Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN DO, legalmente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO S.p.A., in persona del procuratore speciale Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena, n. 34, presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso ed ora dom. in via L.G. Favarelli, n. 22;
- resistente -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 267 in data 13 luglio 2000 (R.G. 116/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 22.9.2003:
il Cons. Dott. PICONE Pasquale che ha svolto la relazione della caus il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ric SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DO LO, lavoratore dipendente delle ferrovie statali, cessato dal servizio dopo la scadenza del c.c.n.l. 1990/1992, in data 31 dicembre 1992, e prima della stipulazione del c.c.n.l. 1994/1995, in data, 18 novembre 1994, ha chiesto al Pretore di Napoli la condanna dell'azienda datrice di lavoro al pagamento dell'importo forfettario denominato una tantum, importo che assumeva previsto dal nuovo c.c.n.l. in sostituzione dell'elemento della retribuzione, denominato "integrativo", e a compenso della sua soppressione a far data dal 1^ gennaio 1993, ovvero, in subordine, al pagamento delle somme corrispondenti al salario integrativo per l'anno 1993 proporzionalmente al periodo di servizio.
La domanda è stata giudicata priva di fondamento dal giudice adito e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli, che ha rigettato l'appello del lavoratore.
Secondo l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, il c.c.n.l. stipulato il 18.7.1990 per il triennio 1990/1992, all'art. 33, punto 2, lett. N), contemplava l'elemento aggiuntivo della retribuzione denominato "integrativo", da negoziare a livello compartimentale e di sede centrale, con assegnazione ai dipendenti in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti e unità della sede centrale;
lo stesso c.c.n.l. aveva precisato le materie di competenza della contrattazione integrativa a cadenza annuale, tra le quali i "sistemi premianti per il personale"; che il ed. emolumento "integrativo" era stato corrisposto fino all'anno 1992, ma non dopo la scadenza contrattuale del 31.12.1992, non essendo più stati stipulati altri accordi in sede di contrattazione integrativa;
che, con il nuovo contratto collettivo stipulato il 18 novembre 1994, era stata pattuita la cessazione, a far data dal 31.12.1992, dell'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, del premio risultati quadri, dell'extrabudget, dell'extra integrativo e di altre voci, stabilendo la corresponsione a tutto il personale non dirigenziale in servizio alla data della stipulazione di un importo forfettario specificato in apposita tabella, non collegato alla produttività ma ai livelli categoriali, da ridursi delle quote eventualmente percepite in applicazione degli istituti economici soppressi.
Sulla base di questi elementi la domanda è stata rigettata perché, sebbene il c.c.n.l. 1990/1992 fosse rimasto efficace anche dopo la scadenza in virtù di clausola di proroga, il diritto di credito al salario integrativo per il periodo successivo al 31.12.1992 non poteva che nascere per effetto della conclusione dei previsti accordi integrativi, che sicuramente non erano intervenuti, tanto è vero che la definizione dell'integrativo per il 1993 risultava esplicitamente compresa nell'oggetto delle trattative avviate per il nuovo contratto;
che l'intenzione degli stipulanti il c.c.n.l. 1994/1995 non era stata quella di attribuire l'importo forfetario in sostituzione di un'obbligazione in realtà inesistente e meno che mai di riconoscere il diritto ai lavoratori cessati dal servizio prima della stipulazione;
validamente il nuovo contratto aveva previsto la corresponsione dell'una tantum ai soli dipendenti in servizio, poiché gli ex dipendenti non potevano che vantare un'aspettativa di mero fatto, non profilandosi alcuna irragionevole discriminazione ai loro danni.
