Sentenza 3 giugno 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale può rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto, non sono invocabili quando viene richiesto l'accertamento dell'obbligo a carico della società convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro.(Fattispecie relativa a domanda di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di essere assunti alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/2002, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ITALIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Tosi, Francesco Realmonte e Giovanni G. Gentile, presso il cui studio è stato elettivamente domiciliata in Roma alla via Bruxelles 61/63, giusta procura a margine del ricorso ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
CC IU, ZA OR, EN AE, NC IA, HI VI e DI IE ND, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Zezza e Roberto Afeltra, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma al viale Bruno Buozzi 32, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Marrari e con la stessa domiciliata elettivamente in Roma al viale Europa 190 (presso la sede della società), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 850/99 del 30 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 521/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Giovanni Gentile, Roberto Afeltra e Concetta Marrari.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che concluso per "l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano GI RE, SA IE, TA ND, NO NC, SI HI e AN Di IE (insieme ad altri trentaquattro consorti di lite) convenivano in giudizio la CO ITALIA s.p.a. e l'Ente Poste Italiane, deducendo di avere diritto alla costituzione del rapporto di lavoro presso la CO (già Iritel) ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 per essere lavoratori dipendenti della "ex Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni" addetti al servizio telex internazionale e chiedendo all'adito Giudice del Lavoro: di voler accertare che la CO, a far data dal 1^ gennaio 1994, era "tenuta ad assumerli alle condizioni normative ed economiche vigenti presso tale datore di lavoro" e condannare la stessa "a dare corso a tutti gli effetti di legge e di contratto a tale rapporto" nonché "a risarcire il danno subito dai lavoratori per il ritardo" e, in subordine, di voler condannare l'Ente Poste Italiane a risarcire il danno in ipotesi derivante dal mancato passaggio alle dipendenze della CO. Si costituiva in giudizio la CO s.p.a. che,
preliminarmente, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, impugnava integralmente la domanda dei ricorrenti e ne chiedeva il rigetto;
in subordine, formulava domanda risarcitoria nei confronti dell'Ente Poste "per il danno ad essa cagionato dalla mancata tempestiva notificazione dei nominativi dei ricorrenti come lavoratori aventi diritto al transito ed effettivamente desiderosi di avvalersene".
Si costituiva, altresì, in giudizio l'Ente Poste Italiane che, pregiudizialmente, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice del Lavoro e, nel merito, chiedeva comunque il rigetto della domanda risarcitoria contro di essa formulata.
Il Pretore di Milano - dopo che trentaquattro degli originari quaranta ricorrenti erano addivenuti alla conciliazione della controversia - accoglieva la domanda dei ricorrenti rimasti in giudizio ad eccezione del "capo" del ricorso concernente le differenze retributive ed il risarcimento del danno nei confronti della CO.
Su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "stante alla prospettazione della richiesta la competenza per territorio a conoscere della causa è del Pretore di Milano per il criterio alternativo del forum loci, essendo, i lavoratori, tutti incontestabilmente adibiti, al momento della cessione del servizio, ad unità produttive collocate nell'ambito del circondario del pretore di Milano"; b) "la norma di cui all'art. 2112 cod. civ. è inapplicabile alla specie, ne' è stata applicata dal pretore che ha invece invocato il regime speciale della legge n. 58 del 1992 limitandosi a dire che esso opera "secondo il modello designato dall'art. 2112" (il che, peraltro, è vero molto parzialmente); la materia è, infatti, disciplinata dalle regole speciali della legge n. 58 cit., per le quali entro e non oltre la data della scadenza della concessione esclusiva di cui all'art. 1, primo comma, della legge medesima, il personale dell'Amministrazione postale o dell'Azienda di stato per i servizi telefonici già passato alla società concessionaria esclusiva ex art. 1 cit., che non abbia optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego, "transita alle dipendenze delle concessionarie" (art. 4, quarto comma, della legge n. 58)"; e) "alla dichiarazione della società Poste Italiane a comprova dell'adibizione dei ricorrenti al servizio trasferito si aggiunge che la circostanza risulti anche da documentazione antecedente alla stessa trasformazione della Amministrazione delle Poste in ente economico, la quale pertanto è assistita dalla forza probatoria degli atti pubblici, e che la circostanza medesima non sia stata contestata dalla società Telecom Italia nella lettera 24 novembre 1994, in cui ci si è limitati ad esporre l'impostazione giuridica implicante l'inesistenza del passaggio in questione"; d) "il primo giudice, avendo dichiarato nulla la domanda di condanna al pagamento di somme, non doveva pronunziarsi sulla richiesta di CO".
