Sentenza 7 gennaio 1998
Massime • 1
Anche quando si proceda per reati di criminalità organizzata,i decreti con il quali il giudice per le indagini preliminari autorizzi l'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni ovvero convalidi i provvedimenti d'urgenza adottati in materia dal pubblico ministero devono contenere adeguata,ancorché succinta motivazione,non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alle informative di polizia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/1998, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Vito La Gioia Presidente del 7/1/1999
Dott. Torquato Gemelli Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Marchese " N. 163
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Enrico Delehaye " N. 34152/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO PE avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 5 luglio 1998.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vittorio Meloni il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e di quelle del difensore avv.to Giovanni Aricò il quale ha chiesto invece l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con la impugnata ordinanza il giudice a quo - pronunciandosi in sede di rinvio dalla Cassazione sulle richieste: A) di riesame avanzata dalla difesa del NO con riferimento alla ordinanza cautelare emessa nei di lui confronti dai G.I.P. del Tribunale di Roma in data 21 novembre 1997 per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di reati vari (furti, ricettazioni, usura, riciclaggi, toto nero e detenzione e spaccio di stupefacenti), nonché di associazione finalizzata alla importazione di ingenti quantitativi di cocaina ed hashish, e di detenzione e tentata importazione di 829 kg. di hashish sequestrato a Marbella e destinato al mercato italiano;
B) di sostituzione, in subordine, della misura carceraria in quella degli arresti presso la casa di cura S. Alessandro di Roma, così adeguandosi a quanto disposto dalla Corte di Assise di Roma dinanzi alla quale il NO era stato tratto a giudizio per concorso in omicidio - rigettava la prima domanda così confermando la sussistenza dei gravi indizi a carico e delle esigenze cautelari, ed accoglieva invece la seconda domanda basandosi sulle risultanze di una recente perizia psichiatrica fatta disporre dalla citata Corte di Assise.
Con riferimento alla prima parte del detto provvedimento (e cioè a quella di rigetto costituente oggetto della attuale impugnazione) il giudice a quo rilevava che il proprio analogo provvedimento reiettivo del 17 dicembre 1997 era stato annullato con rinvio da questa Corte di legittimità in quanto la stessa aveva accolto il motivo di impugnazione con il quale era stata dedotta la illegittimità di un altro provvedimento emesso dal GIP procedente in data 21 novembre 1997 (e cioè in pari data alla emissione della ordinanza cautelare in contestazione, ma comunque ad essa precedente).
Con tale provvedimento il GIP - preso atto della possibile contestazione per mancata motivazione dei provvedimenti di autorizzazione e proroga di alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali che avevano fornito gran parte degli indizi a carico dei vari indagati - aveva affermato di voler sanare le dette carenze con la motivazione che forniva contestualmente;
dopo di che, tenendo conto anche delle risultanze di tali intercettazioni, aveva motivato i vari provvedimenti cautelari emessi in pari data e, fra questi, anche quello nei confronti dell'odierno ricorrente NO PE. La Corte di Cassazione, in sede di decisione in merito al ricorso avverso il primo provvedimento negativo del Tribunale del riesame, (e cioè quello depositato il 17 dicembre 1997) aveva dichiarato la nullità di tale ordinanza di "sanatoria" e, conseguentemente, aveva dovuto prendere atto del fatto che i gravi indizi posti a carico del ricorrente nella ordinanza cautelare erano inesistenti in quanto colpiti da inutilizzabilità; ciò non escludeva, proseguiva peraltro la Corte di legittimità, che altri indizi o altre intercettazioni non affette dal vizio motivazionale di origine di cui sopra, potessero sussistere e potessero essere evidenziate in sede di riesame, così confermando la legittimità dell'originario provvedimento cautelare. Per questo motivo il detto giudice annullava la ordinanza impugnata e rimetteva gli atti al Tribunale del riesame per nuovo giudizio, alla luce di quanto affermato circa la utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni. Con riferimento specifico a tale ultimo punto la sentenza di rinvio della Corte usava una frase che appare opportuno riportare letteralmente in quanto ha poi costituito la base delle odierne contestazioni del ricorrente con riferimento alla seconda ordinanza reiettiva del Tribunale del riesame di Roma.
"L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni illegittime, infatti, non esclude di per sè la possibilità che la misura cautelare risulti fondabile anche sulla base di altri elementi di prova, ivi compresi quelli desumibili dalle intercettazioni correttamente disposte, dal momento che, secondo quanto prevede l'art. 309, comma 9 c.p.p., il Tribunale può confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento applicativo".
