Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
La fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 328 cod. pen. è integrata nel momento in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non risponde per iscritto sulle ragione del ritardo, costituendo una non scusabile ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta scritta o l'eventuale oggettiva complessità della pratica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 19/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1522
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 022442/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv.ti Michele Alfano e Francesco Fragolino, difensori di:
GR AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 31.1.2003 della Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Mauro Torti in sostituzione dell'avv. Alfano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 31.1.2003 confermava la sentenza 23.11.2002 del Tribunale della stessa città di condanna di GR AN alla pena di euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 328 c.p.. Al GR, nella qualità di assessore al personale della Regione Campania, si addebita di avere omesso di predisporre una delibera relativa al dipendente AR AU per la sua riammissione in servizio (dopo le dimissioni a seguito di ordinanza di custodia cautelare per il delitto di concussione e successiva assoluzione), nonostante una richiesta di informazioni del dirigente all'assetto del personale, una diffida e conseguente messa in mora da parte del AR, una richiesta urgente di informazioni del presidente della giunta regionale.
La sentenza impugnata ribadisce la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a fronte delle numerose e diverse richieste e sollecitazioni pervenute all'imputato nell'arco di 13 mesi da diversi soggetti ed enti legittimati e alla stessa pronuncia del TAR, non valendo al proposito mere risposte verbali o affermazioni di complessità della pratica.
Ricorre la difesa dell'imputato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, in particolare in ordine all'elemento soggettivo del reato, avendo il GR dato giustificazione della complessità della pratica e della sua inconsapevolezza della necessità di risposte scritte. Peraltro la normativa vigente deve indicare il termine entro cui il procedimento amministrativo deve concludersi e il termine di 30 giorni può essere sospeso a fronte di pratiche complesse.
Con memoria aggiunta la difesa approfondisce i tempi del ricorso e con ulteriore memoria chiede dichiararsi il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere puntualizzato che, nel caso in esame, la data rilevante per il decorso dei 30 giorni di cui all'art. 328, c. 2, c.p. è il 7.12.1995, espressamente indicata nel capo di imputazione contestato all'imputato, cui risale la originaria richiesta (a prescindere dalla congerie di altre date riferentesi a vari atti amministrativi non rilevanti perché non indirizzati personalmente all'assessore competente - salva la reiterazione della richiesta e contestuale messa in mora datata 12.3.1996) di riammissione in servizio del funzionario AR.
Ciò premesso, appare di lineare evidenza che nessuna incidenza può avere il rilievo che la legge imponga alla P.A. di indicare il termine entro cui il procedimento amministrativo deve concludersi o che il termine possa essere sospeso a fronte di procedure complesse, poiché ciò che rileva esclusivamente ai fini della previsione penale è che il pubblico ufficiale competente non compia l'atto dovuto nel termine di 30 giorni dalla richiesta ovvero, se l'atto non può essere tempestivamente compiuto, che non risponda per esporre le ragioni del ritardo.
Neppure è rilevante la mancata consapevolezza da parte dell'imputato della necessità di risposta scritta (piuttosto che una non comprovabile dichiarazione verbale), non scusando l'ignoranza della legge penale;
cosi come non può scusare l'eventuale oggettiva complessità della pratica, poiché la legge penale richiede la necessità di risposta scritta anche per giustificare le ragioni del ritardo.
La doglianza di carenza dell'elemento soggettivo del reato si appalesa pertanto assolutamente priva di fondamento, risolvendosi nella pretesa di vedere scriminato il reato a causa di una inaccettabile e ingiustificabile ignoranza della legge penale. L'inammissibilità del ricorso è originaria, onde non possono essere fatti valere termini prescrittivi eventualmente verificatisi successivamente alla sua proposizione.
La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004