Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La direttiva del Consiglio CEE 20 dicembre 1985, n. 577, in materia di vendite fuori dei locali commerciali - la quale, pur contenendo norme incondizionate e sufficientemente precise circa la determinazione dei beneficiari ed il termine entro cui si può esercitare il diritto di recesso, non può considerarsi operante nei rapporti tra i privati (ma soltanto in quelli tra i singoli e lo Stato membro, al quale la direttiva è indirizzata) prima dell'emanazione del provvedimento interno di attuazione (in Italia, il D.Lgs. n. 50 del 1992) - deve considerarsi collocata tra le fonti del diritto rilevanti nell'ordinamento italiano fin dal momento in cui scade il termine per l'attuazione senza che avvenga il formale recepimento; con la conseguenza che di essa, ancorché non sia ancora idonea a disciplinare immediatamente i rapporti tra i privati, deve tenersi conto nella configurazione dei principi regolatori della materia della tutela del consumatore nella conclusione dei contratti di vendita mobiliare con un operatore commerciale, stipulati al domicilio del primo (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del conciliatore che aveva ritenuto conforme ad equità applicare i principi della richiamata direttiva comunitaria, benché all'epoca dei fatti questa non fosse stata ancora recepita nell'ordinamento italiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO US, elettivamente domiciliato in ROMA IVLE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell'avvocato CARAC CIOLO ANTONIO GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO VINICIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 224/98 del Giudice conciliatore di ROMA, depositata il 10/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 gennaio 1994 AB TT proponeva opposizione avverso il decreto in data 10.11.93 con il quale il Giudice Conciliatore di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di EP BA, della somma di 501.520 oltre interessi e spese.
Deduceva l'opponente:
che il decreto ingiuntivo "de quo" era stato emesso in virtù di un contratto di compravendita stipulato tra esso TT e un'agente venditore del G.D.A. ed avente per oggetto un corso autodidattico di preparazione all'esame di maturità;
che il relativo credito del venditore era rappresentato da cambiali tratte, da ultimo girate al BA;
che successivamente alla stipula del contratto in discorso esso opponente aveva inviato dichiarazione di recesso non ritirata, per compiuta giacenza, dalla controparte.
Nella contumacia dell'opposto il Conciliatore, con sentenza 10.8.98, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il BA alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione EP BA sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso AB TT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, falsa applicazione del D.L. n. 50/92, nonché errata e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che la gravata sentenza non aveva affatto preso in considerazione la circostanza che esso BA, creditore ricorrente nel procedimento monitorio, era portatore di titoli cambiari a lui pervenuti per girata e come tale, quale terzo portatore di buona fede, avrebbe dovuto restare indenne da tutte le eccezioni opponibili al prenditore dei titoli.
Il Conciliatore aveva invece illegittimamente esaminato il contratto a monte che prevedeva il pagamento del prezzo a mezzo cambiali. Osserva che comunque quel giudice aveva erroneamente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo per carenza nel contratto in discorso della previsione del diritto di recesso nei termini indicati dalla legge n. 50/92. Era stata infatti utilizzata quale fonte del diritto la direttiva CEE n. 677/85 nonostante mancasse ancora, all'epoca del contratto, la legge dello Stato introduttiva nell'ordinamento interno delle disposizioni in essa contenute.
Il motivo non è fondato.
Come è noto il Conciliatore, ai sensi del capoverso dell'art. 113 cpc (nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399 vigente sino all'1.5.95), giudica secondo equità osservando i principi regolatori della materia.
Le sue sentenze, non appellabili, sono ricorribili per cassazione (art. 339, ultimo comma, cpc) e tuttavia, considerata appunto la natura equitativa del giudizio che quel giudice è chiamato ad esprimere, tali sentenze possono essere censurate, in sede di legittimità, oltre che per errori di procedura, solo per violazione dei principi regolatori della materia (nonché, a maggior ragione, per violazione di norme o di principi di rango costituzionale). Non è invece censurabile la scelta della regola equitativa in base alla quale il Conciliatore abbia risolto la vertenza sottopostagli, neppure sotto il profilo dell'inosservanza di una norma di legge esplicitamente o implicitamente ritenuta conforme all'equità, posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito e perciò insindacabile per vizi "in judicando" (v., tra le tante, Cass. S.U. n. 6794/91, Cass. n. 8883/94, n. 9986/94, n. 7545/95). S'intende, poi, che le sentenze del Conciliatore sono impugnabili anche per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, ma tale difetto deve riferirsi alla motivazione su punti di fatto, mentre non si richiede al giudicante una specifica motivazione sulle regole equitative che intende applicare, ossia una sorta di formalizzazione di tali regole in canoni generali ed astratti, ogni qual volta il fondamento equitativo della decisione sia comunque chiaro: anche perché l'equità resta, pur sempre, una forma di giustizia del caso concreto.
