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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2023, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FL NA nata a [...] il [...] avverso la sentenza resa 111 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE ER D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per mancata prova del reato presupposto e dell'avv. Massimiliano Dei che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 7 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di UR NA in ordine al reato di riciclaggio continuato per avere compiuto operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa di somme di denaro, provento dei delitti di associazione per delinquere e ricettazione commessi da altri, acquistando allo stato grezzo per la somma di 140.000 C oltre iva, due unità immobiliari che poi rivendeva allo stato finito per la somma di 274.000 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputatq,deducendo: 2.1 violazione degli articoli 192 cod. proc.pen. e 648 cod.pen. e travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, nonché vizio della motivazione anche in relazione ai motivi di gravame, in quanto non sono emersi indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla provenienza illecita della provvista utilizzata dalla ricorrente per acquistare nel genMo Penale Sent. Sez. 2 Num. 8060 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/11/2022 2014 l'appartamento poi rivenduto;
l'unico elemento indiziario è costituito dalla sussistenza di indagini nei confronti della madre della ricorrente per i reati di associazione a delinquere e ricettazione, reati che tuttavia risalivano ad epoca successiva a quelle delle donazioni in favore della ricorrente e quindi tutti commessi dopo la compravendita. La corte ha illogicamente retrodatato la commissione dei reati presupposti contestati, collocandoli nell'anno 2013, in forza di una ricostruzione non sorretta da alcun minimo riscontro. Poiché manca la prova di un coinvolgimento della madre dell'imputata in attività illecite prima del maggio 2015, difetta completamente la prova della provenienza delittuosa delle somme corrisposte. La Corte ha poi ritenuto del tutto sfornite di giustificazioni le elargizioni provenienti dagli altri soggetti individuati, ma anche tale asserto si fonda su mere congetture che non trovano alcun riscontro negli atti e documenti processuaW 2.2 violazione di legge,in particolare dell'articolo 133 codice penale,e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la sentenza ha confermato la pena determinata in misura superiore al minimo edittale, senza alcuna adeguata motivazione;
2.3 violazione dell'articolo 648 quater cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la legittimità della confisca disposta dal tribunale senza fornire alcuna giustificazione circa il nesso di pertinenzialità tra il bene da confiscare e il reato e senza spiegare perché le somme versate sul conto corrente dell'imputata debbano essere considerate frutto della attività criminosa dissimulatoria' 2.4 violazione dell'articolo 603 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in quanto la sentenza non si è pronunziata sulla richiesta dell'imputata di ascoltare alcuni testi, negando la possibilità di un'integrazione probatoria necessaria ai fini del presente giudizio 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale ha respinto le doglianze formulate con l'impugnazione ribadendo che le risorse investite dall'imputata nell'acquisto dell'appartamento non possono che essere di provenienza illecita, considerato che la stessa non ha dimostrato di avere percepito redditi leciti e che la provvista è stata in buona parte fornita dalla madre e da un'altra donna già coinvolte in un'associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di gioielli, che aveva una struttura complessa ed articolata ed era in grado di commercializzare preziosi di varia provenienza e di significativo valore, tutte circostanze che inducono a ritenere che tale sodalizio si fosse costituito e radicato in epoca precedente all'inizio delle indagini e al periodo indicato nell'imputazione. 3.1 Sembra opportuno esaminare per primo il quarto motivo di ricorso in quanto attiene alla determinazione del compendio probatorio su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. La censura è generica poiché non espone il carattere dirimente delle tre prove dichiarative che non sono state ammesse dalla Corte di appello ex art. 603 cod. proc.pen. . 2 3.2 Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata dimostrazione del reato presupposto e della provenienza illecita del denaro investito dalla ricorrente è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte. La sentenza impugnata infatti ha valorizzato la constatazione che i reati presupposto delle ricettazioni contestate alla madre dell'imputata, risalivano ad epoche antecedenti alla data indicata nelle imputazioni di ricettazione e risultavano commessi sino al 2013; che il sodalizio criminoso in cui era coinvolta da epoca antecedente al 2015 aveva una struttura complessa e articolata in grado di commercializzare preziosi di varia provenienza e di valore ingente, il che induce a retrodatare il coinvolgimento in attività delittuose suo e delle donne che risultavano avere versato denaro alla