Per la cassazione della cennata sentenza la CO ITALIA s.p.a. propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso gli intimati GI RE, SA IE, TA ND, NO NC, SI HI e AN Di IE, che hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste, anche, con controricorso la s.p.a. POSTE ITALIANE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la società ricorrente - denunziando violazione delle regole di competenza (art. 413 in relazione all'art. 360 n. 2 cod. proc. civ.)" - addebita al Giudice di appello di avere erroneamente interpretato "la domanda come diretta al riconoscimento dell'avvenuto (ex lege) trapasso dei ricorrenti alle dipendenze di CO ed a tale stregua ha ritenuto erroneamente di poter utilizzare il foro della dipendenza...mentre competente era il Pretore di Torino nella cui circoscrizione territoriale ha sede la CO ITALIA s.p.a.".
Con il secondo, motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 58/1998 e vizio di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia", in quanto "a differenza di quanto ritenuto in sentenza, il personale delle disciolte 'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni' e 'Azienda di Stato per i servizi telefonici' adibito alle attività passate all'Iritel, non era ineluttabilmente destinato a passare all'Iritel...(con la conseguenza) che correttamente CO (subentrata ad Iritel) costituì i propri organici per il 'servizio telex internazionale' subito dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 4, co. 3, della l. n. 58/92 (e cioè sei mesi dopo la delibera del CIPE,
effettivamente intervenuta il 2 aprile 1993) senza tener conto di personale proveniente dall'Amministrazione postale, in mancanza di precise comunicazioni in tal senso della stessa Amministrazione, la quale invece negli altri casi aveva tempestivamente comunicato gli elenchi nominativi dei lavoratori destinati al transito". Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 5/1992 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché vizio di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia" - addebita al Tribunale di Milano di non avere verificato quanto ritualmente eccepito in merito al "difetto, negli originari ricorrenti, dei requisiti per aspirare al 'transitò o, almeno, alla mancanza di prove in ordine a tali requisiti".
Con il quarto motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per "violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", in quanto - in relazione alla specifica impugnativa concernente "l'omessa pronunzia da parte del Pretore in merito alla domanda (condizionata) rivolta all'E.P.I. di essere risarcita del danno conseguente alla propria eventuale soccombenza nei confronti dei lavoratori" - il Tribunale di Milano "ha erroneamente approvato l'omissione di pronunzia, tentando di collegarla, in via consequenziale, alla dichiarazione (da parte del Pretore) delle nullità, per indeterminatezza, della domanda con cui il RE ed i suoi consorti oltre all'assunzione presso la Telecom, avevano chiesto alla stessa Telecom i danni conseguenti al ritardo con cui il 'transitò sarebbe comunque avvenuto;
sennonché CO non chiedeva il rimborso delle eventuali somme di tipo risarcitorio che avesse dovuto versare ai ricorrenti, o almeno non solo questo: prima ancora, e principalmente, chiedeva il risarcimento del danno conseguente alla paventata assunzione dei lavoratori, in un'epoca in cui tutte le imprese, specie quelle provenienti dal settore pubblico, sono assillate dal problema degli esuberi di personale". 2/a - Il primo motivo - con cui la ricorrente sostiene che il Tribunale di Milano abbia errato nel ritenersi competente in quanto l'originaria domanda era stata proposta al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale del rapporto di lavoro alle dipendenze della CO (nelle conclusioni del ricorso si chiedeva che "la CO fosse condannata ad assumerli") e conseguentemente l'unico foro utilizzabile per il cennato giudizio era quello "ove sì trova l'azienda" (idest, la sede della CO in Torino) - si appalesa fondato.
Al riguardo è, anzitutto, da rilevare che il vizio per violazione delle norme che regolano la competenza attiene ad un errore in procedendo che consente al giudice di legittimità ampio potere di indagine in base alla diretta disamina degli atti processuali (cfr. Cass. n. 4455/1986, Cass. n. 764/1979) e, inoltre, che l'individuazione del foro competente avviene con riferimento all'oggetto della domanda giudiziale e, cioè, al contenuto specifico del provvedimento richiesto. Questa rigorosa delimitazione del petitum è posta al fine di evitare che l'attore abbia una posizione di ingiustificato privilegio rispetto al convenuto che deve, nella memoria difensiva ex art. 416 cod. proc. civ., proporre tutte le proprie difese ivi comprese le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili di ufficio. In particolare, almeno fino all'intervento della riforma del processo civile introdotta dalla legge n. 353/1990, deve riconoscersi un maggiore rigore in ordine al contenuto del ricorso del rito del lavoro, per quanto concerne la determinazione dell'oggetto della domanda, rispetto al contenuto della citazione ordinaria: e ciò non solo per la diversa formulazione delle relative norme, ma anche per il regime della preclusione che il rito del lavoro pone a carico del convenuto e per la conseguente necessità di garantire una situazione processuale di parità tra le parti e di evitare una posizione di ingiustificato privilegio dell'attore rispetto al convenuto.