I limiti del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Conciliatore, come sopra definiti, non sono suscettibili di mutare neppure per il fatto che quel giudice si sia o meno espressamente riferito all'equità nell'esprimere il proprio giudizio. La sua pronuncia deve infatti considerarsi "secondo equità", oltre che nel caso in cui egli abbia espressamente applicato una regola di equità, anche quando abbia fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, anche in quest'ultimo caso, che il giudicante abbia dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto a regole di equità, perché tale è il potere-dovere che, ferma l'osservanza dei principi regolatori della materia, la legge gli attribuisce nel giudicare (v. in proposito, oltre alle sopra richiamate pronunce di questa corte Cass. n. 5422/95). Nel caso in esame il Conciliatore, chiamato a decidere sul carattere vincolante dell'adesione di un consumatore ad una proposta contrattuale di acquisto a domicilio avanzata dal rappresentante dell'impresa commerciale venditrice (cosiddetto contratto "porta a porta" ha risolto la questione facendo applicazione di una regola corrispondente a quella dettata, in argomento, dalla direttiva comunitaria n. 85/ 577 del 20 dicembre 1985. Conseguentemente, poiché nel contratto di cui si discute, espressamente posto a base del decreto ingiuntivo emesso ad istanza del BA (vedi la pagina due del ricorso in esame) non era prevista la facoltà di recesso del consumatore, prescritta invece inderogabilmente, in casi del genere, dagli artt. 4, 5 e 6 della menzionata direttiva, il giudicante ha ritenuto nullo il contratto e perciò non vincolante l'adesione del consumatore, assolvendolo dalla domanda di pagamento del corrispettivo proposta dalla controparte. Sull'identificazione della regola di equità che il Conciliatore ha così inteso applicare non possono sussistere dubbi. Si è già sopra rilevato come non occorra a tal fine l'uso di formule stereotipe, essendo invece sufficiente che, dal contesto della motivazione della sentenza, emerga con chiarezza qual è stata, appunto, la ragione equitativa che ha ispirato la decisione. È, nella specie, il Conciliatore ha chiaramente espresso le ragioni equitative del proprio decidere, che si sostanziano in quella esigenza di tutela del consumatore cui è ispirata la più volte citata disciplina comunitaria delle vendite "porta a porta" ed in forza della quale, in particolare, sono considerati nulli gli accordi che non prevedono un termine per l'esercizio dello "jus poenitendi" dell'acquirente pur dopo l'accettazione del contratto. Ragioni del decidere, queste, rispetto alle quali l'ulteriore eventuale definizione del contratto come "giugulatorio" e le considerazioni su quel che sarebbe stato garantito al consumatore al momento della firma dell'accordo poco rilevano, perché l'asse portante della decisione resta comunque imperniato sul già ricordato disposto della direttiva comunitaria - applicata in via di equità - e sulla conseguente invalidità del vincolo contrattuale non accompagnato dalla facoltà di recesso del consumatore.
Ora, le censure che il ricorrente muove a tale pronuncia del Conciliatore essenzialmente si basano sul rilievo che, al tempo della sottoscrizione del contratto "de quo", l'anzidetta direttiva comunitaria non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano, sicché le disposizioni da essa dettate non avrebbero potuto essere utilizzate per disciplinare rapporti soggetti unicamente a tale ordinamento, nel quale allora vigevano le regole di segno opposto. In effetti, è vero che la direttiva comunitaria n. 85/577 è stata recepita in Italia solo con il D.lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, e quindi in epoca posteriore alla stipulazione del contratto del quale si discute, cui la normativa italiana di recepimento non sarebbe perciò applicabile non essendo dotata di efficacia retroattiva. Ed è vero anche che, come ritenuto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza pronunciata il 14 luglio 1994 nella causa n. 91/92, pur contenendo la direttiva in questione dei precetti incondizionati e precisi, questi precetti non sono suscettibili di immediata applicazione nell'ordinamento degli Stati membri, per quel che riguarda i rapporti tra privati (cosiddetti rapporti orizzontali), finché faccia difetto un provvedimento interno di attuazione. Di modo che, come ancora la citata sentenza ha affermato, un consumatore, in assenza di tali provvedimenti di, attuazione, non potrebbe fondare sulla direttiva il diritto di recedere da un contratto stipulato con un privato imprenditore.
