Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2004, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM IN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo Studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EM NZ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1317/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 07/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato GIACOBBE Giovanni, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, decidendo sull'appello proposto da IN NG avverso la sentenza del Pretore del luogo, con la quale l'appellante, dichiarato contumace, era stato condannato a rilasciare, a favore dell'attrice ZI NG, un orticello, che l'attrice, divenutane proprietaria esclusiva a seguito di divisione ereditaria, assumeva di avergli concesso in comodato precario, con sentenza resa in data 7 giugno 2000 ha respinto il gravame.
In ordine alla ritualità della notifica dell'atto di citazione in primo grado, ha osservato il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, secondo il quale la notifica doveva essere eseguita in Messina, alla via Dogali, dove egli risiedeva sin dal 1977, correttamente l'attrice, dopo aver tentata la notifica in Venetico Marina, dove il convenuto si era ricevuta la corrispondenza epistolare precedente al giudizio, l'aveva eseguita in Bolzano, dove, secondo l'agente postale che aveva tentata la precedente notifica, il NG IN si era momentaneamente trasferito. A Bolzano la notifica era stata accettata da vicina di casa, dichiaratasi delegata allo scopo dal destinatario. Sicché, ad avviso del giudice d'appello, dovevano ritenersi superflue le ulteriori notifiche eseguite sia ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. sia presso l'abitazione anagrafica in Messina, quest'ultima risultata vana, essendo emerso che il destinatario aveva cambiato indirizzo. Ritenuta, altresì, infondata l'eccezione d'incompetenza per valore sollevata dall'appellante, nel merito il Tribunale ha ritenuto che la posizione difensiva dell'appellante, consistesse nel non contestare il diritto di proprietà esclusiva dell'appellata e nell'eccepire l'inesistenza di un rapporto di comodato precario, poiché egli si era limitato ad esercitare sull'orticello una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia, equivalesse a non contestare la domanda, avente ad oggetto il rilascio del fondo. Per la Cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il NG IN, affidandosi a tre motivi.
L'intimata, ZI NG, non ha svolto attività difensive. V'è memoria difensiva per il ricorrente, il quale ha, altresì, replicato con note scritte, alle richieste dal P.M.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e sgg. cod. proc. civ. nonché per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, adducendo che il Tribunale ha rigettato il primo motivo del giudizio di primo grado, rendendo una motivazione apodittica e formale e, comunque, violando le norme indicate in epigrafe.
Premesso che, come risultava dall'attestazione del Comune di Messina in atti, al momento della notificazione, e tuttora, la sua residenza effettiva era in Messina, alla via Dogali isol. 229, n.c. 10, il ricorrente rileva che: a) la prima notificazione, eseguita in Venetico Marina, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., era nulla, poiché la residenza anagrafica del destinatario, era in Messina, al suddetto indirizzo;
b) la seconda notificazione, eseguita in Bolzano, a mezzo del servizio postale, era nulla, anche per la ragione che l'atto era stato consegnato a persona qualificatasi come "vicina di casa delegata", senza che fosse stato dimostrato che la consegnataria avesse titolo per riceversi l'atto;
c) la successiva notificazione, eseguita, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in Venetico, era anch'essa nulla, perché, essendo certa la residenza in Messina, anagraficamente attestata, mancavano i presupposti per procedere ai sensi della citata norma;
d) ugualmente nulla doveva ritenersi la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in Messina, con affissione di copia presso la Pretura di Rometta, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica dato dal Pretore, sempre per la ragione dell'esistenza di un luogo di residenza, conosciuto e conoscibile, del convenuto.
La censura è fondata per le ragioni che di seguito si espongono. Erroneamente il ricorrente ritiene determinante, al fine di dimostrare la fondatezza della censura, la circostanza della sua documentata residenza anagrafica in Messina.
In primo luogo, va, al riguardo, rilevato che la dedotta conoscenza o conoscibilità, da parte dell'attrice, del luogo di residenza anagrafica del convenuto è apoditticamente affermata, mancando persino l'allegazione di circostanze idonee a fare, almeno, presumere tale conoscenza o conoscibilità.
In secondo luogo, è noto il condiviso insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass., 25 febbraio 1995, n. 2143) che alle risultanze anagrafiche riconosce solo un valore presuntivo al fine di determinare il luogo di residenza o dimora del destinatario di una notifica ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., essendo, al riguardo, rilevante il luogo dove il destinatario dimora di fatto in via abituale.
Nel caso in esame, come accertato dal giudice d'appello sulla base delle notizie acquisite dall'agente poetale nel corso del primo, vano tentativo di notifica esperito in Venetico Marina, tale luogo era Identificabile in Bolzano, sicché correttamente ivi fu operato il secondo tentativo di notifica.
Senonché, le modalità di esecuzione della notifica non furono rispettose delle prescrizioni dettate, per le notifiche da eseguire a mezzo posta, dall'art. 7, co. 4^, L. 20 novembre 1982, n. 890, che, in mancanza delle persone indicate nel precedente comma, consente che il piego raccomandato sia consegnato, oltre che al portiere dello stabile, a persona diversa, a condizione, però, che la stessa sia tenuta alla distribuzione della posta in virtù di un rapporto di lavoro continuativo col destinatario della notifica. La validità della notifica a mezzo posta, eseguita mediante consegna del piego raccomandato al portiere od a persona tenuta alla distribuzione della posta si fonda sulla presunzione che le suddette persone, le quali rivestono la qualifica di portiere o svolgono un rapporto continuativo, abbiano tra le proprie mansioni anche quella di riceversi la posta per consegnarla al destinatario (cfr. Cass. n. 11223/1990; n. 9305/1993; N. 2288/1996). Nella specie, poiché il plico fu consegnato a vicina di casa dichiaratasi solo delegata allo scopo dal destinatario, la notifica deve essere considerata nulla, non risultando da alcuna fonte che l'incarico a riceversi la posta dal NG IN fosse stato conferito alla vicina di casa nell'ambito di un rapporto di lavoro continuativo con lo stesso NG ovvero solo in considerazione della qualità di "vicina di casa" dell'incaricata.
Ovviamente, la conoscenza della residenza effettiva in Bolzano del destinatario della notifica rendeva inammissibili, dopo la notifica nulla tentata in quel luogo, gli ulteriori tentativi di notifica eseguiti, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in Venetico Marina ed in Messina, dovendosi, invece, reiterare in Bolzano il tentativo di notifica.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe l'esame degli altri motivi.
Poiché la nullità della notifica dell'atto di citazione rese nullo l'intero giudizio di primo grado, alla Cassazione della sentenza impugnata segue, ai sensi dell'art. 383, ult. co., cod. proc. civ., il rinvio della causa al giudice di primo grado, che, allo stato, va individuato nel Tribunale di Messina.
Lo stesso tribunale provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e rimette le parti, anche per le spese del presente giudizio, innanzi al primo giudice, che s'individua nel Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004