Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE EL PO OLO AL Rilasciata copia legale al Sig. AGOSTIM LA CORTE ULE DI CASSAZIONE per diritti L. ✓ || - 9 FEB 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N.19135/98 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere LAMORGESE Cons. Relatore Cron. 289 Dott. Antonio D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 16/10/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AR PI, elettivamente domiciliata in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZION! UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI Richiesta copia studi INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente dal Sig. IL SOLE 24 OF per diritti L. 30 avv.e legale rappresentante Pietro Magno, 9-GEN 2001 IL CANCELLIER elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. .144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita LIRE 3000 CANCELLERIA 4239 Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
CG407924 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente - Rilasciata copia legale INAIL al Sig. per diritti L. n. 143 del Tribunale di Cagliari 1-9 FEB. 2001 avverso la sentenza depositata il 30 aprile 1998 (R.G. n. 5688/97). IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini e Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9 settembre 1996 la sig.ra AR PI NC, premesso che il coniuge GE RO, titolare di rendita per silicosi, in data 31 marzo 1995 era deceduto a causa di detta malattia professionale, chiese al Pretore di Cagliari l'accertamento del proprio diritto alla rendita in favore dei superstiti - a lei negata dall'Inail in sede amministrativa - e la condanna del medesimo istituto al pagamento dei ratei maturati con gli interessi legali. Nella resistenza dell'ente convenuto, il giudice adito rigettò la domanda con sentenza del 2 30 maggio 1997 e tale decisione, appellata dalla soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia 8/30 aprile 1998. Condividendo le conclusioni espresse dal consulente di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, il giudice del gravame ha ritenuto causa esclusiva della morte del RO l'infarto del miocardio, da cui l'assicurato era stato colpito per una seconda volta, ed ha specificato che nessun ruolo causale poteva essere attribuito alla silicosi sia in relazione all'infarto del miocardio sia in relazione all'aterosclerosi delle coronarie e dell'aorta, la quale aveva cagionato l'infarto. Ha evidenziato il giudice del merito che il RO era affetto da cardiopatia ipertensiva e che, come era risultato dai vari esami strumentali e dai vari controlli cui l'assicurato si era sottoposto in occasione di un primo episodio d'infarto, era comprovata l'assenza di cuore polmonare, per cui doveva escludersi qualsiasi interferenza della denunciata tecnopatia sull'evento letale. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la sig.ra AR PI NC, formulando un solo motivo. L'INAIL resiste con controricorso. 3 : MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato mezzo di annullamento, ricorrente denuncia violazione e falsa la applicazione degli artt. 3 e 85 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 1 e ss. legge 27 dicembre 1975 n. 780 e dei principi generali in materia di nesso causalità, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza di un qualsiasi rapporto causale fra tecnopatia e il decesso, senza considerare che, in presenza di più fattori concorrenti anche di natura extraprofessionale, opera la regola stabilita dall'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che a ciascuno dei fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva;
sottolinea come la giurisprudenza abbia riconosciuto ruolo concausale alla tecnopatia pure quando la morte sia stata cagionata da altra malattia, il cui decorso sia stato aggravato, o soltanto accelerato, sino all'esito finale da quella professionale. Si duole che il consulente di ufficio non abbia svolto alcuna indagine diretta ad accertare il profilo concausale della malattia professionale e sostiene 4 che, per l'accertamento della esistenza (o meno) del cuore polmonare, esclusa dal consulente di ufficio, è essenziale il cateterismo cardiaco, e si duole dell'omessa considerazione da parte altresì dell'ausiliare dell'incidenza che l'ipossiemia da malattie polmonari può avere sulla insufficienza coronarica. Addebita infine al Tribunale di non avere disposto la rinnovazione dell'indagine. Il ricorso è infondato. Si deve innanzitutto rilevare in ordine al denunciato vizio di violazione di legge che la ricorrente ha omesso di indicare in modo analitico quali siano le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, in contrasto con le norme denunciate, omissione che comporta, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la