Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 1284
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Il periculum in mora che, ai sensi dell' art.321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso, deve essere attuale, con la conseguenza che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno deve farsi luogo alla revoca ex art.321, comma 3, cod. proc. pen. Tale pericolo non può ritenersi sussistente qualora il bene, oggetto del vincolo di indisponibilità, sia costituito da un'area destinata ad un insediamento commerciale, in quanto il nuovo quadro normativo in materia di commercio, intervenuto con il d.lgs 31 marzo 1998 n. 114 - per il quale l'utilizzabilità di aree destinate ad insediamenti commerciali, a prescindere dalla destinazione già impressa, è consentita solo all'esito di una nuova valutazione urbanistica da parte del Comune interessato che può sfociare, a seconda della conformità o meno alle nuove previsioni di legge, in una procedura di variante oppure in una attestazione di conformità - esclude l'insediamento automatico di un ipermercato sull'area in sequestro e, quindi, la possibilità che il reato per il quale si procede (corruzione) sia portato ad ulteriori conseguenze, posto che la destinazione dell'immobile in sequestro è direttamente collegata a nuove determinazioni e scelte della P.A., assolutamente estranee ai riflessi degli accordi corruttivi che avevano determinato il cambio di destinazione d'uso dell'area sottoposta a sequestro da industriale a commerciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2002, n. 1284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1284
    Data del deposito : 22 ottobre 2002

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