Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
Non è necessario il rilascio di un provvedimento di autorizzazione per poter procedere alla demolizione di un'opera abusiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2016, n. 35077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35077 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
3507 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ELISABETTA ROSI - Presidente - SENTENZA N. 1058/2016 Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA - Consigliere -REGISTRO GENERALE N. 33624/2015 Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE RICCARDI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR RC N. IL 14/09/1968 avverso l'ordinanza n. 126/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del 13/07/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ( ammin mleté del ricons A Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 luglio 2013, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con la sentenza della stessa Corte d'appello del 12 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 13 dicembre 2013, in ragione della mancata ottemperanza, da parte del condannato stesso, all'obbligo di demolizione dell'opera edilizia abusiva realizzata, cui era subordinato il predetto beneficio. 2.- Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo: 1) che il termine per procedere la demolizione non sarebbe perentorio;
2) che entro tale termine sarebbe, comunque, sufficiente aver iniziato i lavori di demolizione. Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, la difesa evidenzia che il diniego di permesso di costruire in sanatoria del 17 giugno 2015 è stato oggetto di sospensiva da parte del Tar e che sarebbe comunque necessario acquisire un provvedimento autorizzatorio al fine di procedere alla demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure manifestamente 3. - infondate.
3.1. La tesi difensiva della non perentorietà del termine fissato nella sentenza di condanna per la demolizione si scontra con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, proprio in considerazione della perentorietà di tale termine, attribuisce al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento o sull'esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza del termine (ex plurimis, sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 12975/2015; sez. 3, 22 settembre 2010, n. 35972, rv. 248569). E tale interpretazione trova conferma nel tenore letterale dell'art. 165 cod. pen., il quale prevede, fra l'altro, che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata alla demolizione, disponendo, all'ultimo comma, che sia il giudice, nella sentenza, a stabilire il termine entro il quale la demolizione deve essere effettuata;
mentre il successivo art. 168, primo comma, n. 1), stabilisce che la sospensione condizione della pena sia revocata qualora il condannato non adempia agli obblighi impostigli, evidentemente entro il termine fissato ai sensi del precedente art. 165, ultimo comma, che deve perciò essere ritenuto perentorio. E del tutto inconferente deve essere considerato il richiamo della difesa alla sentenza Cons. Stato, 7 novembre 2013, n. 5317, perché tale pronuncia si riferisce all'interpretazione della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, estranea al presente giudizio, e non all'art. 32, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, né alle disposizioni codicistiche sopra richiamate, applicabili nel caso qui in esame. Si tratta, del resto, di una questione sollevata dalla difesa in via meramente ipotetica e teorica, perché la stessa difesa non ha prospettato, né tantomeno dimostrato, l'esistenza di un'impossibilità tecnica ad adempiere dopo ben un anno dalla scadenza del termine imposto dal giudice. Per le stesse ragioni, di diritto e di fatto, deve essere ritenuto manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui sarebbe sufficiente iniziare l'attività demolitoria prima della scadenza del termine fissato dal giudice: il termine perentorio si riferisce infatti – come appena visto al completamento delle opere di demolizione, che è l'oggetto - dell'accertamento del giudice dell'esecuzione in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena;
e nel caso di specie, al momento della verifica, tale termine era scaduto da più di un anno, senza che la difesa avesse dimostrato di avere proseguito le attività di demolizione solamente iniziate.
3.2. Quanto ai rilievi proposti con la memoria depositata in prossimità della - camera di consiglio davanti a questa Corte, relativi all'intervenuta sospensione dell'efficacia, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di diniego di sanatoria, deve rilevarsi che gli stessi attengono a profili di merito e si basano su atti successivi alla proposizione del ricorso, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione in sede di legittimità. Manifestamente infondata risulta, infine, la censura difensiva relativa alla pretesa necessità di una preventiva autorizzazione per la demolizione delle opere abusive;
necessità che non solo non trova alcun fondamento nell'ordinamento vigente, ma che risulta meramente asserita dalla difesa in relazione al caso di specie. La stessa difesa si limita a richiamare, infatti, uno stralcio di una relazione - che parrebbe essere stata redatta da un consulente tecnico del pubblico ministero riferito a non meglio precisati interventi di ripristino dello - stato dei luoghi, «eseguiti dal 29 gennaio del c.a.» che, a suo dire, avrebbero dovuto essere autorizzati in considerazione di una, parimenti non precisata, «peculiarità paesaggistica dell'area». Va comunque richiamato, sul punto, il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla demolizione disposta in sede amministrativa, ma suscettibile di applicazione anche in riferimento la demolizione disposta dal giudice, secondo cui non occorre acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata o della Commissione Edilizia Comunale nel caso in cui l'ordine di ripristino discenda direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia. In tali ipotesi, infatti, l'ordine di demolizione si qualifica come atto dovuto in virtù di una valutazione di carattere giuridico, svincolata dalla violazione di specifiche disposizioni a tutela del paesaggio, per l'accertamento delle quali sarebbe stato necessario operare valutazioni implicanti esercizio di discrezionalità tecnica ascrivibili alla Commissione Edilizia (in tal senso, cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. 2, 22 novembre 2013, n. 5317; T.A.R. Campania, Napoli, sez. 6, 1° agosto 2013, n. 4037). -4. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima conseguono, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi reletteRes Alessandro M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 9 AGO 2016 IL CANSE Luana 4