Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8042
CASS
Sentenza 3 giugno 2002

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Nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale può rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene richiesto l'accertamento dell'obbligo a carico della società convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro.(Fattispecie relativa a domanda di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di essere assunti alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8042
    Data del deposito : 3 giugno 2002

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