La cassazione della sentenza è chiesta dal soccombente con ricorso per un motivo unico, al quale resiste la S.p.A. Ferrovie dello Stato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico, complesso, motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 36 Cost. e di clausole dei c.c.n.l. 1994/1995 e 1990/1992, nonché vizio di motivazione in relazione a fatti decisivi. Le censure mosse alla sentenza impugnata si possono così ordinare e sintetizzare con riguardo alla loro reale portata:
a) erroneamente la sentenza aveva escluso il diritto all'elemento aggiuntivo della retribuzione, denominato "integrativo", in difetto di accordo sindacale per il 1993. In realtà, il diritto trovava la sua fonte nell'art. 33 del c.c.n.l. rimasto efficace anche dopo la scadenza, restando alla contrattazione integrativa il solo compito di determinazione del quantum, in relazione al c.d. montante di settore;
b) tale conclusione doveva pervenirsi con l'adeguata valutazione delle previsioni contenute nel rinnovo contrattuale del 1994, secondo cui dall'una tantum andava detratto quanto corrisposto a titolo di integrativo, circostanza che stava a dimostrare come il diritto fosse stato considerato sussistente anche dopo il 31.12.1992;
c) conseguentemente, non era possibile escludere dal beneficio i dipendenti non in servizio, stante il principio dell'intangibilità, da parte degli stipulanti il contratto collettivo, dei diritti già acquisiti dai lavoratori;
d) La Corte di Napoli, inoltre, aveva omesso di esaminare e giustificare il rigetto della domanda subordinata, di pagamento del salario integrativo dall'1.1.1993 in proporzione del periodo di servizio;
e) in ogni caso, l'attribuzione dell'emolumento ai soli dipendenti in servizio non era conforme ai principi di cui agli art. 3 e 36 Cost. per l'irragionevole discriminazione a danno dei dipendenti cessati dal servizio, anche, in ipotesi, nel giorno precedente la stipulazione del nuovo contratto collettivo.
2. La Corte giudica U ricorso infondato.
Il ricorrente menziona controversie aventi ad oggetto questioni identiche o analoghe, che avrebbero avuto esito favorevole per i lavoratori.
Invero, in relazione a rivendicazioni identiche a quelle che ha avanzato l'attuale ricorrente, in sede di legittimità sono state confermate sia sentenze di merito di accoglimento delle domande (Cass. 7828/2001; 1557/2003; 5908/2003), sia statuizioni di rigetto (Cass. 709/2000; 11807/2003); sono state anche cassate con rinvio decisioni di accoglimento (Cass. 4534/2000). Ma, appunto, identiche erano le pretese sostanziali, non certo le controversie sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, che hanno un oggetto delimitato dalle ragioni che sorreggono la statuizione impugnata in relazione alla causa petendi prospettata nei giudizi di merito e ai motivi di ricorso, al quale, in particolare, è estranea la verifica della fondatezza della domanda le quante volte dipenda dall'accertamento di un fatto, e cioè dell'intento espresso dagli autori di atti negoziali, essendo consentito soltanto il controllo della correttezza del procedimento seguito dal giudice di merito per compiere l'accertamento, sotto il profilo del rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss. c.c. e dell'esistenza di una motivazione sufficiente e non contraddittoria. Pertanto, non si è in presenza di "precedenti" in senso tecnico della giurisprudenza della Corte e ciò, maggior ragione, va detto con riguardo alle pronunce di legittimità concernenti il personale con qualifica di quadro (cfr., Cass. 11286/2000; 15153/2001; 15909/2002) e, dunque, istituti contrattuali del tutto diversi (ed. premio annuale di cui all'art. 49, n.
5. c.c.n.l. 1990/1992, il quale, peraltro, come risulta dalle indicate decisioni conferisce al dirigente il potere di attribuirlo, sia pure secondo criteri previamente concordati con le organizzazioni sindacali).
