Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
L'attivazione di un impianto di verniciatura di autoveicoli è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione alla emissioni nell'atmosfera, atteso che non rientra tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui al punto 19 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, con la conseguente configurabilità, in difetto dell'autorizzazione, del reato di cui all'art. 24 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 46778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46778 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 2139
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 22497/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 14/01/2005 con cui è stata confermata la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 cpv. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 14/01/2005 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a IS RI quale colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 e D.Lgs. n. 22/1997, art. 51, comma 3, per avere, quale titolare di un'autocarrozzeria,
attivato impianti idonei a dar luogo ad emissioni nell'atmosfera senza avere dato preventiva comunicazione alle autorità competenti e per avere effettuato smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti dall'autocarrozzeria in mancanza della prescritta autorizzazione. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e travisamento del fatto in ordine all'omessa applicazione del D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, perché la condotta contestata non è penalmente sanzionatale in quanto attività a ridotto inquinamento atmosferico;
- alla configurabilità del reato di smaltimento di rifiuti costituiti da autoveicoli fuori uso, poiché egli si limitava a ripararli.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è inammissibile perché censura in punto di fatto ed apoditticamente la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici.
Ha, infatti, accertato la Corte che l'imputato, avendo attivato un'auto verniciatura, era tenuto a darne comunicazione alle competenti autorità perché, in materia di inquinamento atmosferico, l'attivazione di un impianto di verniciatura nuovo, che comporta emissioni in atmosfera, non rientra tra le attività a ridotto inquinamento atmosferico indicate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, del Cass. n. 27366/2001; n. 13534/1999; n. 6153/1990 RV. 210960;
RV. 213002.
Conseguentemente la mancata comunicazione, come pure la mancata presentazione della domanda di autorizzazione semplificata - il cui modello è determinato dalla Regione in base al D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26, e al D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2 - o la mancata comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitatì vo generale, adottato, per tali tipologie di attività, dalla Regione, (D.P.R. 25 luglio 1991, art. 4, D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 19), integra la contestata contravvenzione, atteso che l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione è previsto per le sole attività "ad inquinamento atmosferico poco significativo" (punto 25 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, modificato ed integrato dal D.P.R. 25 luglio 1991), tra le quali non rientra quella sopra indicata cfr. Cassazione, sezione 3^, n. 3880 del 2002, RV. 224180. Anche in ordine al secondo motivo la sentenza impugnata ha dato sufficiente e logica motivazione del convincimento dei giudici di merito, avendo accertato che l'imputato ha smaltito rifiuti, anche pericolosi, provenienti dalla demolizione di autovetture, mentre le censure del ricorrente implicano una diversa valutazione degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede.
La manifesta infondatezza del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e del versamento, ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte Costituzionale, alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 500,00.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005