In casi analoghi a quello ora in esame, anche questa stessa Corte si è attenuta a tale principio, escludendo che fosse configurabile uno "jus poenitendi" del consumatore prima dell'emanazione in Italia del citato D.lgs. n. 50 del 1992 (v. le sentenze n. 2275 e n. 5289 del 1995). E da tale orientamento non vi sarebbe ora motivo di discostarsi, se si trattasse di verificare la legittimità di un giudizio secondo diritto, perché è innegabile che, in base alle sole norme dettate dal codice civile in tema di contratti, colui che accetti senza riserve una proposta contrattuale rivoltagli resta vincolato all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto così concluso e dunque, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non può sciogliersi da tale vincolo se non per mutuo consenso (art. 1372, primo comma, c.c.). Ma, come ripetutamente osservato, il giudizio del Conciliatore non è secondo diritto, bensì di equità.
L'aver rilevato che vi è difformità tra la regola in concreto applicata per risolvere la vertenza e le regole di diritto al riguardo previste dal codice non è quindi sufficiente a giustificare l'annullamento della decisione impugnata.
Occorre viceversa chiedersi se il criterio equitativo di giudizio cui il Conciliatore si è ispirato fosse o meno in contrasto, non già con una o più specifiche norme di legge in vigore al tempo dei fatti di causa, bensì con i principi ordinatori della materia;
i quali possono anche divergere dalla disciplina dettata da singole norme e si identificano, invece, unicamente con le linee guida degli istituti giuridici di cui di volta in volta si tratti. Sempre s'intende (almeno in via generale), con riguardo al tempo nel quale sono accaduti i fatti sui quali il giudizio verte, perché l'inidoneità di regole sopravvenute a disciplinare rapporti già in precedenza esauriti costituisce, essa, stessa, un principio generale cui non è dato derogare in difetto di specifica disposizione. Impostata la questione in questi termini e conformemente a Cass. n. 2369/96 (v. anche Cass. n. 8504/96), anche il tema dell'immediata incidenza della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno va considerato da un diverso angolo di visuale. Non può, infatti, essere dimenticato che il rispetto degli obblighi internazionali è consacrato nella nostra Costituzione, di modo che, quando pure non immediatamente invocabili come regole di diritto nei rapporti tra privati cittadini, le direttive al cui recepimento il nostro Stato è tenuto, per il tramite del menzionato richiamo costituzionale, non sono comunque prive di rilievo per l'ordinamento italiano, già sin dal momento in cui sarebbe stata obbligatoria la loro attuazione (e si ricordi che la direttiva comunitaria n. 577/85 avrebbe dovuto essere attuata entro il 23 dicembre 1985).
Lo prova il fatto che, sia pur solo nei cosiddetti rapporti verticali (ossia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione) è ormai comunemente ammesso che i precetti incondizionati e precisi contenuti in dette direttive siano d'immediata applicazione anche in difetto di norme interne di recepimento. E ne è altresì conferma la stessa già ricordata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale non ha mancato di sottolineare come i giudici degli Stati membri abbiano il dover di tener conto anche di direttive non ancora attuate nell'ordinamento interno ogni qual volta ciò sia possibile, ai fini dell'interpretazione delle norme nazionali ancora in vigore.
Tanto basta per affermare che una direttiva di cui sia già scaduto il termine di attuazione, pur se non ancora formalmente recepita e non ancora idonea a disciplinare immediatamente i rapporti tra privati, è tuttavia già inserita nel circuito giuridico nazionale. Ma ciò significa che anche quella direttiva (indipendentemente dal suo successivo recepimento) si colloca ormai tra le fonti di diritto rilevanti nell'ordinamento interno, e che di essa non può perciò non tenersi conto nella configurazione dei principi regolatori degli istituti disciplinati da tale ordinamento.