3. Ciò premesso, va precisato che la tesi disattesa dalla sentenza impugnata è, ridotta al nucleo essenziale della sostanza delle argomentazioni, che il salario integrativo, menzionato dall'art. 33 del c.c.n.l. 1990/1992 (contratto pacificamente, rimasto efficace dopo la scadenza originaria, in forza di specifica clausola - art. 107 - di rinnovo tacito in mancanza di disdetta), tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione con rinvio all'accordo 19.5.1990, avrebbe dovuto essere corrisposto dall'azienda anche in assenza di accordi sindacali, che appunto, non erano stati stipulati per il 1993 e per il 1994. Si assume, dunque, che il diritto retribuivo era stato attribuito in maniera perfetta dalla contrattazione nazionale e che la negoziazione a livello locale aveva un ruolo meramente esecutivo, di determinazione del quantum spettante ai singoli lavoratori sulla base di criteri predeterminati a livello nazionale. Poi, con il c.c.n.l. stipulato il 18 novembre 1994 si era convenuta la cessazione di efficacia a far data dall'1.1.1993 di tutte le clausole relative, tra l'altro, al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, cessazione di efficacia compensata con la corresponsione di un importo forfettario al personale in servizio in quella data, con detrazione di quanto percepito per salario integrativo. Con ciò, da una parte, si sarebbe dato atto inequivocabilmente che quelle stesse clausole erano rimaste in vigore medio tempore;
dall'altra, la cessazione di efficacia retroattiva non poteva naturalmente sottrarre al personale cessato dal servizio diritti già maturati.
4. Va precisato innanzi tutto che la stessa prospettiva in cui si pone il ricorrente dimostra come nessun elemento decisivo sia possibile desumere dalla contrattazione del 1994: la cessazione retroattiva dell'efficacia delle clausole relative al salario integrativo lasciava del tutto impregiudicata la questione se da quelle clausole fossero nati diritti di credito, ovvero mere aspettative correlate agli obblighi di negoziazione in sede decentrata e se, quindi, per il personale in servizio, l'importo forfettario fosse destinato a sostituire l'oggetto di obbligazioni retributive non adempiute, oppure a compensarli in relazione ai mancati incrementi salariali determinati dal blocco della contrattatone, alla stregua di scelte di politica sindacale. In particolare, la previsione di detrazione di quanto eventualmente percepito per effetto dell'applicazione degli istituti soppressi, correttamente è stata considerata non significativa ai fini della pretesa dei dipendenti cessati dal servizio: concerneva, infatti, solo i dipendenti in servizio e presupponeva comunque che fossero intervenuti accordi sindacali integrativi.
5. In relazione all'accordo del 1994, la Corte di Napoli ha optato per la seconda soluzione, ma in realtà non aveva di fronte realmente una scelta, trattandosi, invece, di una conseguenza della premessa da cui muove;
senza accordo in sede locale non poteva dirsi completata la fattispecie attributiva del diritto, sicché la contrattazione del 1994 aveva strutturalmente prodotto un aumento di retribuzione - limitato, come avviene normalmente in assenza di pattuizioni di segno diverso, al personale in servizio -restando privi di rilievo gli aspetti funzionali di compenso per il mancato incremento salariale nel periodo, preso in considerazione solo per stabilire che sarebbero state detratte le somme per qualsiasi ragione erogate a titolo di salario integrativo.
6. Orbene, in ordine al nucleo essenziale del ragionamento della sentenza, non riesce al ricorrente di dimostrare la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c. ovvero vizi della motivazione.
Sul piano della coerenza con i principi generali del diritto sindacale e della logica giuridica, non è certamente censurabile il ragionamento secondo cui il contratto nazionale aveva istituito diversi livelli di contrattazione (nazionale, compartimentale e per unità di produzione), riservando certamente al livello nazionale gli aspetti contrattuali connessi alla retribuzione fissa e variabile, ma devolvendo alla contrattazione integrativa, a cadenza annuale, tra l'altro, la negoziazione di "sistemi premianti per il personale".
7. Nella lettura, in particolare, dell'art. 33 c.c.n.l., la sentenza impugnata ha rilevato che, nell'ambito della regolamentazione degli istituti retributivi, si trovava elencato l'integrativo di cui all'accordo 19.5.1990 tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione, ma ciò non significava certo che il compenso in questione dovesse essere corrisposto anche in mancanza di accordo locale. La regolamentazione specifica del c.d. "integrativo", recante la previsione che la negoziazione locale avrebbe dovuto provvedere ad assegnarlo in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti, conduceva ad escludere che l'obbligazione potesse nascere anche in assenza del previsto accordo sindacale.
