Sentenza 6 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1.0833 601 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALI LA CORTE SUIRE Oggetto Res cue to SEZIONE TERZA CIVILE نستان Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI - R.G.N. 2325/99 - Cron. 23453 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Rep. 36°4 Dott. Michele VARRONE - Consigliere Ud. 28/05/01 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente +1 SENTENZA 200 06 AGO. 2001 sul ricorso proposto da: ST IK, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato €1.5 13000 CANCELLERIA DANTE ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLUSSI LECK HEINER, giusta delega in atti;
ricorrente 00104375
contro
UZ IA, elettivamente FI IC domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO, difeso dall'avvocato ECCESSI RENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 nonchè contro 1178 -1- MALFERTHEINER LANDMASCHINEN SAS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato VILLANI LUDOVICO, difeso dall'avvocato ROSSLER GERNOT, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 414/98 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 6/10/98, depositata il 30/10/98; RG.314/93, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato LECK HEINER NICOLUSSI;
udito l'Avvocato LUDOVICO VILLANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 23/6/1993 ND IK proponeva appello avverso la sentenza del 20/4/93 con la quale il Tribunale di Bolzano gli aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, conseguenti all'infortunio del 29/5/85, proposto nei confronti dei legali rappresentanti pro- tempore, rispettivamente, del produttore, FI IC UZ IA e del venditore, ditta MALFERTHEINER LANDMASCHINEN S.a.s., del molino frangitutto tipo A5-R/75. Esponeva che, mentre stava effettuando la macinatura dell'orzo, aveva subito, a causa della non conformità di detto molino alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 68 d.P.R. n. 547/55, l'amputazione delle dita lunghe della mano sinistra, a seguito dell'accidentale contatto con i coltelli rotanti della macchina. Lamentava che il Tribunale, nonostante la dinamica dei fatti posti a fondamento della pretesa non fosse mai stata contestata dalle controparti ed anzi addirittura posta a base delle loro difese, avesse respinto la domanda, ritenendola non provata. In ogni caso sosteneva che la dinamica del sinistro - - della quale si dichiarava disposto ad offrire, comunque, dimostrazione attraverso prova testimoniale avrebbe potuto egualmente essere ritenuta - provata in via presuntiva sulla base di diversi elementi (quali la stessa entità della ferita e l'avvenuta restituzione del "molino" in cambio di altro dotato di migliori dispositivi di sicurezza), tutti emersi in istruttoria ma non valorizzati dal primo Giudice. Resisteva in giudizio la ditta FI IC UZ, eccependo l'inammissibilità delle prove, formulate per la prima volta in appello e insistendo per la conferma dell'impugnata decisione. La società MALFERTHEINER, costituitasi, deduceva parimenti l'inammissibilità delle nuove prove. Sottolineava inoltre che, pur non avendo mai ammesso le lesioni del ND come derivate dall'infortunio, emergesse evidente dalla stessa narrativa avversaria l'esclusiva responsabilità del ND il quale, per recuperare il proprio orologio, aveva introdotto inopinatamente la mano negli ingranaggi della macchina. Ammesse le nuove prove addotte dall'appellante, la Corte di appello di Trento, con sentenza 30 ottobre 1998, rigettava il gravame e condannava il ND alle spese del grado, affermando che l'incidente era dovuto ad un movimento volontario ed incauto dello stesso infortunato (inserimento della mano nell'ingranaggio del molino per recuperare l'orologio), a fronte del quale restava di nessun rilievo la conformità o meno del macchinario alle norme antinfortunistiche. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ND, affidandolo a due motivi di censura. Hanno resistito le altre parti intimate con separati controricorsi. La ditta MALFERTHEINER ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41, 68, 69, 70, 73, 124 e 126 d.P.R. n. 547 del 1955, 2043, 1176, 1218 e 1497 c.c. (primo motivo) ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia (secondo motivo) - il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. contesta la statuizione negativa - dell'impugnata sentenza, addebitando alla Corte trentina di avere ignorato il principio che le norme antinfortunistiche perseguono lo scopo di proteggere l'operatore dai rischi non soltanto delle manovre normali, ma anche di quelle imprudenti e sbadate, ravvisando nella condotta di esso ND l'unica ed esclusiva causa dell'evento infortunistico. La complessa censura, indubbiamente suggestiva (al punto che il P.G. ne ha chiesto l'accoglimento) non appare fondata. Essa si infrange contro l'accertamento del giudice di appello il quale, rilevato che l'attuale ricorrente, mentre stava azionando la macina, accortosi che l'orologio era scivolato nell'orzo della tramoggia, aveva tentato di recuperarlo finendo con le dita della mano sinistra tra le lame, ha affermato che in tale comportamento potessero distinguersi due fasi successive, la prima istintiva ma la seconda volontaria ancorché incauta;
e ne ha tratto la conclusione che l'improvvida iniziativa era tale da superare e vincere la pur esistente protezione delle lame rotanti del molino, eliminando "in radice ogni eventuale nesso di causalità" fra un'ipotetica colpa degli appellati e l'evento infortunistico. Questo essendo il punto centrale della contestata motivazione, acquista valore non decisivo ma retorico l'affermazione fatta ad abundantiam, che "non esiste macchina che possa resistere, per quanto dotata delle protezioni antinfortunistiche più sofisticate, ad un gesto volontario"; affermazione superflua e nella sua assolutezza inesatta, ma da valutarsi con esclusivo riferimento al caso concreto, ritenendo il Giudice che nella specie la condotta del ND era stata tale da vincere qualunque congegno antinfortunistico. Ed allora la motivazione si risolve in un apprezzamento di fatto, privo di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderlo incensurabile in questa sede. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare, fra tutte le parti, le spese del grado.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso e compensa, fra tutte le parti, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE изVohrantinien. Scherm Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria oggi, It - 6 AGO, 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista OTOHVIVOHVW! 2 A A M O R 1 E 0 T 20 A R T ET. N E E S L L 8 100 050.000 E ) - iudiziari O D P IP in IO L Registrato *.hoooo IC T G HI 93 I) F ent F IN C U 12 I H irig N IC TOT. 290000 E C C 4 C D ria . E AB n le U a l B a D esponsab M . M. .ssa p (lize r. (D (D Jomote ₤270-000 Il R