Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1998, n. 1402
CASS
Sentenza 20 aprile 1998

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Pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 552 cod.proc.pen. del 1930, che espressamente prevedeva l'inoppugnabilità di ogni provvedimento della Corte di cassazione nella materia penale, deve ritenersi la non impugnabilità di tali provvedimenti anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, in applicazione dei principi generali di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato. Inoltre, avverso detti provvedimenti non è neppure esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali implicante una modificazione essenziale del provvedimento o la sua sostituzione. Tale disciplina non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la norma costituzionale non impone la possibilità di far valere senza limiti di tempo, e pur dopo la formazione del giudicato, eventuali nullità anche se derivanti dalla violazione del diritto di difesa. (V. Corte cost. n. 136 del 1972; Corte cost., n. 21 del 1982).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1998, n. 1402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1402
    Data del deposito : 20 aprile 1998

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