8. Il ricorrente, dunque, insiste nella tesi secondo cui l'obbligazione trovava la sua fonte nel contratto nazionale, indipendentemente dalla stipulazione degli accordi decentrati, inammissibilmente contrapponendola direttamente all'interpretazione accolta dal giudice del merito. Avrebbe, invece, dovuto assolvere all'onere di indicare da quale dato negoziale non esaminato, o non adeguatamente esaminato, si sarebbero potuti desumere elementi per ritenere che non era stato operato un rinvio alla contrattazione locale per determinare l'oggetto dell'obbligazione, completando così la fattispecie costitutiva del diritto, ma la stessa contrattazione era stata investita di un compito esclusivamente tecnico, di liquidazione di un'obbligazione ad oggetto determinabile, cosicché, in mancanza, alla liquidazione stessa avrebbe dovuto procedere la stessa azienda o il giudice. Tanto, più, che certamente la fattispecie non era riconducile alla previsione di cui all'art. 1349 c.c. siccome i soggetti negoziali del livello di contrattazione collettiva decentrata non possono essere considerati terzi ai quali è possibile deferire la prestazione dedotta, in ipotesi, nel contratto nazionale.
9. D'altra parte, la tesi del ricorrente avrebbe come risultato la lettura del sistema negoziale come se dicesse che, in mancanza di accordo, il salario integrativo doveva essere ugualmente corrisposto dall'azienda, ma di ben altra consistenza avrebbero dovuto essere le argomentazioni per ritenere espresso un intento negoziale, per più versi anomalo, di totale svalutazione del ruolo della contrattazione locale, ridotto a semplice ausilio di un'attività meramente tecnica di pertinenza del datore di lavoro.
10. Conclusivamente, non si ravvisano violazioni degli art. 1362 ss. c.c. e vizi della motivazione nella decisione di infondatezza della pretesa al pagamento dell'emolumento ed. integrativo, previsto dall'art. 33, punto n. 2, dal c.c.n.l. 1990/1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, allorché non sia stato stipulato il contratto integrativo previsto per l'assegnazione del detto elemento retributivo. E, al riguardo, è appena il caso di osservare come sia manifesto l'errore in cui cade il ricorrente nel denunciare il vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata, diretta a conseguire non l'importo forfetario stabilito dal nuovo contratto collettivo ma il salario integrativo attribuito dal precedente contratto nazionale, rimasto efficace fino alla stipula del successivo. Come già ampiamente detto, il nucleo essenziale della motivazione della Corte di appello consiste proprio nell'escludere l'esistenza del diritto di credito al salario integrativo e "premiale" ai sensi del c.c.n.l. 1990/1992, in difetto di accordo integrativo, esclusione che ha condotto al rigetto della domanda principale, di pagamento dell'importo forfettario.
11. Dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata emerge dunque che l'importo forfettario non era diretto a sostituire l'oggetto di obbligazioni retributive già nate e rimaste non adempiute, ma solo a determinare un complessivo nuovo livello retributivo (che era infatti, significativamente, attribuito nello stesso importo anche ai neoassunti e collegato ai livelli di inquadramento e non di produttività), che tenesse conto anche del blocco del salario integrativo dalla fine del 1992.
Ne consegue l'incongruità del richiamo ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, non essendo comparabile la situazione dei dipendenti cessati dal servizio con quelli in attività in relazione ai trattamenti retributivi introdotti da un contratto collettivo a decorrere dalla sua stipulazione (lo stesso principio, del resto, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale con riguardo ai benefici introdotti da una legge: cfr., tra le tante, C. cost. n. 455 del 1992). 12. La natura della lite e la sorte di controversie analoghe, come sopra menzionate, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese e gli onorari del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004