Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2002, n. 8081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8081 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
L REPUBBLICA ITALIANA A IN NOME DEL POPOLO IT LA COM E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVINDICA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 21316/99 - Consigliere Cron. 22181 Dott. Ugo RIGGIO Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep.1657 - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 22/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE Richiesta copia 24 ORE ha pronunciato la seguente SOLE dal Sig. 300 SE N TEN ZA per diritti € 4 G1U, 2002GIU. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TI RI, LO CI, CA RI, NI AR TE, CA PA, CA SI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che li difende unitamente all'avvocato ANNA CUCCHIARINI, €017 11500 giusta delega in atti;
CANCELLERU ricorrenti -
contro
IN RI, IN RA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo , dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che le difende2002 studio 826990 286 unitamente all'avvocato VITO LUDOVICO ASCOLI, giusta -1- delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 264/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 03/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato COLACINO Vincenzo difensore dei l'accoglimento delricorrenti che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato ANTONUCCI A difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO luglio 1990 Rino Con atto notificato il 17 LO, LL EL, AR OT, CE SA MA e SI e PA CA, proprietarie appartamenti in di Ancona prospicienti Via Montello, assumendo che di recente altre due proprietarie frontiste-LL e FR AN- nel ristrutturare il loro immobile, avevano occupato, recintato e di fatto acquisito la predetta via, da considerare invece di godimento in н comune, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale А sentircittà, le stesse AN, per di quella la natura condominiale della strada dichiarare rispetto a tutti i proprietari frontisti e condannare le convenute allo sgombero e ripristino dell'area abusivamente occupata. L'adito Tribunale, disposta d'ufficio consulenza tecnica per l'accertamento dello stato dei luoghi e la verifica delle premesse attoree, concesso inoltre in corso di causa l'interdetto richiesto dalle attrici ex art. 700 cpc, nel contraddittorio delle convenute le quali si costituivano successivamente per contestare la domanda affermando l'esclusiva proprietà della porzione della c.d. Via Montello da esse recintata, con sentenza 26 marzo-19 novembre 1996 3 accoglieva le domande attoree, convalidava il provvedimento d'urgenza emanato in corso di causa e regolava di conseguenza le spese di lite. primi giudici, motivando attraverso il richiamo letterale della parte principale dell'elaborato del c.t.u., ritenevano che "le convenute non a (vessero) acquisito alcun diritto di proprietà esclusiva su porzioni di Via Montello, ma solo una compartecipazione alla comunione con altri soggetti l'esecuzione della su detta Via" e che dunque "illegittima-illecita recinzione costituisse privatizzazione dell'area ed interclusione del passaggio". Proposto gravame da LL e FR AN le quali insistevano nell'opposizione all'avversa domanda, della quale chiedevano il rigetto con il sostenendo chefavore delle spese del doppio grado nessuna prova fosse stata fornita in prime cure circa l'asserita comproprietà della striscia di terreno oggetto della rivendicazione attorea e costituitisi gli appellati per resistere all'impugnazione spiegando altresì appello incidentale onde ottenere la refusione, a carico di controparte , delle spese di consulenza-sia di parte che d'ufficio-da essi sostenute in primo grado, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza 11 maggio-3 luglio 1999, in leaccoglimento del gravame principale, rigettava domande proposte dagli attori contro le convenute appellanti principali, respingeva il gravame incidentale, dichiarava revocato il provvedimento d'urgenza emanato in prime cure e convalidato in sentenza e condannava gli stessi appellanti principali alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per base di due motivi, Rino cassazione, sulla LO, LL EL, AR OT, CE SA MA, e PA e SI CA. controricorso FR e LL Resistono con AN. Entrambe le parti hanno depositato memore. