Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9117
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha pronunciato la sentenza n. 9117 del 3 aprile 2001, rigettando il ricorso proposto dal Comune di Paullo avverso le sentenze della Corte d'Appello di Milano che avevano determinato l'indennità di occupazione spettante ai proprietari di un terreno. I proprietari, convenuti in giudizio, avevano esposto che il loro terreno era stato occupato d'urgenza dal Comune per la realizzazione di un Piano per gli Insediamenti Produttivi, ma che successivamente la procedura era stata revocata a causa della mancanza di pubblica utilità e che, dopo oltre due anni, erano stati reintegrati nel possesso. Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, chiedendo in subordine che l'indennità fosse limitata al periodo effettivo di occupazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto ammissibile la domanda, affermando il diritto dei proprietari a un'indennità per tutta la durata dell'occupazione, dalla immissione in possesso alla restituzione del bene, e aveva poi quantificato tale indennità.

Il Comune di Paullo, con due motivi di ricorso per cassazione, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 della legge n. 2359/1865 e un vizio di omessa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze del verbale di reintegra nel possesso. Sosteneva che non vi era stata alcuna materiale apprensione del terreno da parte del Comune e che lo stato dei luoghi, come risultante dal verbale, denotava un costante utilizzo da parte della proprietà. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la valutazione delle risultanze istruttorie sia un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo. Ha evidenziato che il Comune non aveva dedotto l'assenza di effettiva occupazione né aveva contestato le risultanze del verbale nella fase iniziale del giudizio, limitandosi a eccepire l'inammissibilità della domanda per la revoca del decreto. Pertanto, ha considerato preclusa l'eccezione di mancato spossessamento proposta tardivamente nella fase di liquidazione dell'indennità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il Comune condannato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9117
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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