Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
||LIRE 3000 CANCELLERIA 02 9 74 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE JUREMA DI CASSAZIONE LCCO SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 12015/98 dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 943 Cron. 6222 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 26.9.2000 Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 1 MAR 2001 sul ricorso proposto ✗L CANCELLIERE da CI MA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 144/a, presso lo studio dell'avv. Cocola, difesa dall'avv. Giorgio Ma- ил rino, giusta delega in atti. Л ricorrente
contro
EN LE, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Maurizio Soleto, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 13/98 del Tribunale di Velletri, emessa il 17 dicembre 1997 e depositata il 16 gennaio 1998 (r.g. 5472/93); 1478/2000 Oggetto: Precedimento civile: nullità della sentenza udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La signora MA CI propose appello contro la sentenza del Pretore di Velletri - sezione distaccata di Genzano di Roma - che l'aveva condannata a pagare al signor LE EN la somma di lire 2.921.466, a titolo di risarcimento danni, per infiltrazioni di ac- qua in un immobile di sua proprietà. Con l'appello la CI dedusse la nullità della sentenza di pri- mo grado perché mancante dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto e nel merito l'infondatezza della pretesa del EN di es- sere risarcito del danno. Il EN resistette all'impugnazione proponendo, a sua poi rinunziato in ordine alla rifusionevolta, appello incidentale delle spese relative alla consulenza tecnica. Il Tribunale di Velletri dichiarò la nullità della sentenza del Pretore perché priva di motivazione e decidendo nel merito respinse l'appello confermando la statuizione del primo giudice;
respinse, inoltre, perché proposta soltanto con la comparsa conclusionale, la domanda dell'appellato diretta ad ottenere la condanna dell'appel- lante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (lite temeraria). Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso MA CI, che ha anche depositato memoria. 2 Ha resistito con controricorso LE EN, il quale ha chiesto anche la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione al proposto ricorso per cassazione. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 n. 3, per violazione letterale dell'art. 354 c.p.c., primo comma, e per violazione dei principi generali di legge che regolano il processo emergenti dagli artt. 353, 354, 161, 162. Si deduce che, accertata e dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice e non decidere la causa nel merito. La censura è palesemente infondata. I casi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello - oltre quelli in cui la rimessione, ai sensi dell'art. 353 C.P.C., avvenga per ragioni di giurisdizione o di competenza - sono tassativamente indicati dall'art. 354 C.P.C., con la conseguenza che, fuori dei casi nella detta norma previsti, e quindi nell'ipotesi qui prospettata di assoluta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve decidere la causa nel merito e non rimetterla al primo giudice (giurisprudenza costante;
da ultimo v.: Sez. III, sent. n. 6243 del 25 maggio 1992, rv 477365; Sez. lav., sent. n. 5098 dell'8 settembre 1988, rv 459873). Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la conseguente 3 " condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente. Deve essere, invece, accolta la domanda con la quale il con- troricorrente ha chiesto la condanna della CI al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 del c.p.c. Occorre premettere che la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è proponi- bile per la prima volta in sede di legittimità ove si tratti, come nella specie, di danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di Cassazione (v. in tal senso: Sez. II, 17 marzo 1999, n. 2389). Ciò premesso si osserva che presupposto della condanna, ai sensi del primo comma della citata norma, è quello di avere agito in giudizio (o avere proposto impugnazione) con mala fede o colpa и grave;
esclusa nella specie l'ipotesi della mala fede, deve ritenersi Л sussistente quella della colpa grave, per avere la ricorrente proposto la tesi della rimessione della causa al primo giudice da parte del giu- dice d'appello che ravvisi un difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata davanti a lui;
tale tesi, oltre ad essere esclusa chiaramente dal combinato disposto, degli artt. 161 e 354 c.p.c., è stata sempre disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha indicato come tassativi i casi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., fra i quali pacificamente non rientra quello del difetto di motivazione della sentenza impugnata. Non v'è dubbio, infatti, che costituisca colpa grave l'avere proposto ricorso per cassazione deducendo una tesi ampiamente di- 4 sattesa dalla giurisprudenza - apparentemente ignorata nelle ragioni svolte nel ricorso - senza neppure farsi carico di dedurre argomenti rilevanti a sostegno di essa. Quanto alla sussistenza ed alla quantificazione del danno que- sta Corte può fare anche riferimento a nozioni di comune esperienza, quali il pregiudizio che la controparte subisce normalmente per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata ini- ziativa dell'avversario, non compensata, tra l'altro, sul piano stretta- mente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del pro- cedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (v. in tale senso, ripetutamente, le sezioni unite di questa Corte e da ultimo: Sez. un., ord. N. 16 del 24 feb- braio 2000, rv 534326). Nella specie - e tenuto conto dei criteri sopra indicati - appare equo liquidare il danno ex art. 96 c.p.c. in lire 3.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a corrispondere al resistente la somma di lire 3.000.000 (tremilioni) a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed a rifondere allo stesso le spese del giudizio di cassazione 122.000 che liquida in lire oltre a lire 1.000.000, per onorario di avvocato. Roma, 26 settembre 2000. Il Presidente gr Consigliere est. Систрою they 10000 240000 129.11 104T 20.66 4567 806T 6.00 ,155, IX Deposi t Onselleria #1 MAR. 2001 Giovann Giambattista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 3 6.2011 serie 4 al n. 31241 versate € 155,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)