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Premesso che il primo giudice, sulla base della espletata ctu e degli atti di causa, nell'accogliere la domanda di parte attrice, era pervenuto alla conclusione che il tratto di terreno oggetto della 5 presente controversia costituiva "pubblica via", rilevano i ricorrenti che erroneamente la Corte anconetana, nel riformare tale decisione, aveva ritenuto l'area in discorso “privata”. Ed a tal proposito enunciano che il Comune di Ancona, con delibera n. 868 del 10 maggio 1983, avente ad oggetto "classificazione delle strade di uso A pubblico comunali urbane, extraurbane e vicinali nel n Comune di Ancona, -approvazione degli elenchi in d sanatoria" avrebbe classificato la via Montello Strada Comunale urbana, dichiarando altresì che la stessa faceva parte del Demanio comunale. Essendo, pertanto, tale Via assoggettata alla disciplina degli artt. 822 e 824 del codice civile, ne le attuali resistenti non conseguirebbe che potrebbero vantare alcun diritto di proprietà su detto terreno in quanto "per il combinato disposto comma CC i beni degli artt. 1145 e 2934 secondo demaniali non possono formare oggetto di utile possesso". La Corte territoriale, invece, in assenza di un atto comprovante l'appartenenza alla P.A., non aveva destinazione d'uso della tenuto in alcun conto la strada in questione, quale criterio determinante per accertarne la natura pubblica, risultante al contrario 6 comprovata dal transito e passaggio pedonale mai interrotto ed accertato dal giudice di prime cure. Le doglianze non possono essere accolte. Esse si incentrano su una questione, quella della demanialità della striscia di terreno oggetto di controversia che non può definirsi nuova e come tale improponibile per la prima volta nel giudizio di accertamenti di fatto che essa cassazione, per gli comporta (v. Cass. n.2137/77, n. 5584/83,n. 1141/2000), ы come adombrato dalle resistenti in controricorso. н Se, invero, nell'atto introduttivo del giudizio gli о attuali ricorrenti avevano chiesto dichiararsi "la Via Montello di Ancona, strada condominiale ed in comproprietà di tutti i proprietari frontisti", senza alcun accenno alla sua appartenenza o meno al demanio , già pubblico il Tribunale, nell'affermare, sulla espletate indagini peritali, lascorta delle sussistenza di tale condominialità e comproprietà, non avendo le AN, sulla base della eseguita ricerca storico-catastale, acquisito alcun diritto di proprietà esclusiva su porzioni della suindicata Via, nel definire quest'ultima "autentica strada di collegamento interno fra Via Isonzo e Via Redipuglia" del capoluogo marchigiano, aveva posto in luce la circostanza che se in origine essa era "sorta quale 7 strada di accesso alle abitazioni prospicienti onde evitarne l'interclusione, nel corso dei decenni si era trasformata in pubblico collegamento interno tra le due vie sopra descritte, finendo con il pubblicizzarsi”, con la conseguenza che le opere resistenti, contestate da eseguite dalle attuali "illegittima -illecita controparte, costituivano privatizzazione dell'area ed interclusione del passaggio". Il giudice d'appello ha accolto il gravame delle AN avverso la decisione di prime cure sul н dall'esame dei titoli di precipuo rilievo che "1 е convenute (le attuali acquisto delle resistenti), dalle conclusioni delle consulenze sia di parte che d'ufficio, dal comportamento concludente e dalla dichiarazione esplicita degli attori (attuali ricorrenti)-avrebbe dovuto il Tribunale ricavare una conclusione ovvia, logica ed inconfutabile: che cioè recintata dalle AN ed oggetto della l'area contesa, essendo di proprietà delle stesse ed in difetto di qualsiasi altra deduzione, allegazione о prova da parte degli attori,non poteva costituire oggetto di condominio a favore di questi ultimi e che eliminazione della pertanto la loro domanda di recinzione e ripristino dello stato dei 008 luoghi, fondata sul dichiarato presupposto della natura condominiale dell'intera strada denominata Via Montello, non poteva che rigettarsi in quanto totalmente sfornita di prova ed anzi ampiamente dalle risultanze dell'istruttoria contraddetta processuale". Tuttavia , nel prendere comunque in considerazione data daglil'impostazione parzialmente nuova appellati (attuali ricorrenti) alla controversia in sede di gravame di merito, laddove cioè essi ponevano l'accento non più sulla proprietà dei singoli lotti, bensì sulla loro destinazione ad uso pubblico, ha escluso quel giudice la possibilità di accedere a tale prospettazione in quanto anche sul punto i predetti si basavano esclusivamente su una serie di affermazioni non sostenute da alcun elemento probatorio positivo, ma al contrario contraddette chiaramente dal tenore dei prodotti titoli di acquisto nei quali inutilmente si sarebbe potuto reperire traccia di qualsivoglia vincolo di destinazione assunto (magari reciprocamente) nei confronti di altri soggetti diversi da quelli intervenuti nella stipulazione dei singoli atti e in specie nei confronti dei proprietari frontisti о confinanti. 