ricorrente, e a ritenere che le somme consegnate per l'acquisto dell'immobile fossero frutto delle attività illecite poste in essere da costoro, a prescindere dalla contestazione formale delle ricettazioni. Il ricorrente non si confronta con questa affermazione, limitandosi a osservare che le ricettazioni addebitate alle donatrici risultano formalmente contestate nel decreto di giudizio immediato in epoca successiva alla dazione delle somme all'imputata, mentre la corte ha correttamente valorizzato la data dei furti, perché sin da quell'epoca è logico ritenere che la madre dell'imputata fosse inserita nell'attività criminale e abbia potuto ottenere proventi illeciti dalla ricezione dei beni di provenienza furtiva, a prescindere dalla data indicata nel decreto di giudizio immediato e relativa all'accertamento delle ricettazioni. Anche la circostanza dedotta da14-icorrente che le predette donatrici sarebbero state assolte dal reato associativo non muta la sostanza del ragionamento, fondato sul pregresso inserimento delle stesse nell'attività illecita che ha prodotto i proventi investiti dalla giovane La Fleur. In ordine all'elemento soggettivo la corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la prova del dolo di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base della omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Al riguardo ha osservato che né l'imputata né le tre donne che le hanno conferito le somme di denaro da lei investite nell'acquisto dell'immobile, hanno dimostrato l'esistenza di redditi leciti, non risultando comprovato l'assunto difensivo che l'imputata abbia accumulato le risorse investite attraverso l'attività di estetista svolta "in nero"; altrettanto dubbie risultano le giustificazioni in ordine alla provenienza di parte delle somme da vincite di gioco, non essendo stata dimostrata l'entità delle scommesse e la provenienza della provvista investita nel gioco. 3.3 Il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 6000 di multa e cioè in misura prossima al minimo edittale ed è stata ridotta per le circostanze attenuanti generiche. 3.4 Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè la confisca è stata disposta anche ai sensi dell'articolo 240 bis codice penale, che la consente anche in assenza del nesso di pertinenza con il reato quando, come nel caso in esame, il patrimonio acquistato 3 risulti sproporzionato rispetto al reddito lecito e comunque alle attività economiche dell'imputato. h.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 5.La non particolare complessità delle questioni trattate la ricorrenza di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 29 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LE ER D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per mancata prova del reato presupposto e dell'avv. Massimiliano Dei che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 7 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di UR NA in ordine al reato di riciclaggio continuato per avere compiuto operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa di somme di denaro, provento dei delitti di associazione per delinquere e ricettazione commessi da altri, acquistando allo stato grezzo per la somma di 140.000 C oltre iva, due unità immobiliari che poi rivendeva allo stato finito per la somma di 274.000 C. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputatq,deducendo: 2.1 violazione degli articoli 192 cod. proc.pen. e 648 cod.pen. e travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, nonché vizio della motivazione anche in relazione ai motivi di gravame, in quanto non sono emersi indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla provenienza illecita della provvista utilizzata dalla ricorrente per acquistare nel genMo Penale Sent. Sez. 2 Num. 8060 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/11/2022 2014 l'appartamento poi rivenduto;
l'unico elemento indiziario è costituito dalla sussistenza di indagini nei confronti della madre della ricorrente per i reati di associazione a delinquere e ricettazione, reati che tuttavia risalivano ad epoca successiva a quelle delle donazioni in favore della ricorrente e quindi tutti commessi dopo la compravendita. La corte ha illogicamente retrodatato la commissione dei reati presupposti contestati, collocandoli nell'anno 2013, in forza di una ricostruzione non sorretta da alcun minimo riscontro. Poiché manca la prova di un coinvolgimento della madre dell'imputata in attività illecite prima del maggio 2015, difetta completamente la prova della provenienza delittuosa delle somme corrisposte. La Corte ha poi ritenuto del tutto sfornite di giustificazioni le elargizioni provenienti dagli altri soggetti individuati, ma anche tale asserto si fonda su mere congetture che non trovano alcun riscontro negli atti e documenti processuaW 2.2 violazione di legge,in particolare dell'articolo 133 codice penale,e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché la sentenza ha confermato la pena determinata in misura superiore al minimo edittale, senza alcuna adeguata motivazione;
