Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2001, n. 13836
CASS
Sentenza 13 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in sanatoria per silenzio assenso sono: a)il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero, b)il pagamento degli oneri di concessione, c)la presentazione della documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità statica delle opere, d)la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, e)il decorso del termine dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (1 gennaio 1995) senza l'adozione di un provvedimento negativo della sanatoria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2001, n. 13836
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13836
    Data del deposito : 13 febbraio 2001

    Testo completo