Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM0 3283/0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE Daparte del terzo -effetti- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OR DUVA Presidente R.G.N. 12897/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere 7481 Consigliere - Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. 916 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 06/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA GIULIO CESARE BIONDI,BONIFAZI, difeso dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA SPA in persona del legale rappresentante, quale Impresa Cessionaria della Euroamericana S.p.A.in 1 1.c.a. in nome e per conto dell'INA Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
2002 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, 2142 presso lo studio dell'avvocato ERRICO DE SETA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
UNIONE SPA IN LCA,EUROAMERICANA COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA UNIONE EUROAMERICANA SPA IN LCA, CANALI VITTORIO;
- intimati avverso la sentenza n. 2060/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa 1'8/9/99, depositata il 24/06/99; RG.3435/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella causa promossa da LO TO nei confronti di OR NA e della assicuratrice Unione Euro- americana volta al risarcimento del danno da incidente stradale verificatosi il 30.1.1990, il tribunale di Ro- ma condannò i convenuti al pagamento della somma di £ 63.054.768, ma negò la risarcibilità del danno per spe- se mediche, indicate in L. 51.000.000, in quanto "non documentate né altrimenti provate". 2 Con sentenza n. 2060/99 la corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame del TO, cui aveva resistito la Nuova Tirrena s.p.a. (quale cessionaria della socie- tà assicuratrice posta in liquidazione coatta ammini- strativa), sui rilievi che dalle fotocopie delle fattu- re prodotte in appello risultava che il TO aveva a suo tempo presentato la documentazione originale rela- tiva alle spese mediche sostenute all'ufficio di previ- denza sociale della FAO, di cui era funzionario, il cui ufficio contabile le aveva distrutte dopo cinque anni, secondo quanto risultava dalla "missiva accompagnato- ria" della stessa FAO;
e ne ha dedotto che l'attore era stato indennizzato nell'ambito di un rapporto "di tipo assicurativo-previdenziale, analogo in qualche misura a quello INAIL", concludendo che il danno non poteva "in atto dirsi più sussistente". Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Pin- to, affidandosi a tre motivi. La Nuova Tirrena s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere il giudice del gravame fondato la decisione su un elemento tratto dal contenuto della missiva accompagnatoria di cui sopra benché esso non fosse stato né invocato 3 dall'appellante né introdotto nel giudizio dalla parte appellata, limitatasi a contestare la ritualità della produzione.
2. Col secondo mezzo è denunciata violazione degli artt. 1362 C.C. e insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la corte d'appello apodit- ticamnte ritenuto, in violazione delle regole ermeneu- tiche, che la documentazione versata in atti consentis- se di evincere che il TO era stato rimborsato dalla FAO e che tra il medesimo e l'Organissazione interna- zionale fosse intercorso un rapporto di tipo assicura- tivo previdenziale analogo in qualche misura a quello dell'I.N.A.I.L.. 3. Col terzo motivo di ricorso la sentenza è censu- rata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 c.c. giacché, quand' anche si fosse trattato di un rap- porto assicurativo volontario, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti del danneggiato avrebbe precluso a quest'ultimo la possibilità di richiedere il risarcimento al danneggiante solo in quanto l'assicuratore si fosse avvalso della surrogazione agendo egli stesso nei confronti del responsabile per il rimborso dell'indennità versata all'assicurato.
4. Il terzo motivo, che ha carattere assorbente, è fondato. 4 Sulla scorta dell'immotivata (e col secondo motivo contestata) affermazione che l'attore era stato inden- nizzato nell'ambito di un rapporto "di tipo assicurati- vo-previdenziale, analogo in qualche misura a quello INAIL", la corte d'appello ha ritenuto che l'intervenuto indennizzo del danno da parte della FAO escludesse l'attualità del danno, dunque non più sus- sistente. Ma - essendo del tutto ovvio che l'intervenuto pa- gamento da parte di un terzo di una somma equivalente al danno subito in virtù di un autonomo rapporto fra questo ed il danneggiato non esclude, in se stesso ed in difetto di esplicite previsioni normative, il dirit- to al risarcimento nei confronti del danneggiante la corte territoriale si in tal modo discostata dal con- solidato principio, che va qui ribadito, secondo il quale ove non risulti che l'assicuratore abbia eserci- tato nei confronti del terzo responsabile il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., il danneggiato, anche se ha riscosso l'indennizzo, può agire per il ri- sarcimento totale (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 2051/1988, 757/1991, 5165/94). Assorbiti gli altri motivi, il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata con rinvio a diversa sezione della corte d'appello di Roma 5 affinché decida la causa nel rispetto degli enunciati principi di diritto, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Roma, 6 novembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente Nitria fuve IL CANCELLIERE C1 OC AT DEPOSITATO R 2003N CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi. OC AT CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 14-5-2003 Versate € 149.77 serie 4 al n.18658 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) L COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Righile 6