Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1994, n. 3261
CASS
Sentenza 23 febbraio 1994

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L'uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali, deve svolgersi nei limiti dell'attività connessa al culto per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e Chiesa cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost.. Ne consegue che non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2 tra Stato e Santa Sede approvato con legge n. 121/1985 ne' l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).

Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con motivazione indenne da vizi logici - che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).

Commentario1

  • 1Immissioni sonore: disciplina ex art. 844 c.c. applicabile agli enti ecclesiasticiAccesso limitato
    Cristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1994, n. 3261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3261
Data del deposito : 23 febbraio 1994

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