Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano 04743/02 composta dai seguenti Magistrati: Ogg to: Prev. soc. dr. Vincenzo Trezza Presidente R.G.n.14599/1999 Consigliere Crom. 10763 dr. Paolino Dell'Anno Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Alessandro De Renzis Consigliere Ud.21.12.2001 dr. Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di - I.N.P.D.A.I. con sede unicaAziende Industriali in Roma al viale delle Province 196, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore dr. ing. Maurizio Bufalini, rappresentato e difeso dal- l'avv. Costantino Tonelli Conti e dall'avv. Nunzio Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla via Orazio 31, giusta procu- ra speciale a margine del ricorso, ricorrente;
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CONTRO
- 1 IG IA, elettivamente domiciliato in Roma alla via Oslavia n. 14 nello studio dell'avv. Francesco Mancuso, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, unitamente all'avv. Paolo Andreotti, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 18 febbraio 31 marzo 1999, n. 3448/ 1999, n. 653/98 R.G. Lavoro;
funds udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 21 dicem- bre 2001; udito l'avv. Nunzio Izzo per il ricorrente;
udito l'avv. Francesco Mancuso per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in subordine per la rimessione degli atti al 1° Presidente. I 2 Svolgimento del processo. Il signor IA BI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'INPIAI, chiedendo la riforma della sentenza m. 2289/97 del Pretore di Milano, che aveva rigettato la domanda del predetto di decorrenza anticipata della pensione di anzianità al 1° gennaio 1995. Il Prettore riteneva che, alla data del 31 dicembre 1994, Прим il BI nom avesse tutti i requisiti richiesti dall'or- dinamento dell'INPDAI per godere del trattamento pensio- nistico, in particolare quello dell'iscrizione per cin- que anni alla previdenza dei dirigenti, i cui effetti de- correvano dal 1° gennaio 1995. L'appellante sosteneva: che l'art. 11, co. 10, 1. n.337/93 aveva previsto l'appli- cazione della precedente normativa sul trattamento pen- sionistico per coloro che, alla data del 31 dicembre 1994, avessero i requisiti minimi per la liquidazione della pen- sione, indipendentemente dal fatto che l'avessero conse- guita;
che la domanda di ricongiunzione è solo uno strumento per ottenere il riconoscimento di un diritto maturato ex lege alla scadenza dei cinque anni di contribuzione, cioè di un diritto soggettivo perfetto;
che nom era applicabile al caso la 1. n. 335/95,art.1, co. 29, entrata in vigore dopo che egli aveva acquisito 3 il diritto alla pensione. L'INPDAI chiedeva il rigetto dell'appello, sostenendo: che, ai sensi della 1. n. 44/73, gli effetti del trasfe- rimento dei contributi all'INPDAI decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del quinquennio di anzianità contributiva specifica e nella specie quindi dal 1° gennaio 1995%; per cui solo nel cor- so del 1995 e non entro il 31 dicembre 1994 l'assicurato бриль aveva completato i requisiti richiesti dalla legge. Com sentenza in data 18 febbraio - 31 marzo 1999, il Tribu- nale di Milano, in riforma della sentenza del Pretore, di- chiarava che al BI la pensione di anzianità spettava dal 1° gennaio 1995, e conseguentemente condannava l'INPDAI a pagare i ratei di pensione scaduti con gli interessi le- gali. Osservava il Tribunale che l'INPDAI confonde il momento del- la maturazione del requisito dei cinque anni di anzianità specifica con quello della produzione degli effetti che al possesso di tale requisito conseguono;
che la legge n. 44/73 prevede lo strumento del trasferimento dei contributi per creare una posizione previdenziale dell'assicurato presso 1'INPDAI mediante il cumulo dei contributi versati in favore dell'istante presso altre casse previdenziali;
che, con il provvedimento che accoglie la domanda di trasferimento, 1'Ente accerta quando il requisito dei cinque anni si è maturato;
che il BI ha presentato domanda di pensione all'INPDAI il 19 dicembre 1994, ma aveva maturato alla data del 31 dicembre 1994, oltre l'anzianità contributiva di 35 anni, anche quella specifica richiesta dall'INPDAI di cinque anni, che scadevano esattamente in tale giorno;
