Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10549 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ...m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Freside054 7 Dott. Ettore 30828/01 Cron. 23563 Consigniere BAT ELL Dott. Bruno RepDott. Florindo Consigliere MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Ud. 07/02/03 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AN NA, elettivamente domiciliata in ROMA presso ་ ན ་ ས ་ ཏ DI CASSAZIONE, la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA TERESA MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 739/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/12/00 - R.G.N. 681/2000; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 784 udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Stefano -1- Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 14 dicembre 2000, ha rigettato la domanda proposta dall'assicurata AN NO nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 323.136, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di adeguamento, secondo gli indici ISTA ed in forza dei principi di cui alle sentenze della Corte costituzionale 27 aprile 1988, n. 497 e 13 luglio 1994, n. 288, dell'indennità di disoccupazione fruita, in qualità di bracciante agricola nella sola misura di lire ottocento giornaliere. Ha osservato, a tal fine, che pur dovendosi ritenere fondati i rilievi dell'assicurata circa l'inapplicabilità, nel caso di specie, della disciplina, in tema di decadenza, di cui all'art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito in 1. n. 166 dello stesso anno, la suddetta domanda non poteva trovare accoglimento, per non avere l'assicurata provato lo stato di disoccupazione, il numero di giorni della durata di esso e l'entità della prestazione assicurativa ricevuta, ossia i fatti costitutivi del diritto vantato, la cui dimostrazione non emergeva in alcun modo dalla documentazione in atti. La parte privata propone ricorso per la cassazione di questa sentenza. L'intimato non ha spiegato resistenza. Motivi della decisione La ricorrente propone un'unica censura, ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., e lamenta, in particolare, che il giudice a quo, pur avendo superato l'eccezione di -accolta, invece, dal Tribunale -, abbia, poi, rigettato nel merito la sua decadenza domanda, ritenendo non provati i fatti costitutivi del diritto in contesa, ma senza tenere conto che la loro dimostrazione era fornita dai documenti (domanda amministrativa e Est. Evangelista prospetti INPS) indicati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e contestualmente depositati in cancelleria. La doglianza non ha fondamento. La Corte d'Appello non ha esaminato i documenti suddetti per la ragione esplicitata nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata che il fascicolo di parte, depositato nel giudizio di appello, non conteneva, oltre l'atto di gravame, che la copia della sentenza impugnata, di guisa che non risultava nemmeno offerta all'esame della Corte documentazione alcuna capace di confortare in qualche modo la fondatezza della domanda>>. La ricorrente richiama l'onere imposto, dall'art. 347, terzo comma, cod. proc. civ., al cancelliere presso il giudice d'appello di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di primo grado ed aggiunge che i ripetuti documenti non erano stati contestati dall'I.N.P.S. Si tratta, però, di due rilievi del tutto inconferenti. Quanto al primo, la Corte osserva che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio ai sensi della testé citata norma non è strumento per portare a conoscenza del giudice ad quem la produzione documentale delle parti, poiché questa, come emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., costituisce contenuto esclusivo dei fascicoli delle parti medesime, laddove quello d'ufficio ha un contenuto limitato agli atti espressamente menzionati dal secondo comma dell'art. 168, stesso codice, fra i quali non sono compresi né i documenti prodotti in occasione della costituzione in giudizio, né quelli successivamente offerti in comunicazione ax art. 87, disp. att. cod. proc. civ. Quanto al secondo, si impone l'ovvia considerazione che un difetto di contestazione in ordine alle risultanze della prova documentale può essere apprezzato dal giudice solo se la prova stessa sia stata ritualmente portata al suo esame, mentre, nel Est. Evangelista 4 caso di specie la Corte di merito sottolinea appunto la carenza del contenuto del fascicolo di parte, ossia dello strumento tecnico specificamente deputato alla conservazione dei documenti dalla parte stessa prodotti e ad assicurare così la consultazione di questi ad opera del giudice. In considerazione di tutto ciò deve negarsi che il giudice del gravame avesse nella sua disponibilità il mezzo di prova indicato dalla ricorrente come idoneo ad imporre la valutazione di punti decisivi della controversia e, per l'effetto, deve rigettarsi il ricorso, affidato, come si è detto, alla sola censura di vizio della motivazione, proposta nei riferiti limiti. E, d'altra parte, il richiamo-pur presente nel ricorso stesso -alla circostanza che l'atto d'appello era limitato alla denuncia della statuizione del giudice di primo grado concernente la ritenuta decadenza, quand' anche interpretabile come rilievo del dovere di quel giudice di limitare la propria indagine alla sola questione di decadenza, sulla cui soluzione erano stati proposti i motivi di gravame, risulterebbe, a sua volta, non fondato, poiché, una volta riformata sul punto la sentenza impugnata, veniva meno il relativo ostacolo preliminare all'esame delle ulteriori questioni di merito inerenti all'esistenza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, non scrutinate dal primo giudice per l'assorbente contenuto della sua decisione. Non v'è luogo a regolamento delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione del pur vittorioso istituto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese Così deciso in Roma il 7 febbraio 2003 cuzãoIL PRESIDENTE си IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Est. Evangelista IL CANCELLIERECANTILE Лянгомсо Depositato in Cancelleria oggi.
3.LUG 2003 IL CANCELLIERE гам ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533