Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, che dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del reato di raccolta di rifiuti in mancanza della iscrizione all'albo, sollevata sul presupposto che la legge delega 22 febbraio 1994 n. 146 per la attuazione delle direttive in materia di rifiuti non prevedeva la emanazione di misure di sicurezza patrimoniali, atteso che tale confisca ha natura e funzione di pena, così da renderla compatibile con l'ambito della citata delega, nella quale è stata prevista l'emanazione di sanzioni penali ed amministrative per le violazioni delle direttive comunitarie 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/31/CEE alle quali il governo è stato delegato a dare attuazione con la citata legge n. 146.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2002, n. 10900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10900 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 15/02/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 363
Dott. CARLO GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 2582/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Nicola Lauro, difensore di fiducia di OB IN, n. a Santa Giustina in Colle il 3.8.1946, avverso la sentenza in data 25.9.2000 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con la quale venne condannato alla pena di L.
1.300.000 di ammenda, quale colpevole del reato: A) di cui all'art. 51, quarto comma, del D. L.vo n. 22/97, ed alla pena di L.
2.600.000 di ammenda, quale colpevole del reato: C) di cui all'art.51, primo comma lett. a), del D. L.vo n. 22/97.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale ed il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha affermato la colpevolezza del OB in ordine ai reati precisati in epigrafe per avere, quale titolare dell'omonima ditta, effettuato la raccolta e deposito di materiali ferrosi, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6 lett. c) del D.M.
5.2.1998 ed, in particolare, per non avere realizzato basamenti impermeabili che separassero i predetti materiali dal suolo, nonché per aver effettuato la raccolta di rifiuti non pericolosi in mancanza della iscrizione all'Albo di cui all'art. 30, comma quarto, del D. L.vo n.22/97. La sentenza, rileva in ordine alla prima fattispecie criminosa che l'attività di recupero dei rifiuti, nel cui ambito è riconducibile quella effettuata dall'imputato, pur se sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 33 del D. L.vo n. 22/97, non esime l'esercente dall'obbligo di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo, nella specie costituite dall'osservanza delle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale. Si osserva, poi, nella sentenza in ordine all'altra ipotesi di reato, di cui all'affermazione di colpevolezza, che è stato accertato il trasporto di rifiuti ad opera della ditta OB in data 13.2.1998 e 15.2,1998, senza la iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 del D. L.vo n. 22/97, ottenuta solo in data 2.3.1999. In ordine alla predetta fattispecie criminosa si osserva, altresì, che la violazione dell'art. 51, primo comma, del D. L.vo n. 22/97 deve essere configurata anche nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998, senza avere effettuato l'ulteriore comunicazione della stessa alla Provincia competente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con vari motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 5 1, comma quarto, del D. L.vo n. 22/97. Osserva sul punto che l'attività di recupero dei rifiuti posta in essere dal OB rientra nella previsione di cui all'art.33, comma dieci, del predetto decreto legislativo, in quanto non inquadrabile in alcuna delle ipotesi di cui all'allegato C del testo unico, di talché all'attività svolta dall'imputato non sono applicabili le prescrizioni di cui al D.M. 5.2.1998, ne' assumono rilevanza, in relazione alla norma incriminatrice di cui si contesta la applicazione, la mancata iscrizione all'Albo e la omessa comunicazione alla Provincia. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione al reato di cui al capo C), l'errata applicazione dell'art.51, comma primo, del D. L.vo n. 22/97, deducendosi che alla data di accertamento delle condotte incriminate l'attività del OB era ancora soggetta alla disciplina transitoria di cui al D.M.