che il possesso di tutti i requisiti alla data del 31 di- cembre 1994 gli consente il pensionamento ai sensi del- il quale, l'art. 11, co. 10, 1. m. 337/93, cha, a differenza della pre- cedente normativa di cui all'art. 10 d. lgs. m. 503/92, дуть richiede solo il raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;
che la legge n. 335/95 non è applicabile alla fattispecie, perchè è entrata in vigore successiva- mente al 1° gennaio 1995, data di decorrenza della pensione. Com atto notificato il 9 luglio 1999, l'IMPDAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L'intimato ha resistito com controricorso notificato il 4 agosto 1999. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione. Con il primo motivo, demunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, in re- lazione all'art. 360 m. 3 c.p.c., l'Istituto ricorrente de- duce che la sentenza impugnata, con la svalutazione del re- quiad to "costitutivo" dei cinque anni contributivi, finisce col prescindere, sostanzialmente, dalla condicio iuris del -5- quinquennio minimo contributivo presso l'INPDAI richiesta per il trasferimento "gratuito" previsto dalla normativa previdenziale sostitutiva dell'AGO e, conseguentemente, per la concreta operatività di detto speciale regime pre- videnziale e non di quello INPS;
che la specialità del trasferimento nom attiene solo alla gratuità, ma anche agli effetti di tale trasferimento;
che solo la maturazione pregiudiziale ed in concreto della condizione legale del врить completamento di un'anzianità contributiva di cinque anni può consentire all'assicurato INPDAI secondo una valutazio ne legale tipica sull'acquisita stabilità della funzione di- rigenziale di maturare, con il trasferimento, il diritto a godere eccezionalmente delle prestazioni previste nell'ordi- namento previdenziale speciale dettato per i dirigenti d'a- zienda, altrimenti inoperativo a tutti indistintamente gli effetti previdenziali (ciò "secondo i criteri specifici dettati dal decreto ministeriale per l'attuazione"). Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 1, co. 2 bis e quinquies, della legge 14 no- vembre 1992 n. 438 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.C., l'Istituto deduce che la sentenza impugnata pretermette qual- siasi considerazione in ordine al riferimento che le leggi di œ.d. salvaguardia della situazione di diritto quesito alla percezione della pensione di anzianità fanno ai singoli e ri- - 6 - spettivi ordinamenti, applicando contra legem ed unidirezio- nalmente le norme generali dell'AGO che avrebbero, pertanto, efficacia e validità immediatamente nei singoli ordinamenti, dimenticando, però, la sussistenza del pagamento delle somme previste anch'esse dalle norme generali. Com il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Istituto deduce che, a fon- damento della pronuncia emessa, la sentenza impugnata affer- ma che"la 1. m° 335/95 non è applicabile alla fattispecie perchè entrata in vigore successivamente al 1/1/95, data di decorrenza della pensione", e ciò è palesemente erroneo;
che, come già dedotto in fatto, tale statuizione implica che, se fosse stata applicabile la 1. 335/95 fin dal 1° gennaio 1995, la pensione di anzianità non sarebbe stata liquidabile da ta- le data, perchè lo vietavano le norme di tale legge, e cid quanto sostenuto dall'INPDAI, per cui, una volta verificata l'erroneità dell'assunto e l'efficacia delle disposizioni di tale legge fin dal 1° gennaio 1995, la decisione sarebbe erra- ta per il suo medesimo estensore;
che, valutato che la retroat- tività non è vietata per le norme di diritto civile e che, CO- munque, vigeva la sospensione di tutti i trattamenti anticipati As anzianità, non è conforme al diritto la statuita inapplicabili- tà della legge 335/95 prima della sua entrata in vigore. Com il quarto motivo, denunziando omessa, insufficiente e com- -7.- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto diversi profili, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'Istituto deduce che il Tribunale nel riformare la giusta sentenza di primo grado - assume apodit- ticamente che "l'INPDAI confonde il momento della maturazio- ne del requisito dei cinque anni di anzianità specifica con quello della produzione degli effetti che al possesso di tale requisito conseguono"; che la commistione concettuale sembra, viceversa, caratterizzare la motivazione di tale statuizione, perchè, sul piano logico giuridico, pare innegabile che se per il trasferimento dei contributi esistenti presso altri enti, occorra una determinata anzianità assicurativa "minima", perchè la stessa sia valida nell'ordinamento previdenziale pres- so il quale l'interessato non ha maturato alcuna prestazione, ma presso il quale vuole che sia erogata la prestazione previ- denziale, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni di tale ordinamento previdenziale, prima del compimento di tale "specifica" anzianità contributiva minima e prima dell'acquisto del diritto, nom possano assolutamente prodursi gli effetti collaterali a tale diritto;
che il Tribunale afferma, inoltre, che "una diversa interpretazione delle leggi creerebbe una si- tuazione di svantaggio per i pensionandi che devono chiedere la ricongiunzione pur essendo essi, come gli altri, già in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento del- l'Ente erogatore per accedere al beneficio"%3B che la considera- -- 8- zione risulta incomprensibile, perchè non è dato conoscere quale sia la "diversa interpretazione" che creerebbe una situazione di svantaggio;
che il vizio logico -giuridico più radicale della decisione e della sua motivazione risiede, nel non aver colto le differenze ontologiche esi- comunque, stenti tra la fattispecie particolare del trasferimento gra- tuito, che non ha eguali nell'ordinamento previdenziale ita- liano, e quella ordinaria della ricongiunzione onerosa, ap- la violazione di tale specifica normativa di legge. пить plicata surrettiziamente dal Tribunale, senza il rispetto delle condizioni di legge;
circostanza che comporta, quindi, Com il quinto motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Istituto deduce che, ribadito che al legislatore non può impedirsi di attribuire, secondo regole speciali e diversificate, un beneficio di misura inferiore a quello derivante da una normale ricongiunzione di tutti indistintamente i periodi assicurativi- antecedenti e successivi all'ultima contribuzione della gestione di destina zione G esistenti presso altri enti, la statuizione del Tribu nale di Milano, in quanto ha applicato gli effetti tipici e normali di una ricongiunzione ordinaria, comporta la violazio me della legge n. 29/79, perchè riconosce effetti senza la "prescritta" copertura finanziaria a carico dell'assicurato, com grave ed irreparabile pregiudizio per la gestione previ- - 9 denziale pubblica dei dirigenti industriali;
che, qualora, inoltre, dovesse condividersi la statuizione della sentenza sie impugnata secondo la quale, una volta che maturato il - quinquennio ed una volta che sia avvenuto il trasferimento, deve solo verificarsi che ad una certa data (anche præceden- te al compimento del quinquennio) sussista la situazione di anzianità contributiva sufficiente per l'erogazione della pensione richiesta, senza quindi alcun condizionamento del quinquennio valido solo per il trasferimento ma non per gli allora, per l'assoluta identità di situazione con effetti - la fattispecie disciplinata dalla successiva legge n. 29 del 1979, quest'ultima risulterebbe violata anche sotto il pro- filo di un'abrogazione tacita della norma dell'art. 5 1. 44/73, che non potrebbe essere più applicata nella parte della sua gratuità; che la dimostrazione dell'applicazione dei princi- pi regolatori della diversa normativa dettata dalla 1.29/79 per la ricongiunzione ordinaria onerosa, in luogo della di- stinta e diversa disposizione di legge speciale dell'art. 5 1. 44/73, è offerta per tabulas dal richiamo delle sentenze Cass. SS.UU. n. 3667/95, Cass. n. 11219/90 e Cass. n. 9533/93, che sono attinenti tutte a ricongiunzioni omerose e che nel- l'onere finanziario accollato all'assicurato, anzichè all'ente previdenziale, fondano le rispettive statuisioni, nel senso che le stesse non comportano, comunque, oneri per l'Ente previ- denziale, ben diversamente dal caso di specie. - 10 - Con il sesto motivo l'Istituto solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44, im relazione agli artt. 3, 38, 53 e 81 Cost.. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi. Ed, ad avviso del Collegio, il ricorso va disatteso. Nessuna questione di fatto vi è tra le parti, essendo del tutto 1 pacifici e documentati gli elementi materiali a supporto della ९ domanda a suo tempo proposta dall'attuale resistente nei confron- ti dell'Istituto ricorrente. мы Il contrasto tra le parti si appunta meramente su questioni di diritto ed anzitutto e soprattutto sull'applicazione dell'art. 5 legge 15 marzo 1973, n. 44. Tale norma prescrive, come presupposto per la domanda di trasfe- rimento, nella specie all'INPDAI, dei contributi versati, nella specie all'INPS,, il fatto che il dipendente abbia maturato al- meno cinque anni di contribuzione all'INPDAI. matu-Ma è agevole osservare che là dove detta norma parla di " razione" di anzianità contributiva, sia alla stregua del canone ermeneutico-letterale, sia di quello logico-giuridico, si riferi- sce alle ore 24 dell'ultimo giorno utile per il raggiungimento del requisito contributivo richiesto e non al giorno successivo, temporalemente come pretende l'Istituto ricorrente, dilatando oggettivamente il requisito prescritto (conf. Cass. 16089/2001; contra Cass. 57/66/2001; 15040/2001; 15273/2001). - 11 - Come osservato nell'impugnata sentenza, operando come pretende 1'INPDAI, si determina un'inaccettabile con- fusione tra il momento perfezionativo del diritto e la decorrenza del trattamento. A supporto dell'operata applicazione dell'art. 5 suddetto, può altresì invocarsi il disposto dell'art. 11, comma 10, della legge n. 5377 del 1993, che ha modificato l'art. 10, comma 8, del D. Lgvo 30 dicembre 1992 n. 503, non solo e- stendendo la deroga temporale della precedente normativa, se più favorevole, dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994, ma anche modificando la disciplina sostanziale del diritto all'acquisizione della pensione di anzianità, mediante la previsione del mero raggiungimento, alla data del 31 di- cembre 1994, dei requisiti contributivi minimi, nella specie del tutto pacificamente sussistenti. Nè, ad avviso del Collegio, può trovare accoglimento l'assun- to giuridico prospettato dall'Istituto ricorrente, di una intervenuta abrogazione esplicita, o quanto meno implicita, dell'art. 5 succitato per effetto della legge 7 febbraio 1979 n. 29. Invero quest'ultima ha una portata ed un contenuto ben più ampio e diverso dal primo, che si pone come norma spe- ciale, non intaccata dalla disciplina successiva. D'altra parte, neppure l'argomento della gratuità del trasferi- mento dei contributi INPS rispetto alla modulazione del tratta- mento di quiescenza sulla retribuzione corrisposta dall'INPDAI - 12 - può avere rilevanza a fronte di un quadro normativo, come sopra chiaramente ed univocamente enucleato. Per quel che concerne la presunta violazione dell'art. 1, comma 29, allegato E, Legge 8 agosto 1995 n. 335, si ripete che, nel caso di specie, alla data del 31 dicembre 1994 il dr. BI aveva già acquisito il diritto alla pensione di anzianità. E, pertanto, la presunta violazione dell'art. 1, comma 29, allegato E, è insussistente. Manifestamente infondata è la questione di legittimità co- stituzionale dell'art. 5 della legge m. 44/1973, in relazione agli artt. 3, 38, 53 e 81 Cost.. Si è già detto che i presupposti di cui all'art. 5 applicati dalla sentenza impugnata sono diversi e differenti da quelli di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 29/79. La sentenza impugnata non ha poi previsto una ricongiunzione com effetto da data "anteriore" alla maturazione del quinquennio, ma ha correttamente individuato la data di maturazione del quinquennio nell'ultimo giorno del quinquennio stesso, e non nel primo giorno successivo al quinquennio. In tale situazione um problema di costituzionalità della norma nei termini dedotti dall'INPDAI nom sussiste. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- date come in dispositivo.
P.Q.M.
- 13 - La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente BI IA le spese del giudizio, liquidate in euro 45,40 oltre euro duemilacinquecento/00 per onorari. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza) Minceuro Cerraша Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jonto F il Dh e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 APR. 2002 oggi, IL CANCELLE § 0 § 1 A § I S . D . S T , A R N O T A , L ' 5 L L A S L 7 O - E E B 8 P I D - S 1 I D I 1 S N A I N G T E E S O S G O I A G P A D E M L E I O , T A O A T D I R L T R L E I S I T E D G N D E O E R S E -- 14 - I