2.3 violazione dell'articolo 648 quater cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha confermato la legittimità della confisca disposta dal tribunale senza fornire alcuna giustificazione circa il nesso di pertinenzialità tra il bene da confiscare e il reato e senza spiegare perché le somme versate sul conto corrente dell'imputata debbano essere considerate frutto della attività criminosa dissimulatoria' 2.4 violazione dell'articolo 603 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in quanto la sentenza non si è pronunziata sulla richiesta dell'imputata di ascoltare alcuni testi, negando la possibilità di un'integrazione probatoria necessaria ai fini del presente giudizio 3.11 ricorso è inammissibile perché non si confronta con l'esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte di Appello, la quale ha respinto le doglianze formulate con l'impugnazione ribadendo che le risorse investite dall'imputata nell'acquisto dell'appartamento non possono che essere di provenienza illecita, considerato che la stessa non ha dimostrato di avere percepito redditi leciti e che la provvista è stata in buona parte fornita dalla madre e da un'altra donna già coinvolte in un'associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione di gioielli, che aveva una struttura complessa ed articolata ed era in grado di commercializzare preziosi di varia provenienza e di significativo valore, tutte circostanze che inducono a ritenere che tale sodalizio si fosse costituito e radicato in epoca precedente all'inizio delle indagini e al periodo indicato nell'imputazione. 3.1 Sembra opportuno esaminare per primo il quarto motivo di ricorso in quanto attiene alla determinazione del compendio probatorio su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. La censura è generica poiché non espone il carattere dirimente delle tre prove dichiarative che non sono state ammesse dalla Corte di appello ex art. 603 cod. proc.pen. . 2 3.2 Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata dimostrazione del reato presupposto e della provenienza illecita del denaro investito dalla ricorrente è generico poiché non si confronta con la motivazione della corte. La sentenza impugnata infatti ha valorizzato la constatazione che i reati presupposto delle ricettazioni contestate alla madre dell'imputata, risalivano ad epoche antecedenti alla data indicata nelle imputazioni di ricettazione e risultavano commessi sino al 2013; che il sodalizio criminoso in cui era coinvolta da epoca antecedente al 2015 aveva una struttura complessa e articolata in grado di commercializzare preziosi di varia provenienza e di valore ingente, il che induce a retrodatare il coinvolgimento in attività delittuose suo e delle donne che risultavano avere versato denaro alla ricorrente, e a ritenere che le somme consegnate per l'acquisto dell'immobile fossero frutto delle attività illecite poste in essere da costoro, a prescindere dalla contestazione formale delle ricettazioni. Il ricorrente non si confronta con questa affermazione, limitandosi a osservare che le ricettazioni addebitate alle donatrici risultano formalmente contestate nel decreto di giudizio immediato in epoca successiva alla dazione delle somme all'imputata, mentre la corte ha correttamente valorizzato la data dei furti, perché sin da quell'epoca è logico ritenere che la madre dell'imputata fosse inserita nell'attività criminale e abbia potuto ottenere proventi illeciti dalla ricezione dei beni di provenienza furtiva, a prescindere dalla data indicata nel decreto di giudizio immediato e relativa all'accertamento delle ricettazioni. Anche la circostanza dedotta da14-icorrente che le predette donatrici sarebbero state assolte dal reato associativo non muta la sostanza del ragionamento, fondato sul pregresso inserimento delle stesse nell'attività illecita che ha prodotto i proventi investiti dalla giovane La Fleur. In ordine all'elemento soggettivo la corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la prova del dolo di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base della omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Al riguardo ha osservato che né l'imputata né le tre donne che le hanno conferito le somme di denaro da lei investite nell'acquisto dell'immobile, hanno dimostrato l'esistenza di redditi leciti, non risultando comprovato l'assunto difensivo che l'imputata abbia accumulato le risorse investite attraverso l'attività di estetista svolta "in nero"; altrettanto dubbie risultano le giustificazioni in ordine alla provenienza di parte delle somme da vincite di gioco, non essendo stata dimostrata l'entità delle scommesse e la provenienza della provvista investita nel gioco. 3.3 Il secondo motivo relativo al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la pena è stata determinata in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 6000 di multa e cioè in misura prossima al minimo edittale ed è stata ridotta per le circostanze attenuanti generiche. 3.4 Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè la confisca è stata disposta anche ai sensi dell'articolo 240 bis codice penale, che la consente anche in assenza del nesso di pertinenza con il reato quando, come nel caso in esame, il patrimonio acquistato 3 risulti sproporzionato rispetto al reddito lecito e comunque alle attività economiche dell'imputato. h.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. 5.La non particolare complessità delle questioni trattate la ricorrenza di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 29 novembre 2022