Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
Le misure alternative alla detenzione in carcere ben possono essere applicate, ove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti in territorio italiano in stato di clandestinità e per tale ragione raggiunti da decreto prefettizio di espulsione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ammesso al regime di semilibertà un cittadino extracomunitario, presente clandestinamente sul territorio italiano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2005, n. 42234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42234 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 18/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3431
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 013529/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI;
nei confronti di:
FA RE N. IL 19/03/1966;
avverso ordinanza del 24/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE NARDO Giuseppe;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria difensiva in data 11.10.2005;
OSSERVA
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe per quanto rileva in questa sede, ha ammesso AF RE, cittadino albanese, al regime di semilibertà in relazione alla pena residua da scontare sul rilievo che l'inapplicabilità delle misure alternative allo straniero extracomunitario ce si trovi in condizioni di clandestinità determinerebbe inammissibilmente modalità di esecuzione della pena diversa solo per tale categoria di detenuti (stranieri clandestini).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo, sulla scorta della decisione di questa Corte sez. 1^ 17.7.2003, Calderon, l'inapplicabilità della misura alternativa alla detenzione carceraria allo straniero extracomunitario che si trovi in condizioni di clandestinità, attesa la radicale incompatibilità della modalità esecutiva di dette misure con l'osservanza delle norme che regolano l'ingresso, il soggiorno e l'allontaneamento dallo Stato di cittadini appartenenti a paesi estranei all'Unione Europea.
3. Il ricorso è infondato.
A fronte della decisione richiamata dal P.G. ricorrente, si contrappone infatti il diverso orientamento maturato da questa Corte (Cass. sez. 1^ 18.5.2005 n. 2078, Ben Dhafer) secondo cui nell'ordinamento vigente non esiste ne' può desumersi sulla base dei principi normativi fondamentali un divieto di applicazione dalle misure alternative alla detenzione carceraria nei confronti degli stranieri in stato di clandestinità e per tale ragione espulsi con decreto prefettizio.
Il Collegio aderisce a detto orientamento che si richiama alla funzione rieducativi della pena sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione, la quale trova nelle misure alternative previste dall'orientamento penitenziario la sua massima capacità di espressione attraverso i percorsi riabilitativi previsti da ciascun istituto di modo che un'eventuale disparità di trattamento normativo risulterebbe inevitabilmente discriminatorio perché "contraria ai principi di uguaglianza ed al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione" (v. sentenza citata). D'altra parte, si è anche giustamente osservato che non esiste incompatibilità tra espulsione da eseguire a pena espiata e misura alternativa volta a favorire il reinserimento dal condannato nella società che deve essere intesa in senso svincolato da connotazioni nazionalistiche.
Coerentemente si è affermato, pertanto, che la questione della applicabilità delle misure alternative ai condannati stranieri in situazione di calndestinità non può essere risolta alla stregua di preclusioni fondate su astratte considerazioni riferite ad una intera categoria di persone, dovendosi invece esaminare di volta in volta la posizione di ciascuno a rapportare le singole situazioni agli scopi ed alle funzioni cui le diverse misure sono normativamente preoridinata, al fine precipuo di valutarne la idoneità ed efficacia al perseguimento nel caso concreto degli obiettivi previsti dalla legge.
L'ordinanza impugnata risponde pienamente alle esigenze sopraindicata, avendo compiuto il Tribunale di Sorveglianza una analisi mirata con riferimento a ciascuno dei benefici richiesti, all'esito dalla quale ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ritenuta nel caso di specie misura troppo ampia, ed ha invece accolto l'istanza di semilibertà avanzata in via subordinata dal condannato che può fruire dalla concreta possibilità di svolgere - con l'osservanza di precise prescrizioni - una attività lavorativa esterna, ai fini di un suo graduale reinserimento nella società.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005