Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria per silenzio assenso sono: a)il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero, b)il pagamento degli oneri di concessione, c)la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere, d)la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, e)il decorso del termine dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (1 gennaio 1995) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2001, n. 13836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13836 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 13/02/2001
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 558
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 21984/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore generale di UG, nel procedimento penale
contro
VE AR, nata ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 28.9.1999 dal giudice monocratico del tribunale di Assisi.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 28.9.1999 il giudice monocratico del tribunale di Assisi dichiarava non doversi procedere
contro
AR TU, in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, commesso in Assisi in epoca anteriore al 25.11.1994, essendo il medesimo "estinto per avvenuto tacito conseguimento della concessione in sanatoria".
Il giudice premetteva che era stato provato per via testimoniale che in relazione all'abuso edilizio contestato era stata presentata domanda per ottenere il c.d. condono edilizio;
che, per conseguenza, all'udienza del 26.5.1998 era stata disposta la sospensione del processo;
che successivamente erano state celebrate udienze di mero rinvio in attesa delle determinazioni della competente amministrazione comunale, che però non erano state assunte. Dopo una lunga dissertazione sulla complessa normativa vigente nella soggetta materia, il giudicante aggiungeva che non esistevano elementi per ritenere incongruo il versamento della somma a titolo di oblazione;
che non emergevano indizi per far ritenere inaccoglibile la domanda di condono;
e che - per quanto riguardava il vincolo ambientale, peraltro non contestato - "sembrava acquisito il parere della commissione regionale integrata".
Riteneva in conclusione che, ai soli fini del presente processo, fosse maturato il silenzio-assenso amministrativo per la concessione della richiesta sanatoria, impregiudicata la facoltà dell'autorità comunale di determinarsi diversamente all'esito del relativo procedimento amministrativo.
2 - Il procuratore generale di UG ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 39 legge 724/1994, nonché difetto di motivazione sulla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della causa estintiva.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Se accerta che in relazione all'abuso edilizio contestato è stata presentata tempestiva domanda di sanatoria (cd. condono edilizio) ex art. 39 legge 724/1994 in relazione agli artt. 31 e ss. legge 4771985, accompagnata dal versamento dell'oblazione autodeterminata, o dal versamento della prima rata, pari a un terzo dell'oblazione dovuta, il giudice penale deve sospendere il processo ai sensi del primo comma dell'art. 38 legge 47/1985, al fine di acquisire gli elementi per accertare se il reato è estinto per effetto del pagamento integrale dell'oblazione dovuta, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 38.
Come questa corte ha già avuto modo di precisare, spetta al giudice penale verificare i requisiti temporali, personali e oggettivi della fattispecie estintiva dell'oblazione. In particolare deve verificare a) la presentazione della domanda di sanatoria entro i termini prescritti dalla legge;
b) la riferibilità della domanda all'immobile abusivo contestato nel capo di imputazione;
c) la ultimazione dei lavori entro il termine fissato dalla legge ai fini del condono, che per il condono di cui all'art. 39 legge 724/1994 è quello del 31.12.1993; d) i requisiti volumetrici prescritti, se trattasi del condono del 1994 (art. 39, comma 1, legge 724/1994); e) la congruità dell'oblazione versata, giacché l'estinzione penale non si perfeziona se l'oblazione autodeterminata dall'interessato non corrisponde a quella determinata dalla legge per il caso concreto (cfr. Cass. Sez. 3^, del 20.11.1997, ud. 15.10.1997, Mazzola, rv. 209074, in Cass. Pen. 1998 n. 1225). Solo che la verifica di quest'ultimo requisito presuppone conoscenze che normalmente sono estranee al processo penale. Infatti se molti dei parametri in base ai quali il legislatore determina l'oblazione dovuta sono alla portata conoscitiva del giudice penale (così la tipologia dell'abuso edilizio, ai sensi della tabella allegata alla legge 47/1985; il tempo di ultimazione dell'opera; la superficie complessiva del manufatto abusivo;
la qualità personale del contravventore, che può assumere la veste di proprietario, di committente o di direttore dei lavori), altri parametri sono conosciuti direttamente solo dall'autorità comunale (così l'utilizzazione dell'edificio abusivo come prima abitazione del richiedente, che costituisce titolo per la riduzione di un terzo dell'oblazione; le condizioni reddituali e di disagio abitativo dello stesso richiedente;
la stipulazione di convenzioni con il comune per l'applicazione di prezzi di vendita o di locazione determinati, che costituisce titolo per la riduzione dell'oblazione al cinquanta per cento).