Tale frase, nella camera di consiglio del 9 luglio 1998, veniva interpretata dal Tribunale del riesame non come assertiva della inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche poste già a base della ordinanza cautelare nei confronti del NO e come permissiva quindi unicamente della individuazione di nuovi elementi di prova a suo carico (compresi fra questi anche altre eventuali intercettazioni effettuate in forza di provvedimenti autorizzativi e di proroga non affetti da nullità per carenza di motivazione), bensì come affermativa unicamente d e] l'impossibilità della sanabilità a posteriori di eventuali nullità motivazionali delle ordinanze autorizzative e di proroga delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, con conseguente possibilità di esso giudice del rinvio di verificare caso per caso se, indipendentemente dal detto principio in diritto, le dette ordinanze autorizzative e di proroga fossero state, per quel che concerneva le intercettazioni dalle quali erano emersi gli elementi indizianti del NO, comunque sufficientemente motivate e fossero, di conseguenza, valide ed atte a rendere utilizzabili le relative risultanze. Tanto premesso, osservava il giudice a quo, andava rilevato che il G.I.P. che aveva autorizzato le intercettazioni interessanti l'odierno ricorrente, aveva comunque fatto riferimento alle risultanze del rapporto della P.G. a sua volta richiamato dal P.M. richiedente;
atto questo che andava considerato come parte integrante del provvedimento autorizzativo e di proroga e che costituiva pertanto idonea e valida motivazione della autorizzazione e della proroga delle intercettazioni medesime. Ne conseguiva la sussistenza nel caso di specie dei gravi indizi a carico del NO, costituiti dalle risultanze delle intercettazioni già a suo tempo prese in considerazione dal GIP in sede di emissione del provvedimento cautelare che andava quindi nuovamente confermato. In sede di nuovo ricorso il difensore del NO eccepiva in primo luogo il vizio di legge con riferimento all'art. 627, comma 3 c.p.p. nonché erronea e mancata applicazione degli artt. 125 e 267 stesso codice e dell'art. 13 L. 203/91. In particolare il ricorrente contestava la interpretazione data dal Tribunale del riesame alla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte di legittimità in data 27 maggio 1998, là dove non aveva preso atto che tale giudice aveva ormai dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della originaria ordinanza cautelare per nullità dei relativi provvedimenti autorizzativi e di proroga, ed aveva di conseguenza rivitalizzato arbitrariamente ed illegittimamente le risultanze medesime ed il valore indiziante delle stesse.
Qualora poi, proseguiva il ricorrente, non si fosse ritenuto che l'argomento della nullità delle citate ordinanze autorizzative e di proroga delle intercettazioni fosse ormai colpito dal giudicato, andava comunque rilevato che lo doveva comunque divenire in considerazione della inaccettabilità del principio che la relativa motivazione potesse essere individuata dal giudice in una mera relazione ad un atto di polizia giudiziaria che non era stato oggetto di alcun precedente vaglio critico da parte della autorità giudiziaria e che, di conseguenza, era stato fatto acriticamente proprio da questa, in sede di emissione di un provvedimento così grave quale quello determinativo della limitazione della libertà personale di un cittadino.
Con ulteriore motivo di impugnazione il difensore ricorrente osservava inoltre che il giudice a quo non aveva comunque preso in alcuna considerazione (e quindi non aveva fornito alcuna motivazione reiettiva al riguardo) gli ulteriori motivi della originaria richiesta di riesame in ordine alla sussistenza dei sufficienti indizi di responsabilità del NO, motivi questi che il primo giudice del riesame aveva quantomeno superato rilevando che "il secondo ed il terzo motivo di ricorso rimangono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo".
Ritiene questa Corte che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le considerazioni di cui al primo ed al secondo motivo. Dalla lettura del brano sopra riportato della sentenza di questa Corte in data 27 maggio 1998 risulta infatti che tale giudice ebbe a rinviare gli atti al Tribunale del riesame per un nuovo esame al fine di verificare se la contestata misura cautelare fosse "fondabile anche sulla base di altri elementi di prova" il considerazione del fatto che, a norma dell'art. 309, comma 9 c.p.p., il Tribunale del rinvio avrebbe potuto confermare la misura anche "per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento applicativo". Pare pertanto che, così pronunciando, detto giudice di legittimità abbia voluto affermare che, preso atto e risolto il problema in diritto che gli era stato sottoposto e verificata la inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni poste a fondamento dell'originario provvedimento cautelare nei confronti del NO, era comunque pur sempre possibile che altre e diverse risultanze indizianti avrebbero potuto sussistere a carico dello stesso, atte a legittimare comunque la conferma della misura cautelare, e che proprio per verificare ciò riteneva opportuno rinviare gli atti al giudice a quo per l'ulteriore esame. Ne consegue che la diversa lettura data dal Tribunale del riesame di Roma con la ordinanza oggi in esame ed i relativi effetti di questa hanno effettivamente dato luogo al vizio ex art. 627 comma 3 c.p.p. denunciato dal ricorrente, avendo detto giudice basato il suo provvedimento di conferma della originaria ordinanza cautelare proprio su quelle intercettazioni che questa Corte aveva già motivatamente dichiarato inutilizzabili.