Alla stregua di tali considerazioni, nella specie la rigorosa determinazione dell'oggetto della domanda giudiziale così come proposta ex art. 414 cod. proc. civ. dagli originari ricorrenti comporta di individuare il contenuto del provvedimento richiesto all'adito Giudice del Lavoro nella "costituzione di un nuovo rapporto di lavoro" (specific., "obbligo della CO di assumere i ricorrenti"). Oggetto della domanda che, oltre a evincersi chiaramente dalla disamina diretta del ricorso introduttivo, viene precisato anche nella sentenza impugnata laddove viene ammesso che "nelle conclusioni dell'atto introduttivo della lite è richiesto l'accertamento dell'essere, la s.p.a. Telecom Italia, tenuta ad assumere i ricorrenti"; specifica ammissione che il Tribunale di Milano ritiene erroneamente di "superare", rilevando che "sia pure in modo non del tutto lineare, tutta l'impostazione giuridica dell'atto si fonda sull'autonomia del passaggio con la cessione alla Telecom Italia del servizio", quando -a parte il rilievo (indicato, ma non tenuto in debita considerazione al fine di sindacare la stessa ammissibilità della domanda) sul "modo non del tutto lineare" dell'impostazione del ricorso - si riporta ad un elemento argomentativo dedotto nel contesto dell'atto introduttivo che non era sicuramente idoneo (se non a patto di una palese violazione del principio summenzionato sulla determinazione rigorosa del contenuto del provvedimento richiesto) a individuare l'oggetto della domanda giudiziale così come nella specie proposta.
2/b - Ha, di conseguenza, errato il Giudice di appello nel ritenere "la competenza a conoscere della causa del Pretore di Milano per il criterio alternativo del forum loci", in quanto dall'individuazione del provvedimento giudiziale richiesto ("l'accertamento del diritto degli originari ricorrenti all'assunzione al lavoro da parte della CO" e conseguente "obbligo a carico della stessa di costituzione del relativo rapporto al lavoro subordinato") e, quindi, dall'oggetto della domanda non poteva che derivare che l'unico foro competente a decidere su tale giudizio fosse quello fissato a norma degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. in relazione a quanto statuito dal quinto comma dell'art. 413 cod. proc. civ..
Infatti, per stabilire la competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro relative a rapporto di lavoro subordinato non il ancora costituito tra le parti, occorre premettere in linea generale che - tralasciando le innovazioni apportate dal d.lgs n. 80/1998 - l'art. 413 cod. proc. civ. regola la competenza per territorio contemplando quali fori diversi e alternativi: il foro di insorgenza del rapporto di lavoro ("nella cuì circoscrizione è sorto il rapporto"), il foro dell'azienda o della dipendenza "alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto -, cui è stato aggiunto dalla legge n. 128/1992 il foro del domicilio dell'agente. Il quinto comma dell'art. 413 cit. individua quale foro "residuo" non alternativo quello statuito dall'art. 18 cod. proc. civ. (idest, il foro generale per cui "è competente il giudice del luogo in cuì il convenuto ha la residenza o il domicilio...").
Di conseguenza, rispetto alla lite relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare ne' il foro del luogo in cui "è sorto il rapporto" (foro che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi) ne' il foro della dipendenza aziendale che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto della estinzione (la cui competenza, tra l'altro, permane soltanto per sei mesi dalla data di cessazione del rapporto).
Nella specie, pertanto, l'unico foro era quello "residuo" della sede della società convenuta in giudizio per l'accertamento dell'obbligo (a carico di detta società) di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14666/2001, Cass. n. 9321/1996, Cass. n. 823/1990).
3 - In definitiva, a norma del quinto comma dell'art. 413 cod. proc. civ. e degli artt. 18 (espressamente richiamato dall'art. 413
cit.) e 19 (implicitamente evocato dallo stesso art. 413) cod. proc. civ., la competenza territoriale nel presente giudizio spetta al
"Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado" di Torino - luogo della sede della CO ITALIA s.p.a. -, così come dedotto e richiesto con il primo motivo di ricorso - che, di conseguenza, deve essere accolto -.
Con l'accoglimento di tale mezzo restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, per cui - in relazione al motivo accolto - la sentenza del Tribunale di Milano impugnata va cassata per violazione delle norme sulla competenza e deve essere statuita la competenza del "Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado" di Torino.
Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
statuisce la competenza del Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado"; compensa tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2002