Sentenza 23 febbraio 1994
Massime • 2
L'uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali, deve svolgersi nei limiti dell'attività connessa al culto per rientrare nell'attività tutelata dall'accordo tra Stato e Chiesa cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici primari, quali il diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost.. Ne consegue che non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2 tra Stato e Santa Sede approvato con legge n. 121/1985 ne' l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all'esercizio del culto. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).
Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con motivazione indenne da vizi logici - che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone).
Commentario • 1
- 1. Immissioni sonore: disciplina ex art. 844 c.c. applicabile agli enti ecclesiasticiAccesso limitatoCristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1994, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1994 |
Testo completo
326 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 23-2-1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 208 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Marcello ne hillo
1. Dott. Santo Belfiore Consigliere REGISTRO GENERALE N.1. 104/94 Severo Chieffi 2.
Piero Mocali 3. »
4. » Anna Mabellini
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
He sul ricorso proposto da RI OD, noto a fan il 15-9-1923 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
URENCIO COME
Rilasche spia studio
E SIG. per diritti L. 2000 2LUG 1994 1
IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 27-7-1993 del Retore di Cagliari-
- sesione distaccato di Gurpine. LIRE 2000 CANCELLERIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
P699874 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale o Vittorio Menturiello
che ha concluso per l'a'annullamento con rimmis della sentenna impugno to.
ann. Concas huigi, the he can Udit, i difensore l'annullamento della sentenca imp clinefor ta.
A thrilli Botto
Con sentenza 27-7-1993 il Retore di Cagliari- resione distaccato di Guspini- ha condanna to Flo ris OD, con l'attenuante dei particolari valor morali e sociali, alla pena di line centomila di ammenda con doppi benefici di legge per la contraumensione prevista dall'art. 659 cpo, per che nella mia qualità di farrois della chiera di S. Barbara in Villacidro, facena funziona re i rintocchi delle compane con orologio elet tronics, di promo e di notte ogni quarto d'ora, con rumor eccedenti i limiti di tolleranza acustica, con disturbando il riporo e le occu pazioni delle Nella motivationepersone: il hetore, dopo aver dato atto che per lungs tempo gli abitanti della zona, miniti in comita to e le autorità ecclesiastiche e comunali ane vano tentato di rappningere in accordo tendente alla regolamentarione dell' uso delle compone della chiesa, he onerrato che l'accordo,гаде quinto tra State e chiesa, pur previedendo al l'art. 1 del Concordato il riconoscimento alla
Chiesa della potestà di regolamentare il libero exercises del culto con norme proprie ed exclusive,non ha comportato la rinun. cia da parte dello Stato alla tutela di beniqui ridici primori, quali il diritto alla salute pre visto dall'art. 32 della Costituzione. Pertanto, recondo il hetore, poiché dar numeron testi excursi era simultato che le compone della chiera mo mariamo ogni quarto d'ora na digione che di notte, emettendo rumore di intensità fastidiona, nella fattispecie riconevano gli estremi della contramensione prevista dall'art. 659 cp;
in quanto talimoni. zerla loro intensità efrequen na erano idonei a cagionare l'evento di distur be del riposo e delle occupasioni delle persone.
Amerso la predetta sentense ha proporto si Canarione il difensore, the ne ha chie corse per nto l'annullamento per violazione di legge visio logico della motivazione, deducendo i requen to motivie
Miritto
Con il primo motivo il difensore ha lamenta to la violazione dell'art. 2 dell'accordo tra Repule eblica Italiana a Santa Sede, approvato con L. 121/1985,
I in have al quale la thier ha il potere di regolamentare con proprie norme exclusive il pubblico esercizio del cults. Pertanto occorre fare riferimento alla normativa.
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e stenersi che l'uno delle com rientri nelnee сотране
-
l'attività tutela to ball'accordo tra Stato e quistamente ha sile Santa Sede. Infatti, come vato il hetore, la stipula del Concordato non ha comportato una rinuncia tacita da parte dello state alla tutela di beni quiridici pri mari, quali il diritto alla salute previsto dal l'art. 32 della Contiturione. Neconsequeche non può invocarsi l'applicatione dell'art. 2 dell'accordo tro Stato a Santa Sede, ne l'op plicazione di regolamenti eulemantici locali, qualora le compone nano utilissate in tem ziree con modalità non attinenti all'esercinio del culto.
