Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15411 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E T A R A M I * . 1 T 1 3 A N B . L B A L N . - . 5 REPUBBLICA ITALIANA A I S E S I N D D P E R . L 2 . 6 / 9 4 / 8 1 6 O T R A N E Z I I R G S D E N T E A E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I R U T A I B A T R 15411/03 CORTE SUPREMA DICASS Oggetto THIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - R.G.N. 3921/00 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 31352 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud.18/03/03 Rel. Consigliere -Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AF, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BRUNO BATTAGLIESE CORSO VITTORIO EMANUELE 110/5 NAPOLI (avviso ex art. 135 d. a. C.p.c.), giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo :2003 rappresenta e difende ope legis;
800 controricorrente · -1- nonchè
contro
UFFICIO REGISTRO NOLA PIAZZA GIORDANO BRUNO;
intimato avverso la sentenza n. 226/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 03/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso preliminarmente per il rinnovo della notifica;
nel merito accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con la decisione n. 66 del 2/16 febbraio 1996 la Commissione Tributaria di primo grado di Napoli rigettava il ricorso presentato il 19.06.1987 da RE FF avverso l'avviso di accertamento di valore dell'Ufficio del Registro di Nola, con il quale erano stati rettificati il valore finale e quello iniziale dell'immobile trasferito con il rogito notar Tortora, registrato il 2.08. 1985 al n. 2245. Avverso tale decisione proponeva appello il RE con ricorso depositato il 29.11.1996. L'Ufficio,nel costituirsi, chiedeva, in via principale, che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile (perché proposta oltre i 60 giorni dalla notifica della decisione impugnata) e, in via subordinata, che venisse rigettata perché infondata. 1 Il giudice di secondo grado, ritenuto che l'appello era stato proposto soltanto in data 29.11.1996 (quando era già decorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge per l'impugnazione) lo dichiarava inammissibile. Ricorre per cassazione il RE sulla base di quattro motivi. L'amministrazione finanziaria si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso il RE deduce la nullità della costituzione dell' Ufficio in appello per essere questa avvenuta il 18.11.98 per l'udienza del 9.12.98 mentre doveva avvenire sessanta giorni prima della predetta udienza. : F Con il secondo motivo deduce l'erroneità della pronuncia di inammissibilità dell'appello perché tardivo dal momento che nel caso di specie si doveva applicare il termine di impugnazione annuale essendo stato notificato ad esso ricorrente solo il dispositivo della sentenza. Con il terzo motivo assume che, anche a volere ritenere effettuata la notifica della sentenza, questa sarebbe nulla in quanto avvenuta tramite deposito in cancelleria;
procedura che nel caso di specie non poteva essere seguita non mancando né l'elezione di domicilio né l'elezione di residenza né essendovi incertezza in proposito.. solleva la questione di legittimitàCon il quarto motivo di ricorso costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lvo 546/92 in relazione all'art. 3 cost. per non prevedere detti articoli la possibilità di reperire l'interessato. Rileva la Corte che dalla intestazione del ricorso non si evince nei confronti di quale soggetto è stato proposto,essendo soltanto specificato che si ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale emessa nei confronti dell' Ufficio del registro di Nola. Analoga dizione si rinviene nella delega a margine del ricorso con la quale viene conferito il mandato esclusivamente per ricorrere contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado nei confronti del citato ufficio territoriale. Occorre a tale proposito ricordare che l'unico soggetto legittimato passivo per l'amministrazione finanziaria nel giudizio di cassazione è il Ministero dell'economia e delle finanze e non già l'Ufficio finanziario territoriale. Sia dunque che si ritenga,in base alla intestazione del ricorso, che in essa non sia stato specificato il soggetto nei cui confronti si intendeva ricorrere, sia che si ritenga che lo stesso è stato proposto nei confronti dell' Ufficio territoriale, la conseguenza è la medesima, nel senso che il ricorso deve ritenersi inesistente in quanto rivolto verso un soggetto indeterminato ovvero verso un soggetto del tutto privo di legittimazione passiva. Deve aggiungersi che il fatto che in calce al ricorso,dopo la sottoscrizioni,, si richieda che lo stesso venga notificato al Ministero delle finanze non può indurre a farlo ritenere proposto nei confronti del Ministero in questione, dal momento che la richiesta di notifica costituisce un atto autonomo rispetto al ricorso, ancorchè inserito materialmente sullo stesso foglio. In conclusione, quindi,il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si procede a liquidazione di spese non avendo svolto l'amministrazione finanziaria alcuna attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 18.03.03 Il Cons.est. прод е О ты PREMA - Um O CANCELLIERE doth Luigi Riitanp $15 0112003 ZREC1 oggi, doit. Eigi Riitano