E proprio la vicenda della direttiva sulla tutela dei consumatori di cui si sta qui discutendo lo dimostra, se è vero che come si desume dai lavori preparatori della successiva legge di recepimento e dai rilievi della dottrina che tale legge ha commentato sin dal 1989 alcune organizzazioni di categoria degli stessi imprenditori operanti nel settore delle vendite a domicilio, muovendo dalla premessa del non ancora avvenuto recepimento in Italia della menzionata direttiva comunitaria, avevano sottoscritto un protocollo di intesa destinato a disciplinare in modo uniforme ed in ottemperanza ai precetti della direttiva in questione i contratti stipulati fuori dai locali commerciali. Ad evidente testimonianza di come quei precetti, e l'esigenza di tutela del consumatore ad essi sottesa, fossero sin da allora avvertiti come tutt'altro che estranei ai principi ispiratori del patrimonio giuridico nazionale.
Del resto, come affermato da questa Suprema Corte nella citata sentenza n. 2369/96, la medesima conclusione trova conferma anche nel fatto che, ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/92, fossero state introdotte nell'ordinamento italiano altre simili forme di "jus poenitendi" nei contratti con i consumatori: in particolare dallo art. 18 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216 (novellata nel 1985) in tema di vendita a domicilio di valori mobiliari mediante sollecitazione al pubblico risparmio. Norma nella quale la parte più avvertita della dottrina non aveva mancato di scorgere la progressiva emersione di un principio generale di tutela del consumatore, mediante il riconoscimento del diritto di recesso in tutti i casi di "vendita porta a porta" avente ad oggetto beni mobili o valori mobiliari, in cui può manifestarsi una situazione di maggior debolezza contrattuale del consumatore medesimo, come poi confermato anche dalla successiva disciplina dettata dall'art. 8 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 in tema di contratti di gestione dei patrimoni.
Sicché, proprio in considerazione di ciò, è stato persuasivamente sostenuto, in dottrina, che non è più possibile far soltanto riferimento al modello di uno statuto unitario del contratto, come disegnato dal codice, essendosi invece delineata, in luogo di quello o accanto ad esso, una pluralità di modelli, dipendenti, di volta in volta, dallo "status" del contraente (ad esempio: consumatore) o dal modo della contrattazione (per esempio: con offerte "porta a porta") o dall'oggetto del contratto (per esempio: beni o valori mobiliari), o da varie possibili combinazioni di tali elementi.
Se questo è vero, ne viene di conseguenza che anche l'individuazione dei principi regolatori di una determinata materia contrattuale, entro la cui cornice il giudizio di equità del Conciliatore deve mantenersi, non può essere operata soltanto avendo riguardo al modello generale, del codice, ma deve altresì tener conto delle specificità del modello contrattuale di volta in volta considerato:
e dunque, ove si tratti di contratti di vendita mobiliare tra un operatore commerciale ed un consumatore, stipulati al di fuori dei locali commerciali, devesi tener conto dei principi di tutela del consumatore inerenti alla disciplina di tali contratti come influenzati dalla direttiva CEE n. 577/92 e dalla legislazione speciale cui si è fatto dinanzi riferimento anche per fattispecie, come quella che ne occupa, verificatesi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs n.50/92. Non essendosi discostata dal principio sopra enunciato l'impugnata sentenza resiste alle critiche del ricorrente il quale d'altronde, avendo basato l'instaurato procedimento monitorio proprio sul contratto dichiarato nullo dal Conciliatore per le ragioni sopra diffusamente esposte, non può di certo dolersi del fatto che quel giudice abbia considerato tale nullità assorbente rispetto alle altre questioni correlate al mezzo di pagamento (cambiali tratte con scadenza 30.9. e 30.10.89) utilizzato in occasione della stipula dell'accordo. Questioni, peraltro, non inquadrate dal BA nell'ambito della violazione da parte del giudice di merito di precise norme giuridiche e comunque, ove riferibili alla inopponibilità "al terzo non portatore di buona fede (dei titoli) delle eccezioni opponibili al prenditore delle stesse", non rientranti nei limiti innanzi richiamati legittimanti l'impugnazione delle sentenze del Conciliatore in sede di legittimità (v. in particolare la citata Cass. S.U. n. 6794/91). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001