Si capisce così perché la legge affidi al sindaco il potere di determinare in via definitiva l'importo dell'oblazione, sulla base della documentazione acquisita dall'istante e degli eventuali accertamenti autonomamente svoltì. Determinato in via definitiva l'importo dell'oblazione, il sindaco rilascia la concessione in sanatoria, non appena ricevuta la prova del versamento integrale dell'oblazione nonché della presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento (art. 35, comma 15, legge 47/1985). E si capisce anche perché, di norma il giudice penale, sospeso il processo ex art. 38, comma 1, legge 47/1985, chiede al sindaco competente il certificato di congruità dell'oblazione versata.
Il problema che sorge a questo punto può essere quello a cui s'è trovato di fronte il giudice di Assisi: quid facere se, dopo la sospensione del processo penale, il sindaco non decide ne' in un senso ne' nell'altro sulla domanda di concessione in sanatoria?
In tal caso, il giudice deve chiedere all'autorità comunale competente notizie sulla congruità dell'oblazione autodeterminata e versata dall'istante (cosa che invece non risulta essere stata fatta dal giudice di Assisi); così come deve chiedere notizie circa il rispetto dei termini stabiliti dalla legge per il versamento dell'oblazione o per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. Tutto ciò al fine di accertare se si è perfezionato oppure è diventato improcedibile l'iter dell'oblazione (ex art. 39 legge 724/1994, comma 4, penultimo periodo), e poter in tal modo verificare se il reato si è estinto ai sensi del secondo comma dell'art. 38 legge 47/1985.
È appena il caso di notare, infatti, che la oblazione, quando è versata integralmente e non è basata su documentazione infedele (art. 40 comma 1, legge 47/1985), è una causa estintiva del reato, la quale (salvo che per il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985, in ordine al quale si applica la disposizione speciale dell'ottavo comma dell'art. 39 legge 724/1994) opera indipendentemente dalla sanatoria amministrativa dell'abuso urbanistico e - anzi - anche in caso di diniego o di impossibilità giuridica della sanatoria (art. 39 legge 47/1985). Al riguardo, come si desume dall'art. 38, primo e secondo comma, e dal richiamo ivi fatto alle norme di cui agli art. 31 e 35, primo comma, legge 47/1985, il legislatore ha richiesto soltanto a) che la domanda di sanatoria sia presentata nei termini perentoriamente previsti;
b) che i lavori abusivi siano ultimati nei termini previsti per il condono;
c) che l'oblazione dovuta sia integralmente versata nei termini di legge.
Spetta al giudice penale accertare l'estinzione del reato per oblazione, e quindi acquisire gli elementi concreti essenziali per verificare se l'oblazione s'è perfezionata. Non può - in mancanza dei necessari elementi positivi di prova - argomentare in negativo che "non esistono elementi per ritenere incongruo il versamento della somma a titolo di oblazione". Sussistendo la prova concreta del reato, il giudice non può dichiararlo estinto se non è acquisita la prova positiva della causa estintiva ipotizzata.
5 - Sembra peraltro che, mancando la prova della congruità dell'oblazione versata, il giudice penale possa ugualmente dichiarare la estinzione del reato se accerta il rilascio della concessione in sanatoria per silenzio-assenso. In sostanza è questo il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, al di là dell'accenno incidentale alla presunta non incongruità dell'oblazione versata. Ed invero, secondo la prassi giurisprudenziale costante, quando il giudice penale, pur non avendo elementi per verificare la congruità dell'oblazione, accerta che comunque s'è perfezionata la concessione in sanatoria - espressa o tacita - dichiara ugualmente estinto il reato, sulla base dell'argomento teleologico che il procedimento del c.d. condono è giunto a buon fine.