Con il secondo motivo il difensore ha lamen tato il visio logico della motivazione, deducen do che, poiché il hetore aveva affermato che la potensialita lesiva dei moni i ta doveva essere valutata con criteri oggetti 13-
non are stato osservato tale parametro
•nella valutazione della prova in ordine al niperamento dei limiti della normale tollerabilita, attend the numeron testi della difera avevano riferito che il mono delle campane era piacevole o vi avevano fatto
1 Chieti l'abitudine. Pertanto, secondo il difensore doveva essere disporta una perisia al fine di accertare il livello sonoro dei moni e con sentire con una valutarione opgetting bel la potensialita offensiva di tali mom.
Anche tale soglianna è infondata. I infotti e consolidato orientamento di questa Corte che ri gli estremi della contraumensione, fre corrono vista dall'art. 659 cp, ogniqualvolta si ne rifichi un concreto pericolo di disturbo, che mperi i limiti di normale tablerabilità, la mui valutazione deve essere effettuato com criteri oggettivi riferibili alla media vent
•sibilità delle persone che vivono nell's am biente, one moni e rumori vengono percepiti. che non vi è alcuna necessità di Ne consegue. ricorrere ad una perisia fonometrica per accer tare l'intensità del mono, allorchè il gridice, basandori su altri elementi probatori acqui m riti agli atti, si no formato il convinciments регle me modalità di uso la fonte. che. sonora emetta suoni fastidioni di intensità tale da mperare i limiti di normale tollerabilità.
Nel care in exome il Retore, con ampia circostannista motivazione immune da e visi logici, ha ritemuito che il mono dell'oro logio campanario della chiesa di S. Berhara
Imperanse i limiti di normale tollerabilità, пречане disturbando in tal modo le occupasioni ed il edriposo delle persone abitanti nel comune. in nove limitrofe. In particolare il hetore ha fondato il proprio convincimento mi numero in exporti presentati al Sindaco ed alla US.L. da cittadini, miniti in comitato, è ruble otter dibili dichiarations di nameron testi, dime franti anche in liophi distanti dal centro abi tato, che hanno riferito del continuo fastidio provocato dal mono campanario, definito martellante ed ovsessivo, tanto che alcuni
Jabitanti di Villacidro comentavano insonnie a causa del rumore ed erano costretti ad usare farmaci per dormire (redi in portico love il richiamo in motivasione della dichiara move del teste curridori, medico premo il locale
(ambulatorio). Ne it quidisio expresso tal he tore può essere considera to illogico e non aderente a criteri oggettivi per il fatto che altri testi della difera horno riferito di non aver ricevuto alcun disturbo per ener nabituati al mono camponario dell'orale
Chelli gio, definito da alcuni pracevole e di compagnia. Infatti il mono di un orologio campanario, in funzione difione e di notte ogni quarto d'ora e con internità tale da essere sentite in un vasto raggio del territorio, comporta per ma frequenta e ripetitività in oppetti la no disturbo alle occuparmioni ed al riporo delle persone. Pertanto l'eventuale armefo sione di alcuni abitanti a tali moni non altri abitanti i moni no exclude che per no eccessivamente fastidion tanto da bistur barli nel loro riposo ed occupatione (medi tal proponito il richiamo in motivatione defla R
dichiaratione della teste Camila di profermone insegmente, il cui lavoro richiede concentraria we in ambiente tranquille).
Con il terro motino il difensore ha denunciate l'erronca applicatione degli artt. 163-164 deducendo che il beneficio della somensione com disionale non are state richiesto e che l'impu tato non aveva interesse ad unfruire.
Il motivo è fondato. Invere è consolidato orien tamento di questa Corte che l'imputato ha in teresse di impugnare la ventenna con laquale gli è stata concerna la sospensione condirio nale della pena e di ottenere la revoca di tale beneficio, qualora da esse pona derivargli, on vantaggio, la Cenone di un diritto o miche un di un interene quinidico. Nel case in esame, poiche la concessione della sospensione conditionale della zena è ostatina, ricorrendone i presupporti previsti dall'art. 164 cp, alla reiterasione del beneficio per altre due volte, ricorre l'interesse dell'imper tato ad ottenere la revoca di tale beneficio, di cui peraltro lo steno non chiese di usufruine. Ne consegue che la sentenza impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla con cerone della compensione condisionale della pena, the
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viene eliminata.
P. T. M.
ha Corte Supreme di Canarione, letti gli artt. 606-
615-620 cpip, annulla senza rinvio la senten no impugnato limitatamente alla concesione che eli della sospensione conditionale dellapena, mina. Rigetta vel resto il ricorso. Roma 23-2-1994
V Consigliere est- se hendente
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DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 MAR 1994
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Sacripanti, Leonardo IL COLLABORATORE
CANGELLERIA