Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A A 4 I . R / 6 T N R 2 S I A . R G T B . REPUBBLICA ITALIANA . E P U . . R L B L I A R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T " LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTAI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 CC P dent Dott. Bruno .N. 12129/99 Con. 12565 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere - Ud. 26/09/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURANDO Società Semplice, in persona del socio contitolare e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO D'ALESSANDRO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 6 (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusta delega a margine;
ricorrente
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DIMINISTERO DELLE FINANZE, IVREA;
2002 intimati - 3356 avversO la sentenza n. 142/98 della Commissione -1- tributaria regionale di TORINO, depositata il 18/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 12129SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società semplice Durando ricorre per cassazione deducendo due articolati motivo avverso la sentenza 8 gennaio 1999, n. 142/05/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l'appello della società avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto valido il criterio utilizzato dall'Ufficio nella applicazione dell' INVIM decennale. La società aveva cioè ritenuto che quale valore iniziale per il calcolo dell'imposta dovesse essere assunto quello al momento della trasformazione della società da società in nome collettivo in società semplice (data in cui sarebbe cessato la strumentalità dell'immobile alla attività produttiva), mentre l'Ufficio aveva calcolato l'imposta assumendo a valore iniziale quello proprio del bene al 1° gennaio 1966. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente sottolineare che nel caso di specie si contende circa la applicazione dell'INVIM decennale e non dell' INVIM ordinaria sui trasferimenti ad un immobile esente da INVIM decennale. La giurisprudenza di questa Corte che legittima il fisco a var riferimento come valore iniziale al valore al momento della acquisizione del bene (anziché, come sogliono sostenere i contribuenti, a quello alla scadenza dell'ultimo decennio), riguarda appunto la applicazione dell'INVIM sui trasferimenti (cfr. Cass. 6 dicembre 2001, n. 15439). Diversa è la situazione quando la destinazione strumentale del bene venga meno senza che il bene stesso sia alienato e quindi si ponga il problema di applicare l'INVIM decennale alla prima scadenza utile. In questa seconda e diversa ipotesi la giurisprudenza di questa Corte afferma bensì che in caso di cessazione dell'utilizzo che giustifica il beneficio la imposta deve essere M versata in riferimento all'intero decennio (Cass. 8 settembre 1999, n. 9525; Cass. 6 dicembre 1994, n. 10459), ma non ipotizza si debba risalire fino alla data di acquisto del bene. Ciò risponde alla logica delle due diverse modalità di applicazione dell'INVIM nelle due diverse ipotesi regolate dall'art. 2 e dall'art.
3. Nell'ambito dell'art. 2 la tassazione avviene assumendo a punto di riferimento i valori "da un atto di trasferimento all'altro", mentre l'imposta di cui all'art. 3 doveva venir applicata con cadenza decennale (poi interrotta dall'INVIM straordinaria prevista dal d.l. 13 settembre 1991 n. 299). Con la fine del decennio veniva quindi a concludersi un periodo di tassazione e questa Corte interpreta il riferimento contenuto nell'art. 6 al valore che l'immobile aveva alla data della precedente tassazione", come un riferimento alla precedente realizzazione del presupposto impositivo decennale, senza che rilevi il fatto che a tale cadenza l'immobile sia risultato esente. Nel caso di specie dunque deve essere accolto il ricorso del contribuente. Ed ancorché dalla lettura della sentenza e del ricorso sorga il dubbio che le cadenze non siano stata puntualmente rispettate, la Corte non può intervenire su simile questione, che non forma oggetto né di ricorso né di controricorso. La controversia può essere decisa ex art. 384 c.p.c. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso della Amministrazione cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 26 settembre 2002 Fu nd/deciveri Ma Cicch 10 F 01 Aus t CANON DEPOSITATO IN G 10 APR. 2003. Ogg ET PE Sets Career