Sennonché, se trattasi - come nel caso di specie - di sanatoria silenziosa, il giudice deve verificare se ricorrono in concreto tutti i presupposti legali del silenzio-assenso. Orbene, in relazione al condono edilizio del 1994, la legge ha chiaramente indicato i presupposti della sanatoria silenziosa nel quarto comma dell'art. 39 legge 724/1994, secondo il quale il pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che sostituisce la documentazione richiesta dal terzo comma dell'art. 35 legge 47/1985 (ferma la documentazione fotografica e, quando l'opera abusiva supera 450 mc, anche la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere stesse), la denuncia in catasto nel termine di legge (da ultimo prorogato al 31.12.1995 per effetto del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazione, dalla legge 26.2.1994 n. 133), il decorso del termine di un anno (o di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti) dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza che sia stato adottato un provvedimento negativo da parte dell'autorità comunale, equivale a concessione in sanatoria, salvo che l'oblazione dovuta non sia stata interamente corrisposta nei termini di legge o sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso. I presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionata la concessione silenziosa sono quindi a) il pagamento integrale dell'oblazione, determinata in modo veritiero, b) il pagamento degli oneri di concessione, c) la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, ferma la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere, d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, e) il decorso del termine annuale o biennale dall'entrata in vigore della legge 724/1994 (fissata espressamente al l. 1. 1995) senza l'adozione di un espresso provvedimento negativo della sanatoria.
Come si vede chiaramente, quindi, anche per questa via, il giudice penale che dichiari l'estinzione del reato non sfugge all'obbligo di verificare previamente la congruità dell'oblazione versata (in questo senso cfr. Cass. Sez. 3^, n. 2885 del 7.8.1996, ud. 2.7.1996, De Santis, rv. 206051).
Ad avviso del collegio, il pagamento integrale dell'oblazione dovuta era presupposto necessario anche per la sanatoria tacita ai sensi della normativa sul condono edilizio del 1985, accanto agli altri presupposti, identificati dal legislatore nella presentazione di una domanda tempestiva e non dolosamente infedele, nella presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessari all'accatastamento e nel decorso del termine biennale dalla presentazione della domanda stessa (come si desume inequivocabilmente dall'art. 35, comma diciottesimo, in relazione all'art. 40, primo comma, della legge 47/1985).
Riassumendo sul punto, prima di poter dichiarare estinti i reati urbanistici ed edilizi per effetto di una sanatoria tacita, il giudice penale deve accertare positivamente non solo il decorso del tempo, ma anche gli altri presupposti richiesti dalla legge per la formazione del silenzio assenso, che - come s'è visto - sono diversi per il condono del 1985 e per quello del 1994 (così anche sent. De Santis cit.).
Poiché tra i presupposti espressamente richiesti per il silenzio assenso non è inclusa l'ultimazione dei lavori abusivi, appare condivisibile al riguardo la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'ultimazione delle opere entro il termine previsto dalla disciplina del condono (l. 10. 1983 per il condono del 1985, e 31.12.1993 per il condono del 1994), pur essendo necessaria ai fini del rilascio della concessione espressa in sanatoria, non costituisce un requisito richiesto per il verificarsi del silenzio-accoglimento (v. Cons. Stato, Sez. 5^, sent. n. 286 del 24.3.1997, Comune di Venezia c. Beltrame, p.d. 972036; Cons. Stato, Sez. 5^, sent. n. 1672 del 7.12.1995, Soc. Civitanova c. Comune di Roma, p.d. 961179). Si può aggiungere che invece - come sottolineato più sopra - l'ultimazione delle opere entro il termine fissato è requisito essenziale anche per la efficacia estintiva penale dell'oblazione.
6 - In conclusione, nel caso di specie, il giudice del merito non solo non ha positivamente e motivatamente accertato il versamento integrale dell'oblazione, ma non s'è neppure posto il problema di verificare minimamente la sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge per il perfezionarsi del silenzio-accoglimento. Per conseguenza, la sua sentenza va annullata per erronea applicazione della legge e per difetto di motivazione, con rinvio alla corte d'appello competente (trattandosi di ricorso per saltum contro sentenza appellabile).
Non può accogliersi la richiesta del pubblico ministero di udienza, volta alla declaratoria di prescrizione, giacché non si può accertare in questa sede se la prescrizione del reato è maturata, anche dopo le sospensioni del processo disposte ope legis e ope judicis.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di UG.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001