Parimenti censurabile, anche se confortato dal precedente citato nella ordinanza (e cioè dalla sentenza n. 4273 del 13 aprile 1994, Sez. II, Ric. Marotta ed altri), appare poi a questo collegio la affermazione in diritto secondo cui, in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, la motivazione dei provvedimenti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni è sufficiente anche se consiste in un mero riferimento a delle informative di polizia specificatamente richiamate.
Non ritiene infatti questa Corte che dei richiami cosi generici (quali sono quelli fondati esclusivamente sulla data dell'atto di P.G.) consentano di individuare quali circostanze fattuali contenute in dette informative siano state ritenute dal giudice (P.M. o G.I.P. che siano) idonee ad evidenziare la sussistenza di "sufficienti indizi di reità" e la "necessità" di procedere a delle intercettazioni.
A tal fine occorre infatti che, pur se succintamente, almeno il G.I.P. in sede di convalida del provvedimento autorizzativo di urgenza disposto dal P.M. o in sede di autorizzazione su specifica richiesta, evidenzi quali dei dati informativi contenuti nella segnalazione di P.G. siano stati da lui ritenuti idonei, quanto a contenuto indiziante per delitti di criminalità organizzata, a legittimare la violazione del diritto alla riservatezza garantito ad ogni cittadino fino a casi contrari ed eccezionali.
In caso contrario infatti l'effettivo godimento del succitato diritto alla riservatezza, benché di rango costituzionale, sarebbe seriamente compromesso per qualsiasi cittadino che avesse la ventura di essere segnalato dagli organi di P.G. come soggetto ricollegabile ai delitti della criminalità organizzata (sarà opportuno ricordare infatti che la normativa particolarmente facilitativa per le intercettazioni è stata introdotta dall'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n. 203), senza che il giudice preposto a verificare il rispetto della legalità ed a motivare la adozione di condotte eccezionali di indagine, neppure manifesti gli specifici elementi di fatto per i quali ritiene che, dal complessivo contenuto delle informative di polizia, sia rilevabile la sussistenza dei presupposti in diritto atti a legittimare la lesione, con procedimento eccezionale, di quel diritto alla riservatezza che è bene primario comune per tutti i cittadini.
Ritiene in altre parole questa Corte che più ci si allontana, sia pure per ragioni di eccezionale gravità quale è la lotta alla criminalità organizzata, dal rispetto dei diritti costituzionalmente assicurati a tutti i consociati e più deve essere attento il controllo di legalità del giudicante e manifesta a tutti (e alla difesa in primo luogo) la ragione per la quale lo stesso ha ritenuto di dover autorizzare le limitazioni del caso dei detti diritti. Il ricorso in esame appare pertanto meritevole di accoglimento anche per il secondo motivo che risulta complementare al primo ed il cui accoglimento rende comprensibile la ragione per la quale la Corte ha ritenuto di dovere annullare senza rinvio sia il provvedimento impugnato che la originaria ordinanza cautelare, con conseguente ordine di liberazione immediata del ricorrente se non detenuto per altra causa.
Posto infatti che, con la precedente sentenza di annullamento questa stessa Corte aveva consentito al giudice del merito di individuare gli eventuali altri elementi indizianti atti a legittimare comunque la ordinanza cautelare e posto che tale giudice con il provvedimento oggi in esame, ha richiamato esclusivamente gli elementi già dichiarati inutilizzabili e ciò ha fatto anche in forza di una motivazione non condivisa in diritto, se ne deve necessariamente desumere che a carico del NO non sussistono altri elementi indizianti oltre quelli di cui sopra, il che comporta il necessario annullamento anche della originaria ordinanza cautelare per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 273 co. 1, c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annullà senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto anche l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa in data 21 novembre 1997 dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di NO PE del quale ordina la rimessione in libertà se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al P.G. in sede per quanto di sua competenza a norma dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999