Sentenza 20 aprile 1998
Massime • 1
Pur in mancanza di una norma analoga a quella dell'art. 552 cod.proc.pen. del 1930, che espressamente prevedeva l'inoppugnabilità di ogni provvedimento della Corte di cassazione nella materia penale, deve ritenersi la non impugnabilità di tali provvedimenti anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale, in applicazione dei principi generali di tassatività delle impugnazioni e di irrevocabilità del giudicato. Inoltre, avverso detti provvedimenti non è neppure esperibile il procedimento di correzione degli errori materiali implicante una modificazione essenziale del provvedimento o la sua sostituzione. Tale disciplina non contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto la norma costituzionale non impone la possibilità di far valere senza limiti di tempo, e pur dopo la formazione del giudicato, eventuali nullità anche se derivanti dalla violazione del diritto di difesa. (V. Corte cost. n. 136 del 1972; Corte cost., n. 21 del 1982).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/1998, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20/04/1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N.1402
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ilario Martella Consigliere N.33644/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA LL, avverso l'ordinanza pronunciata il 30 settembre 1996 dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione nei confronti della stessa ricorrente. Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
LA LL ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, VI Sezione penale, all'udienza in camera di consiglio del 30 settembre 1996 su ricorso della stessa ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità la linea interpretativa secondo cui, pur in assenza nel vigente codice di procedura penale, di una norma corrispondente all'art. 552 c.p.p. previgente - il quale sanciva espressamente la inoppugnabilità di ogni provvedimento della corte di cassazione in materia penale detta inoppugnabilità va ritenuta tuttora sussistente, in applicazione dei principi generali di tassatività delle impugnazioni (posto che non è previsto alcun mezzo di impugnazioni avverso le decisioni della Corte di cassazione) e di irrevocabilità del giudicato. Si è precisato, anzi, che una tale disciplina, in quanto preclusiva della rilevabilità di eventuali nullità incorse nel giudizio di cassazione, non può essere considerata in contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art.24 Cost., alla stregua dei principi affermati, in relazione al citato art. 552 dell'abrogato codice di rito, dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 136 del 1972 e 21 del 1982, ove, pur auspicandosi un intervento (finora mancato) del legislatore, si osservava che la norma costituzionale non imponesse la possibilità di far valere senza limiti di tempo e pur dopo la formazione del giudicato, eventuali nullità derivanti dalla violazione del diritto di difesa (cfr., ex plurimis, Cass., 20 aprile 1995, Balill, 201033). A tale linea risultano essersi, appunto conformate le sezioni unite le quali hanno riaffermato il principio secondo cui tutti i provvedimenti assunti, in materia penale, dalle singole sezioni della corte di cassazione sono inoppugnabili e gli effetti preclusivi, conseguenti al riconoscimento del principio generale del ne bis in idem sono estensibili ai procedimenti incidentali e, in particolare, a quelli per la correzione di errori materiali. Chiarendo anche che per i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione, è esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p., quando la correzione si risolva in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, infatti, quale sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione;
ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare all'espressione l'errore materiale suscettibile di correzione, viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. Così da dichiarare l'inammissibiltà dell'istanza di correzione che solleciti alla Corte una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive, il cui esame era stato asseritamente omesso in sede di decisione del ricorso, comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o addirittura la sostituzione del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati;
nonché, da ultimo, Cass., Sez. un., 10 ottobre 1996, Armati).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998