Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
C. C. 5P8 P2 6 8 I 9 1 Z / A 4 / N R Oggetto: IRPEG e ILOR R.G. 8248/1998 dienza del 14.12.2001 6 T 2 LAREPUBBLIC ITARIANA S I . R G . L 2 P E B L . 8 I R D A R R A . L A B T E ME EL POPOLO TALIANO D A D IP T I E S R 1 A T T N 3 E SUPREMA DI CASSAZIONE I E N 1 S R E . I E S N A E SEZIONE TRIBUTARIA T A trou 9027 M Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Consigliere Dott. Achille Meloncelli E SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 59892 SENTENZA N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro. domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Alfonsi s.r.l. in liquidazione, elett.te dom.ta in Roma, via Crescenzio 62, presso lo studio dell'avv. Paolo Antonelli Camposarcuno del foro di Roma dal quale é rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Enrico Allegro del foro di Milano, giusta procura in calce al controricorso;
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 210/34/1997 del 6.11/16.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
7 9 5 1 2 Udito per il controricorrente, l'Avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che ha insistito nel controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 rilevato in fatto e in diritto che la sentenza impugnata é stata notificata all'Ufficio delle imposte dirette di Milano, ad istanza della soc. Alfonsi, in data 23.2.1998; che il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulta notificato il 27.4.1998, e cioé oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325 2° comma c.p.c., 51 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992; che la s.r.l. Alfonsi ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso perché intempestivo;
- che costituisce consolidato e, comunque, assolutamente prevalente orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, sentenze. nn. 9846, 10420 e 10752 del 1998, 4276 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, che ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie è sufficiente la loro notificazione all'ufficio tributario che ha emesso (o che ha omesso di emettere) l'atto impugnato e che non ha esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado (cfr. art. 10 comma 4 del d. lgs. n.546 del 1992); che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1 della legge 13 maggio 1999 n. 133 il quale dispone che "l'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente....... - nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore ( 18 maggio 1999 ) l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992; -che pertanto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità ed a far data dal 30 novembre 2000, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e, quindi, a partire dal quale la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere 3 efficacia e non può avere applicazione, debbono ritenersi idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie le notificazioni delle stesse (ritualmente) eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non hanno esercitato la predetta facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992; mentre, successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine le sole notificazioni delle sentenze eseguite, ai sensi dell'art. 21 comma I della legge n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente;
- che sulla base di tale principio la notificazione della sentenza impugnata, in quanto ritualmente eseguita in data 23.2.1998, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata - secondo l'orientamento dianzi rammentato ai fini della decorrenza del termine breve per la sua impugnazione mediante ricorso per cassazione;
- che, conclusivamente, il ricorso proposto dal Ministro delle Finanze deve dichiararsi inammissibile perché intempestivo;
- che ogni altro motivo del ricorso deve ritenersi assorbito;
che la condanna alle spese deve seguire il criterio della soccombenza processuale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l'Amministrazione finanziaria pagamento delle spese processuali, che liquida in 750,00 Euro di cui 700,00 Euro onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 14.12.2001. Il Consigliere est. Il Pente Liel rum. Ё чно , ди IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano DEPOS CANCE RIA Ogge 1.5 KOR 202 4 Di e o