5.9.1994. Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 99 c.p., per essere stata ritenuta la recidiva quale effetto di un reato contravvenzionale per il quale era stata applicata la pena sull'accordo delle parti. Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, del D. L.vo n. 22/97, che dispone la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, in quanto non prevista dalla legge di delega al Governo, e per l'effetto, l'illegittimità della disposta confisca dei mezzi di trasporto.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che l'attività di deposito dei rifiuti effettuata dall'imputato è stata esattamente qualificata nel capo di imputazione e ritenuta del giudice di merito quale operazione di messa in riserva dei rifiuti espressamente prevista dall'allegato C lett. R13 del D. L.vo n.22/97. Tale attività, pertanto, è soggetta all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 5.2.1998, dettate per assicurare che le operazioni di recupero dei rifiuti siano effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e delle quali è stata accertata la violazione.
Deve essere, peraltro, rilevato che l'elencazione di cui al citato allegato C del decreto legislativo n. 22/97 ha senza dubbio carattere meramente: indicativo dei procedimenti di recupero dei rifiuti non pericolosi soggetti al regime semplificato di cui all'art. 31 e, pertanto, devono farsi rientrare nella relativa nozione anche tutte le attività prodromiche a quella di recupero, tra le quali certamente lo stoccaggio dei rifiuti posto in essere dall'imputato, espressamente qualificato dalla citata lett. R13 dell'allegato C, quale operazione di "messa in riserva". Egualmente infondato è il secondo motivo di gravarne. L'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale, di cui all'art. 30 del D. L.vo n. 22/97, incombe, ai sensi del quarto comma, anche sulle imprese esercenti l'attività di recupero dei rifiuti, di talché esattamente è stata ravvisata la violazione dell'art. 51, primo comma, del medesimo testo normativo a carico del ricorrente, per avere effettuato nelle date indicate in narrativa il trasporto dei rifiuti in assenza della prescritta iscrizione.
A nulla rileva, pertanto, il fatto che l'attività di trasporto dei rifiuti si sia svolta nella vigenza del regime transitorio tra il D.M.
5.9.1994 e l'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998, in quanto la diversa disciplina amministrativa afferisce all'obbligo di rinnovare la denuncia di inizio attività, che è cosa ben diversa dall'iscrizione all'Albo, di cui è stata accertata la carenza. La violazione dell'obbligo di rinnovare la denuncia di inizio attività, invece, anche se contestata in imputazione ed oggetto di un evidente obiter dictum del giudice di merito, non risulta essere stata accertata in sentenza.
Il terzo motivo di gravame è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. c), c.p.p., per carenza di interesse del ricorrente.
Risulta invero dalla sentenza impugnata che il giudice di merito ha valutato le attenuanti generiche concesse all'imputato prevalenti sulla recidiva, di talché la recidiva contestata al OB non ha esplicato alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio applicato al medesimo.
È, infine manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma secondo, del D. L.vo n. 22/97, che dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere il reato;
questione fondata sul rilievo che la legge di delega al Governo per l'emanazione di norme finalizzate ad assicurare l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti (art. 7 della L. n. 146/94 e successive leggi delega) non prevede l'emanazione di misure di sicurezza patrimoniali. Va rilevato, infatti, che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di rilevare (sent. n. 29 del 25.5/9.6.61) che la confisca ben può assumere varia natura giuridica, in relazione alle finalità per le quali è comminata, di talché, la attribuzione alla medesima di natura e funzione di pena, quale si evince dalla disposizione di cui è stata dedotta la illegittimità costituzionale, rende la medesima compatibile con l'ambito della delega citata, con la quale è stata prevista l'emanazione di sanzioni penali ed amministrative per le violazioni delle direttive comunitarie, alle quali il Governo è stato delegato a dare attuazione.
Peraltro, va anche rilevato che nella delega conferita al Governo ad emettere sanzioni penali o amministrative di qualsiasi natura, al fine di dare attuazione alle predette direttive comunitarie, deve n'tenersi implicita, la facoltà di disporre misure meno afflittive, quali quelle di sicurezza patrimoniale, finalizzate alla realizzazione del medesimo scopo per il quale è stata disposta la delega.
Anche l'ultimo motivo di gravame è, pertanto, infondato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OB IN al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002