Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso).
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Ordine demolizione opere accessorie L'ordine di demolizione comprende anche le opere accessorie, in quanto riferito a tutte le opere complessivamente e unitariamente intese. Così la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 24066-2024. La vicenda Nella vicenda, il tribunale di Napoli respingeva l'istanza di sospensione/revoca dell'ordine di demolizione di alcune opere abusive. Il ricorrente adiva quindi il Palazzaccio, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando che l'ordine stesso avrebbe causato la demolizione di più di quanto previsto nelle sentenze di condanna, ossia, nello specifico del fabbricato sottostante, in quanto non era mai stato oggetto di accertamento nè …
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Abusi edilizi e doppia conformità Abusi edilizi: la doppia conformità si applica in tutta Italia. “Il requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia – infatti – trova applicazione anche alle regioni a statuto speciale, a tutela dell'uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi”. Così la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125-2024, depositata oggi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per contrasto con il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, sancito dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno …
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Ordine demolizione opere accessorie L'ordine di demolizione comprende anche le opere accessorie, in quanto riferito a tutte le opere complessivamente e unitariamente intese. Così la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 24066-2024. La vicenda Nella vicenda, il tribunale di Napoli respingeva l'istanza di sospensione/revoca dell'ordine di demolizione di alcune opere abusive. Il ricorrente adiva quindi il Palazzaccio, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando che l'ordine stesso avrebbe causato la demolizione di più di quanto previsto nelle sentenze di condanna, ossia, nello specifico del fabbricato sottostante, in quanto non era mai stato oggetto di accertamento nè …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06049 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2017 Presidente - Sent. n. Domenico Carcano 27 pee settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 39530/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata - Relatore - Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR DA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 29 maggio 2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aurelio Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 1 RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 29 maggio 2015, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione dell'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva disposto con sentenza del 24 febbraio 2002. 2. - Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto - tramite il difensore - ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alle doglianze proposte. La difesa premette che l'esecuzione ha per oggetto la demolizione di un manufatto nei confronti di tale Sicignano Carmela, che costituisce il piano terra dell'edificio nel quale la ricorrente è proprietaria del primo piano. Lamenta dunque che, con l'abbattimento del piano terra, crollerebbe anche il primo piano e che tale primo piano è, in quanto tale, oggetto di un procedimento penale che è giunto in fase di conclusione delle indagini preliminari e non di un ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il primo piano dell'edificio costituisce una superfetazione successiva del pianoterra abusivo, essendo stato, evidentemente costruito dopo lo stesso piano terra;
né la difesa della ricorrente nega in alcun modo tale logica conclusione. Correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha richiamato, nel caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari, nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, Sentenza n. 21797 del 27/04/2011 Cc., dep. 31/05/2011, Rv. 250389; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 38947 del 09/07/2013 Cc., dep. 20/09/2013, Rv. 256431). In altri termini, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, è consentita l'estensione dell'ordine di demolizione ad altri manufatti, a condizione che gli stessi siano stati realizzati successivamente all'opera abusiva originaria e, per la loro accessorietà a quest'ultima, rendano ineseguibile l'ordine medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc., dep. 22/01/2009, Rv. 242163).
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla 28 2 se declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro M. Andronio Domenico Cancano Auln DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 FFB 2017 IL CANCELLIERE Luana Marani 03 3