Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9221 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
に REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z ONE LA CORTE SUPREMA DICA UNITE CIVILI/922 Oggetto SEATON Composta dagli Illam ri Magistrati: Primo Presidente f.f. Dott. Aldo VESSIA R.G.N. 21751/99 - 1833900 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Cron.21140 Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE - Rep. 32.25 Consigliere CRISTARELLA ORESTANODott. Francesco Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 15/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Erminio Consigliere RAVAGNANI UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Richiesta dio dal Sig. SABATINI Consigliere Dott. Francesco per 303000 diritti 1 6 LUG, 2001 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere - IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ER RO RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CORREALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA2001 70 SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL -1- LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente nonchè
contro
UC RN, SI NA;
intimati e sul 2° ricorso n 18330/00 proposto da: RN, SI NA, elettivamente UC domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RI ALU , giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL domiciliato in ROMA, VIA LAZIO, elettivamente BAIAMONTI 25; controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
RO RI;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio pendente n. 52324/99 della Corte dei Conti -2- Sezione Giurisdizionale per il Lazio;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati Giulio CORREALE, Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 6-7 luglio 1999 la Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio citava davanti alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Lazio, MA EV, NA IM, NA UC, rispettivamente titolare legale, capo del reparto della direzione dell'ufficio amministrativo della tesoreria, capo Ferrovie dello Stato s.p.a., chiedendo la condanna degli stessi al pagamento, in parti uguali, della complessiva somma di lire 546.210.000 in favore della società predetta, pagate per lire 24.760.000 all'avv. Alfonso M. Stile e per lire 303.450.000 all'avv. Paola Balducci per la difesa in sede penale dell'amministratore della stessa società Lorenzo Necci. A fondamento della domanda veniva soprattutto dedotta la inapplicabilità, nella specie, dell'art. 45, secondo comma, del contratto collettivo dei lavoro per dirigenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. MA EV ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Altro ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è stato proposto da NA IM e NA UC. 3 Ad entrambi ricorsi resiste con separati controricorsi la Procura regionale presso la Corte di Conti per il Lazio. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con i due ricorsi sostanzialmente si deduce che i fatti di cui si discute sono successivi alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, per cui l'accertamento di eventuali responsabilità dei dipendenti di tale società, sottoposti ad un rapporto di lavoro di tipo privatistico, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei Conti. La Procura regionale presso la Corte di Conti per il Lazio tenta di confutare la evidente esattezza di tale impostazione invocando: a) il fatto che le società con capitale (0 prevalentemente) privato nonesclusivamente possono essere equiparate in toto a soggetti privati, ma sono attratte nell'orbita del diritto pubblico;
b) il fatto che, secondo la giurisprudenza di questa S.C. in materia di danni arrecati agli enti pubblici economici dai loro amministratori, la giurisdizione della Corte dei Conti va esclusa unicamente per ciò che attiene alle scelte di carattere imprenditoriale, mentre rientra nella predetta giurisdizione tutto ciò che concerne l'attività svolta nell'esercizio di poteri autoritativi. In ordine alla prima argomentazione va Osservato che la rilevanza pubblica delle società per azioni di cui si discute non sufficiente ad equiparare, ai fini della responsabilità, al pubblico impiego il rapporto di lavoro il loro dipendenti. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, a prescindere dalla questione della assimilabilità o meno delle società per azioni con capitale esclusivamente (o prevalentemente) pubblico) agli enti pubblici economici, Va Osservato che nella specie si discute di atti di gestione e non di esercizio di poteri autoritativi. In definitiva, Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Mohami's Paket Tudo Roma, 15 febbraio 2001. Collaboratore di Cancellerie D.Querie NAT. 40000 TOT. 290000 Depositato in Cancelleria 6 LUG. 2001 Roma, li IL COLLABORATORE DI ER Queue 0 1 Registrate in 24 SET. 2001 UFFICIO DELLE EN Serie 42111 versates. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA al n. Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Maria Grazia DI PIPPO) Il Responsabile Servizio Atli Gludiziari (Dr. M. RACCIOHIND