Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Il periculum in mora che, ai sensi dell' art.321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno deve farsi luogo alla revoca ex art.321, comma 3, cod. proc. pen. Tale pericolo non può ritenersi sussistente qualora il bene, oggetto del vincolo di indisponibilità, sia costituito da un'area destinata ad un insediamento commerciale, in quanto il nuovo quadro normativo in materia di commercio, intervenuto con il d.lgs 31 marzo 1998 n. 114 - per il quale l'utilizzabilità di aree destinate ad insediamenti commerciali, a prescindere dalla destinazione già impressa, è consentita solo all'esito di una nuova valutazione urbanistica da parte del Comune interessato che può sfociare, a seconda della conformità o meno alle nuove previsioni di legge, in una procedura di variante oppure in una attestazione di conformità - esclude l'insediamento automatico di un ipermercato sull'area in sequestro e, quindi, la possibilità che il reato per il quale si procede (corruzione) sia portato ad ulteriori conseguenze, posto che la destinazione dell'immobile in sequestro è direttamente collegata a nuove determinazioni e scelte della P.A., assolutamente estranee ai riflessi degli accordi corruttivi che avevano determinato il cambio di destinazione d'uso dell'area sottoposta a sequestro da industriale a commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 20727/02
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
1. Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
2. Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere
3. Dott. Nicola Milo Consigliere
4. Dott. NC Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LD, rappresentante legale della "Vignale Immobiliare SpA" di Salerno;
avverso l'ordinanza 10/10/2001 del Tribunale di Salerno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. V. Meloni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito i difensore Avv. L. Tozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 10/10/2001, decidendo in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., confermava il provvedimento del precedente 10 luglio col quale la Terza Sezione Penale dello stesso Tribunale aveva disatteso l'istanza, avanzata dalla "Vignale Immobiliare SpA", di revoca del sequestro preventivo disposto in data 19/10/1998 dal GIP avente ad oggetto l'area c.d. Texal (comprensiva dell'immobile su di essa insistente), sita in via Scavate Rosse di Salerno.
La misura cautelare reale era stata adottata nell'ambito del procedimento penale a carico di IO GO, ZZ IN e RO NC, imputati di concorso i corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, per avere il primo e il terzo corrisposto denaro e affidato l'incarico di progettazione di un centro commerciale al secondo, funzionario tecnico dell'Asi di Salerno, che si era attivato per il cambio di destinazione d'uso dell'area da industriale a commerciale. La cautela, in sede di riesame, era stata ravvisata soltanto nel pericolo che la libera disponibilità del bene potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Riteneva il Tribunale dell'appello ex art. 322 bis c.p.p. che tale cautela non aveva perso di attualità, per effetto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo in tema di destinazione d'uso attribuito al bene a seguito dell'attività corruttiva non poteva comunque essere eliminato o posto nel nulla, con l'effetto che permaneva la situazione di pericolo.
Ha proposto ricorso per cassazione la "Vignale Immobiliare SpA", deducendo la violazione di legge, sotto il profilo che il giudice a quo aveva omesso qualunque motivazione in ordine alla attualità dei fini connessi alla misura cautelare, attualità da escludersi alla luce del mutato quadro normativo.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'asserita insussistenza sopravvenuta del "periculum in mora" su cui si fonda l'istanza di revoca del sequestro preventivo è il solo punto che viene in rilievo nella ordinanza impugnata, la quale, al riguardo, è priva di motivazione, non facendosi carico di dare il giusto rilievo all'incidenza che sul caso concreto spiega la mutata situazione normativa in tema di urbanistica commerciale. È riduttivo e semplicistico affermare, come fa il Tribunale, che la "vocazione commerciale" impressa all'area in questione a seguito del patto corruttivo è, di per sè, sufficiente ad escludere il venire meno del pericolo posto a base della cautela, perchè tale vocazione costituirebbe un dato acquisito ed irretrattabile. Questa conclusione rinuncia a cogliere gli effetti del mutato quadro normativo "medio tempore" intervenuto sul tema e si pone come assolutamente priva di un conforto argomentativo, oltre che in contrasto con precise disposizione di legge.
Il D. Lgs: n. 114/98 e la legge della Regione Campania n. 1/00 di attuazione prevedono una procedura completamente nuova non solo per il rilascio della autorizzazione al commercio, ma per la stessa pianificazione urbanistica riferita al settore commerciale, a nulla rilevando i già esistenti strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, che devono eventualmente essere adeguati alle nuove disposizioni (cfr. artt. 6 D. Lgs. n. 114/98, 13 e 14 Legge reg. n. 1/00).
In sostanza, l'utilizzabilità di un'area per la realizzazione di insediamenti commerciali, a prescindere dalla destinazione già impressale, è consentita, alla luce della nuova normativa, solo all'esito di una nuova valutazione urbanistica da parte del Comune interessato che - a seconda della riscontrata conformità o meno alle nuove direttive legislative - può comportare l'avvio di una procedura di variante oppure, dopo adeguata istruttoria, l'attestazione di conformità del piano vigente e delle previsioni in esso contenute.
Il mutato quadro normativo di riferimento è elemento di concreta novità che induce ad escludere l'insediamento automatico dell'ipermercato sull'area in sequestro e, quindi, la possibilità che il reato per il quale si procede sia portato ad ulteriori conseguenze, considerato che la destinazione dell'immobile in sequestro è direttamente collegata a nuove determinazioni e scelte della P.A., assolutamente estranee ai riflessi degli accordi corruttivi.
Protraendosi il sequestro da vari anni, per intuibili ragioni temporali, non può trovare operatività, nella specie, la disciplina transitoria di cui agli art. 25 del D. Lgs. n. 114/98 e 12 della legge reg. n. 1/00, ancorata a precisi termini di decadenza. L'ordinanza impugnata, nonchè quella in data 10/7/01 del Tribunale di Salerno vanno annullate senza rinvio e va disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonchè quella in data 10/7/01 del Tribunale di Salerno e ordina la restituzione dell'immobile in sequestro all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.