inammissibilità della censura, perché in tal modo non è consentita alla Corte di Cassazione la verifica del fondamento della denunciata violazione (Cass. 1° dicembre 1999 n. 13359, Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). Né ad integrare l'adempimento del suddetto onere è sufficiente il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, che affermano, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l'infermità о l'evento letale che colpisca 5 l'assicurato derivi da fattori concorrenti, l'applicazione del principio di equivalenza delle cause, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva, e l'attribuzione del nella specifica materia, anche ruolo di concausa, del decorso della malattia alla accelerazione sopravvenuta o al suo aggravamento, che si siano verificati in conseguenza della malattia professionale, non avendo la ricorrente specificato in qual modo le argomentazioni con cui il giudice del merito ha giustificato la decisione adottata si pongano in contrasto con i richiamati principi di diritto. Le censure che propone la ricorrente, rileva il Collegio, riguardano soprattutto la carenza di indagine in ordine al rapporto concausale fra silicosi e infarto del miocardio, da cui era stato e,affetto il coniuge di essa ricorrente, concernendo un accertamento di fatto, si risolvono in vizio di motivazione. Ma a questo proposito, disattesa la presunzione, della cui mancata valutazione pure si duole la ricorrente, di un rapporto di interdipendenza tra silicosi e malattie cardiocircolatorie (v. fra le tante Cass. 18 giugno 6 1998 n. 6107, Cass. 6 novembre 1993 n. 10972), si deve osservare che il Tribunale ha basato la sua decisione sul parere espresso dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di primo grado, parere condiviso integralmente. L'ausiliare, ha infatti sottolineato la sentenza impugnata, aveva precisato che nella specie nessun ruolo causale poteva essere attribuito alla silicosi polmonare con riferimento sia all'aterosclosi delle coronarie e dell'aorta sia all'infarto del aveva colpito l'assicurato, miocardio che determinandone la morte, in quanto era stata esclusa la esistenza di quella sindrome, nota come cuore polmonare, la quale trova la sua origine del circolo polmonare nelle modificazioni conseguenti alla fibrosi silicotica: negli accertamenti medici pregressi effettuati dall'assicurato non era stata riscontrata, aveva specificato il consulente di ufficio, alcuna compromissione della parte destra del cuore, ma solo la ipertrofia del ventricolo sinistro, dovuta alla cardiopatia ipertensiva di natura aterosclerotica, da cui il medesimo assicurato era affetto da anni. E nelle controversie in tema di invalidità pensionabili, e quindi anche in quelle 7 relative a rendite per malattie professionali, in cui il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (Cass. 9 gennaio 1992 n. 142, Cass. 15 luglio 1995, n. 7731, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Qui, invece, la ricorrente sostiene la erroneità della diagnosi affermata dal consulente di ufficio, e condivisa dal giudice del merito, deducendo che non era stato eseguito il cateterismo cardiaco, l'unico esame che poteva dare certezza del cuore polmonare;
sono queste però allegazioni difensive e considerazioni prive di riscontro, non essendo state indicate le fonti della scienza medica da cui sono tratte, che non valgono ad integrare lacune ed errori diagnostici. Del resto la critica svolta dalla ricorrente, 8 anziché denunciare errori diagnostici della consulenza di ufficio, sembrano addebitare alla sentenza impugnata, come appare dal contenuto del penultimo capoverso di pag. 9 del ricorso, di non avere approfondito la problematica, considerata la entità del danno silicotico dell'assicurato, e di corso ad indagini tecniche non avere dato rinnovazione della consulenza suppletive e alla medica. Tali censure sono però inammissibili, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione della opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e non essendo l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 giugno 1998 n. 5777, Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972). Il ricorso va dunque rigettato. La ricorrente, soccombente, non è tenuta, ai sensi sebbene dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del Così presente giudizio di legittimità. deciso in Roma, il 16 ottobre 2000. 11 Presidente: Viigeurs Treese س سلام II Cons. estonsore: IL COLLABORATORE DI CANCELLE Depositata in Cancelleria ــفــ #9 GEN. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CA DI CANCELLERIA I D O , A N S 0 E O S 1 L * 3 A . L 3 T T O , 5 R B A . I A S ' E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M E 1 A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S I E I S R G A I E E L D R L O E D 10