Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15386 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 5386402 Compravendita di caffé. SEZIONE TERZA CIVILE Pagamento del prezzo. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R G.N. 4124/99 Dott. Angel Dott. Paolo Consigliere 35874 Cron. LUPO - Consigliere Dott. Ernesto 3984 Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 03/05/02 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. CEDIS ITALIA s.r. .
1. corrente in Muro Lucano in per diritti IL CANCELLIERE4-NOV-2001 il persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. LT GE NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 171 presso lo studio CANCELLERIA difesa dall'avvocatodell'avvocato GIOBBE ZARDO, CONSALVO PETRACCONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IL CAFFE' S.R.L.; intimato 2002 avverso la sentenza n. 6/98 del Pretore di Genova 1029 1 Sezione distaccata di RECCO, emessa il 10/1/98, depositata il 14/01/98; RG. 20134/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCCESSO La CEDIS ITALIA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. IL CAFFE' contro la sentenza del Pretore di Genova sez. distaccata di Recco 10- 14.1.98. La s.r.l. IL CAFFE' non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La CEDIS ITALIA ha notificato il ricorso per cassazione alla s.r.l. IL CAFFE' presso i procuratori domiciliatari di quest'ultima (a mani proprie dell'avv. P. Fraschetti) in data 8.2.99. Questa è la notifica rituale. Deve invece ritenersi nulla la notifica in data 18.2.99 effettuata alla parte direttamente (a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione); infatti "L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensi', indifferentemente, a scelta del notificante, o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio "a quo" o nel domicilio eletto ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio" (Cass. SEZ. U. n. 12593 del 20/12/1993; v. tra le altre anche Cass. n. 2464 del 20/02/2001; cfr. inoltre Cass. n. 6023 del 24/04/2001: "La disposizione dettata dall'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. - secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa, si deve notificare alla parte personalmente - deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce al termine di decadenza indicato nell'art. 327 cod. proc. civ., il quale, dopo 3 l'entrata in vigore della legge 7 ottobre 1969, n. 742, rispetto alle cause in cui opera la sospensione feriale dei termini, ha la maggior durata corrispondente al periodo di detta sospensione feriale, il quale va dal primo agosto al 15 settembre di ciascun anno”). Una volta assodato che solo la prima notifica è rituale, occorre rilevare che già in passato questa Corte ha affermato che "Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilita' dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica" (Cass. n. 11118 dell' 11/11/1997). Tale principio di diritto va confermato e meglio precisato come segue (il principio di diritto che ora verrà esposto costituisce certamente una implicazione di quello ora enunciato): "Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica valida" (sarebbe ovviamente contrario agli specifici principi processuali in materia ed ancor prima all'esigenza di correttezza e buona fede nell'ambito dell'attività processuale consentire alla parte notificante di prolungare ad libitum l'inizio del decorso del termine di 20 gg. in questione tramite ulteriori notifiche dopo la prima valida;
quindi nella specie, anche nell'ipotesi di ritualità di entrambe le notifiche, solo la prima avrebbe avuto rilevanza ai fini della soluzione della questione in esame). Deve dunque concludersi che il deposito del ricorso per cassazione, avvenuto dopo il decorso del ventesimo giorno dalla prima notifica, è tardivo;
e che il ricorso è quindi improcedibile (è opportuno rilevare che tale improcedibilità sarebbe esistita - dato il chiaro contenuto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 47 c.p.c. - anche qualora il ricorso per cassazione fosse stato suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza;
v. circa tale convertibilità quanto sarà esposto in seguito). $ Non sembra inutile aggiungere quanto segue. Il ricorso per cassazione sarebbe stato comunque anche inammissibile in quanto proposto contro sentenza di primo grado (v. gli artt. 339 e 360 c.p.c.).) Ritiene peraltro il Collegio che nella specie l'improcedibilità debba ritenersi preliminare rispetto all'inammissibilità in quanto la prima emerge ictu oculi fin dall'inizio dell'indagine in ordine alla ritualità dell'impugnazione mentre la seconda, attenendo alla natura (sentenza di primo grado) del provvedimento impugnato in relazione al mezzo di impugnazione (ricorso per cassazione) utilizzato nella specie, presuppone la lettura di tali atti (cfr. Cass. n. 198 del 23/01/1969: "Nell'ordine logico, la questione relativa alla improcedibilità per mancato deposito del ricorso per cassazione, è preliminare rispetto a quella relativa all'inammissibilità di esse, derivante dall'inosservanza del termine stabilito per l'impugnazione"). Una ulteriore ragione di inammissibilità consiste nel fatto che le pronunce sulla sola competenza (come la sentenza 10-14.1.98 del Pretore di Genova) sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza;
e che il ricorso in esame proposto dalla CEDIS TALIA s.r.l non può convertirsi in ricorso per regolamento di competenza in quanto dalla lettura del medesimo (in particolare dall'impostazione, dalla struttura, dai vizi denunciati e dalle conclusioni) si evince chiaramente la volontà della parte ricorrente di proporre solo un ordinario ricorso per cassazione con esclusione di un ricorso per regolamento di competenza. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva. 1095 129,11
P.Q.M.
4565 20,66 La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 3.5.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE A u مسندها Agenzia delle Entrate 03/04/2013 IL CANCELLIERE C1 Ufficio di Roma, 2 Iscritto a ruolo il Dott.ssa Maria Aiello 13/982 Art. Ikk , i g g O