Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10429
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Sentenza 30 luglio 2001

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La direttiva del Consiglio CEE 20 dicembre 1985, n. 577, in materia di vendite fuori dei locali commerciali - la quale, pur contenendo norme incondizionate e sufficientemente precise circa la determinazione dei beneficiari ed il termine entro cui si può esercitare il diritto di recesso, non può considerarsi operante nei rapporti tra i privati (ma soltanto in quelli tra i singoli e lo Stato membro, al quale la direttiva è indirizzata) prima dell'emanazione del provvedimento interno di attuazione (in Italia, il D.Lgs. n. 50 del 1992) - deve considerarsi collocata tra le fonti del diritto rilevanti nell'ordinamento italiano fin dal momento in cui scade il termine per l'attuazione senza che avvenga il formale recepimento; con la conseguenza che di essa, ancorché non sia ancora idonea a disciplinare immediatamente i rapporti tra i privati, deve tenersi conto nella configurazione dei principi regolatori della materia della tutela del consumatore nella conclusione dei contratti di vendita mobiliare con un operatore commerciale, stipulati al domicilio del primo (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del conciliatore che aveva ritenuto conforme ad equità applicare i principi della richiamata direttiva comunitaria, benché all'epoca dei fatti questa non fosse stata ancora recepita nell'ordinamento italiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10429
    Data del deposito : 30 luglio 2001

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