Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Quando la condotta violatrice dell'art. 570 cod.pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole. Infatti l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in una tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, la quale inoltre corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2004, n. 17692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17692 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 09/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 28
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 39858/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC SQ;
avverso la sentenza 20 dicembre 2002 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la parte civile l'avvocato Michele Arditi di Castelvetere. Udito per l'imputato l'avvocato Patrizio Alecci.
FATTO E DIRITTO
1. NC SQ ricorre per Cassazione contro la sentenza 20 dicembre 2002 con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione 22 novembre 2001 del locale Tribunale - che aveva condannato il ricorrente, concesse le circostanze attenuanti generiche, alle pene di mesi due di reclusione e lire 200.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 570 c.p., perché, omettendo di versare regolarmente e per l'intero alla moglie SI AD l'assegno di mantenimento per la stessa e per i figli minori, GI, ES e VI, si sottraeva agli obblighi di assistenza e di mantenimento fissati dal Giudice in sede di separazione giudiziale con provvedimento 14 dicembre 1995, modificato il 5 febbraio 1997, dal Tribunale di Roma - sostituiva la pena detentiva inflitta in primo grado con la multa di euro 324.
2. Il ricorrente ha articolato quattro ordini di motivi. Deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 570 c.p. perché la persona offesa ebbe a percepire l'importo complessivo di lire 5.268.000 dal conto corrente acceso presso l'istituto di credito San Paolo di Torino, conto cointestato a firma disgiunta ai coniugi NC-SI. Inoltre la persona offesa avrebbe percepito dal gennaio al luglio 1996 la somma complessiva di lire 9.800.000 (sia pure in forza del provvedimento adottato dal giudice civile), senza, peraltro dover corrispondere somme per spese di affitto e di condominio dato che l'appartamento in cui viveva è di proprietà dell'imputato. La sentenza impugnata, poi, pur riconoscendo che il NC si trovava in difficoltà economiche, tali da non poter corrispondere l'intero importo stabilito dal giudice ha immotivatamente argomentato non essere tuttavia "credibile che egli abbia avuto un' incapacità economica assoluta, tale da non consentirgli di versare neppure in parte quanto impostogli dal Presidente del Tribunale". Si censura, poi, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, deducendosi, ancora, travisamento del fatto e violazione dell'art. 192 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.
3. Il primo motivo non è scrutinabile in sede di legittimità alla stregua del disposto dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Sul punto la sentenza di primo grado, da ritenersi implicitamente richiamata dalla decisione ora impugnata, ha dato adeguata risposta, precisando che trattavasi di danaro di esclusiva proprietà della moglie. Quanto al secondo motivo, la sentenza della Corte territoriale ha precisato che l'assegno fu ridotto solo dopo che cessò il rapporto di lavoro del NC con l'LI e che comunque l'imputato godeva di redditi di fabbricati, di partecipazioni societarie. Le ulteriori doglianze, involgendo questioni di fatto in ordine alle quali la Corte di appello si ampiamente e rigorosamente soffermata, restano precluse all'esame del Collegio per l'ostacolo derivante dall'art. 606, comma 3, c.p.p. È sufficiente, in proposito, rammentare che, quando la condotta violatrice dell'art. 570 c.p. si esplichi nell'omettere da parte di un genitore la prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili il reato sussiste anche quando l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole;
ne' può avere alcun rilievo l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere, in quella situazione, tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, traducendosi lo stesso convincimento in errore sulla legge penale, non scriminante, ai sensi dell'art. 5 c.p., non ricorrendo nella specie un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma, tra l'altro corrispondente ad un'esigenza morale universalmente avvertita. (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 10 dicembre 1991, Signorelli;
Sez. 5^, 26 aprile 1995, De Padua). Nè appare, irrilevante - per venire all'esame dell'ultima censura - la considerazione che, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa e quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima;
con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Sez. 3^, 27 marzo 2003, Assenza).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equi determinare in euro 1000. Il NC va altresì condannato a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado, liquidate in euro 1500, ivi comprese euro 1500 per onorario, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado, liquidate in euro 1500, ivi comprese euro 1500 per onorario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004