Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9117 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
O A L C L I O L B B I B Aula D U P A E T OGGETTO: Espropriazione per pub- S ITALIANA R blica utilità - Occupazione seguita dal O P la restituzione del bene - Diritto alla E M D relativa indennità I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 /0 1 2 4 A 6 . D R . A CORTE SUPREMA DI CASSAZ E P . T D F 9117 N B E S SEZIONE PRIMA IVILE E . b a t 2 composta dagl ri Magistrati: 2 . t r a Presidente Dott.Corrado CARNEVALE R.G. N. 7806/00. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Ugo Cons. Relatore VITRONE 21036 Cron. Dott. Giovanni Consigliere VERUCCI .3206 Rep. Consigliere Dott.Giuseppe Maria BERRUTI Ud.
3.4.00. ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio COMUNE DI PAULLO, in persona del sindaco in cadal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3200 1 6 LUG 2001rica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosse- IL CANCELLIERE ria, n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che uni- tamente all'avv. Giovanni Mariotti del foro di Mi- lano lo rappresenta e difende per procura a margine 1.5 13000 CANCELLERIA del ricorso;
ricorrente
contro
DE CH LL e VI ER in DE VEC- CHI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro Antonio Micheli, n. 78, presso l'avv. Ugo Ferrari, che unitamente agli avv.ti Giancesare Sala e Clau- dio Sala del foro di Milano li rappresenta e difen- 983 2001 de per procura a margine del controricorso;
controricorrenti avverso le sentenze della Corte d'Appello di Milano n. 3264 pubblicata il 21 novembre 1997 e n. 1171 pubblicata il 7 maggio 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giovanni MARIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1994 LE De CH e PI VI in De CH convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'Appel- lo di Milano il Comune di Paullo per sentir determi nare l'indennità di occupazione loro spettante nel- la qualità di proprietari di un terreno della su- perficie di mq. 30.390. Esponevano che con decreto in data 11 febbraio 1993 il sindaco, in attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi preceden- temente approvato, aveva disposto l'occupazione in via d'urgenza del loro terreno, cui era seguita la immissione in possesso il 17 febbraio successivo;
che con delibera della giunta comunale del 2 febbra io 1995 era stata revocata la procedura di occupa- 2 zione a causa della rilevata mancanza di pubblica utilità all'esecuzione del P.I.P. per la carenza di richieste di assegnazione di aree e per la contra- zione sul territorio dello sviluppo delle attività produttive;
che in data 26 febbraio 1997 era stata attuata la reintegrazione degli attori nel possesso del terreno. Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva che, avendo la giunta comunale deciso di interrompe re il procedimento di espropriazione, l'azione dove va considerarsi inammissibile per carenza di inte- resse e cessazione della materia del contendere;
in subordine chiedeva che l'indennità fosse limitata -al periodo 18 febbraio 1993 2 febbraio 1995, data della deliberazione di revoca del procedimento di occupazione. Con sentenza non definitiva del 28 ottobre 21 novembre 1997 la corte dichiarava ammissibile la domanda in base alla considerazione che la revoca dell'occupazione disposta in via d'urgenza non ave- va fatto venir meno con effetti retroattivi il de- creto di occupazione e che gli attori avevano per- ciò il diritto a veder reintegrato il loro patrimo- nio per la perdita del godimento del fondo per tut- ta al durata dell'occupazione, e cioè dalla data della effettiva immissione in possesso del Comune fino alla materiale restituzione del fondo, ancor- 3 ché avvenuta dopo oltre un biennio dalla revoca dell'occupazione. Quindi, con sentenza definitiva del 13 aprile 7 maggio 1999, determinava in £. 346.333.093 l'in dennità spettante agli attori. Osservava al riguardo che, essendo già stato riconosciuto con la sentenza non definitiva il di- ritto degli attori alla corresponsione dell'indenni tà di occupazione, non vi era più spazio per le que stioni ed eccezioni sollevate dal Comune con riferi mento ad una pretesa insussistenza del danno risar- cibile, dovendo unicamente procedersi alla determi- nazione della somma spettante agli attori, secondo le valutazioni e i criteri indicati dal consulente tecnico d'ufficio, che non erano stati contestati da nessuna delle parti. Contro entrambe le sentenze ricorre per cassa- zione il Comune di Paullo con due motivi. Resistono LE De CH e PI VI in De CH con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, che per la stret- ta connessione delle censure articolate sono suscet tibili di trattazione congiunta, il Comune di Paul- lo denuncia la violazione e falsa applicazione del- l'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, rispettivamente, il vizio di omessa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze del verba- le di reintegra nel possesso, poiché, premesso che immissione in possessonella specie alla formale dei terreni non era seguita alcuna materiale appren sione da parte del Comune, che non aveva attuato al trasformazione morfologica dei medesimi, la cuna sentenza impugnata avrebbe erroneamente provveduto alla liquidazione dell'indennità di occupazione sen za considerare che dal suddetto verbale risultava che lo stato dei luoghi denotava un costante e inin terrotto utilizzo dei terreni da parte della pro- prietà, come risultava dalla destinazione dei mede- simi, che in parte erano coltivati a prato, in par- te erano incolti e in parte presentavano gli sfalci del mais. La censura non può trovare accoglimento poi- ché, com'è noto, la valutazione delle risultanze i- struttorie costituisce espressione di un potere di- screzionale del giudice di merito il cui esercizio può essere sindacato in sede di legittimità solo quando le sue carenze si traducano nel vizio di o- messa o insufficiente motivazione su un punto deci- sivi della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Nella specie il Comune di Paullo, nell'eccepi- re l'inammissibilità della domanda, si è richiamato unicamente alla sopravvenuta revoca del decreto di 5 occupazione ma non ha dedotto che non vi sarebbe mai stata alcuna effettiva occupazione del fondo, rimasto sempre nel godimento degli attori, né ha fatto cenno alle risultanze del verbale di reinte- grazione in possesso - peraltro contestate dai pro- prietari del fondo tanto che nessun contradditto- - rio si è mai svolto al riguardo nella prima fase del giudizio. Da ciò consegue che nessuna censura può essere utilmente sollevata contro la sentenza non definiti va, che ha rigettato le eccezioni del convenuto af- fermando l'ammissibilità della domanda di liquida- zione dell'indennità di occupazione, e parimenti sfugge a censura la sentenza definitiva, la quale, del pari correttamente, ha ritenuto preclusa, in quanto tardiva, l'eccezione di mancato spossessamen 1 # to degli attori proposta nella successiva fase del giudizio, diretta unicamente alla liquidazione del- l'indennità di occupazione. In conclusione, perciò, il ricorso non può tro vare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali, ivi comprese quelle rela- tive al procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza definitiva di appello denunciata per cassazione, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- 6 corrente al pagamento delle liquida in complessive £. 14.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il IL CONSIGLIERE EST. Viliow 28 2001 7 spese giudiziali che 120000 oltre £. ' 3 aprile 2001. lowest lawene IL PRESIDENTE O L L 2 7 - O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 O 6 . P .R M P I . D A B l. D l a E . T b N a t E 2 S 2 E . t r a 100T 250.000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2-7 SET. 200 Feria 4. 200 000 al n.h2795. CLA DUE (lire Servizi P. DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (D.850 (Dr. MPCCTCHINI) 1 3 6