9 Così come, secondo il giudicante, mera affermazione era rimasta quella della natura pubblica della c.d. Via Montello sulla quale si aprivano le proprietà dei contendenti anche per l'insussistenza in atti di qualsiasi accenno ad una ipotetica destinazione d'uso dell'area in favore del Comune о di altre Pubblica Amministrazione, tenuto conto altresì della A circostanza che l'avvenuta recinzione dell'area era stata giudicata dalle autorità comunali del tutto nt legittima e conforme allo strumento urbanistico nel o momento in cui era stata accolta la relativa e specifica domanda e rilasciata alle AN l'autorizzazione edilizia n. 55676 del 22 luglio 1989. 'Dato atto quindi, della non novità della prospettata questione di demanialità della strada in contestazione su cui s'incentrano, ripetesi, in via esclusiva, le censure dei ricorrenti in ordine al diniego della natura pubblica del manufatto enunciato dal giudice del gravame di merito, va detto, innanzi tutto, che tale esclusione sorretta da congrua motivazione, esente da vizi logici e da errori di apprezzamento di fatto diritto, si risolve in un merito, insindacabile in demandato al giudice del questa sede di legittimità stante la correttezza 10 logco-giuridica del ragionamento che a quel risultato ha condotto (v. Cass. n.3065/74,1n.1406/76). Va poi osservato, in proposito, che l'asserita natura pubblica della striscia di terreno in discorso non poteva desumersi, come sostenuto dai ricorrenti, "dal pedonale maitransito e passaggio interrotto ed giudice di prime cure", il quale potevaaccertato dad essere semplicemente indicativo di una servitù di (v. Cass. passaggio n.1461/60,n.1406/76, n.4775/77,1430/79). Nè a tal fine può ritenersi sufficiente l'inclusione, nell'anno 1983, di tale striscia nelle strade comunali urbane di cui ricorrenti hanno dato notizia i ricorrenti,per la prima volta in questa sede. invero, a parte la considerazione che tale Ed inclusione e altro indimostrata, si pone in insanabile contraddizione con il documentato rilasciato alle AN, da parte delle Autorità comunali, in data 22 luglio 1989, posteriore perciò alla asserita inclusione negli elenchi, dell'autorizzazione edilizia alla recinzione dell'area in contestazione, giudicata del tutto legittima e conforme allo strumento urbanistico, cui ha fatto riferimento la Corte anconetana nella qui gravata sentenza proprio a 11 AGENZIA DELLE ROMA 2 5 SEL 200 4. Registrati 37131 14210 (eum CENIC p. Di vizi (Dott.ssa Mana C LIPPO) Il Responsabile Serviz Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) conforto della non demanialità dell'area medesima, costante è la giurisprudenza di legittimità nel senso che l'iscrizione negli appositi elenchi ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo della demanialità medesima e crea una semplice presunzione di appartenenza del manufatto all'ente cui esso è attribuito,presunzione che può essere vinta con la prova contraria della sua enatura privata della d'usoinesistenza di vincoli di destinazione ия pubblico, nel caso di specie pienamente raggiunta н statuizione del giudice secondo la incensurabile о le tante Cass. d'appello (v. tra n. 6412/88, n. 4938/92, n. 6337/94,n. .3117/95,n.4345/2000). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso Va respinto nella sua integralità con la ricorrenti, in solido, alle spese di 1097/29,11 condanna dei 456T 30,99 questo giudizio, liquidate come da dispositivo. TOT. 1501
P.Q.M.
condanna i La Corte, rigetta il ricorso e ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di FR e LL AN, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 200,00 oltre ad euro 1500,00 per onorari. Roma 22 febbraio 2002. Alfred Mention est. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERMA Dott.ssa Donatella D'Anna - 4 GIU. 2002 12 IL CANCELLIERE C