferimenti documentali e temporali, e si risolve nella mera contrapposizione della interpretazione di parte del materiale probatorio e del lodo a quella accolta dalla sentenza impugnata;
l'opportunità di un riscontro tecnico della contabilità si risolve in un immotivato giudizio di insufficienza delle prove sulle quali si è basato il convincimento degli arbitri. La ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata non risulta perciò validamente censurata, mentre è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità l'esclusione, da cui muove la Corte territoriale, di ogni impugnativa del lodo per errore di giudizio e per errore di diritto, rimanendo censurabili solo le false percezioni della realtà, per omesso esame, per travisamento o per equivoco sul carattere pacifico della circostanza (Cass. 1341/88; 9654/92; 12725/92; 2802/95). L'affermazione del carattere controverso di una circostanza, in esito alla valutazione critica del materiale probatorio non concreta un errore di fatto, ma -ove sussistente- di giudizio. Di fronte all'affermazione che il superamento del periodo di prova costituiva circostanza irrilevante -priva quindi del requisito dell' essenzialità- cadono sia la censura di violazione di legge (perché l'omesso esame di un fatto pacifico, ma irrilevante, non costituisce motivo di invalidità) sia la censura di motivazione incoerente, poiché la ragione del rigetto, pur in presenza del fatto pacifico pretermesso, è espressa dalla sentenza impugnata con il giudizio di irrilevanza del fatto stesso, giudizio che la ricorrente non censura. 5 Caf Il secondo motivo del ricorso, per falsa applicazione dell'art. 1424 cc, è inconsistente dal momento che, non rinvenendosi nella motivazione della sentenza impugnata alcuna affermazione di nullità od argomentazione di conversione, è di tutta evidenza che il richiamo è dovuto ad un lapsus calami e che l'articolo citato non ha spiegato alcuna influenza nella decisione del giudizio d'appello. Col terzo e col quarto motivo del ricorso viene censurata la mancata liquidazione, da parte del collegio arbitrale, dei danni dichiarati dalla ricorrente società Laziale, omissione che la Corte d'appello avrebbe dovuto apprezzare sul piano sostanziale come violazione, da parte degli arbitri, del mandato e, sul piano processuale, come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocabile anche in sede di arbitrato irrituale. Le censure sono infondate. La sentenza impugnata ha precisato che gli arbitri hanno operato in base al criterio che in caso di risoluzione per inadempienze reciproche il diritto a risarcimento non sussiste;
ha anche precisato che tale soluzione, decisamente minoritaria, non è però senza precedenti in giurisprudenza. Perciò, anche se opinabile da un punto di vista giuridico, non era però soggetta a censura: sia perché agli arbitri era stato dato mandato di provvedere secondo equità sia perchè, comunque, l'errore di giudizio giuridico non costituisce motivo di annullamento del lodo irrituale. Indipendentemente, perciò, dai termini del mandato e dalle conclusioni prese dalle parti, l'esclusione del diritto al risarcimento -e quindi dell'esistenza di evenienze negative giuridicamente qualificabili come danni- comportava che 6 Cof gli arbitri, nel rispetto del mandato e del contraddittorio, dovevano arrestarsi alla conclusione pregiudiziale, preclusiva di ulteriori statuizioni. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessive lire 30,210,000 di cui lire 30.000.000 per onorari. Roma, 21 novembre 2000 Il Presidente Cons. est. Depreti o in Concelleria IL CAN FLAERE oggi, 2001 BORATORE ELLERIA " 290000 ROMUFFICIO DEDEL MAGA MA - Serie 4 Registrato in data 23932 290.000 versate 9. al n... DUECENTONOVANTAMILA 01. p. Dirigento Area Servizi D.ssa Maria Grazia D FLIPPO) H Responsabile Servizio A udiziari (Dr. M. RACC HINI) 1 0 0 7 برة