Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Il ricorso che, a norma dell'art.6, comma 4, della legge n.217 del 1990 l'interessato può proporre al tribunale o alla corte di appello avverso il provvedimento di diniego della ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, va inteso non nel senso di impugnazione davanti ad un giudice superiore, ma nel significato di "reclamo" o di "opposizione", da presentarsi allo stesso organo che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza. Pertanto, ove tale provvedimento sia stato emesso dal tribunale, è dinanzi allo stesso tribunale, e non alla corte di appello, che il ricorso va proposto, in applicazione della norma di richiamo contenuta nell'art.15 della stessa legge n.217 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 17.02.1999
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N.1433
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.38888/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. DI SORV. DI MILANO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
DO TA n. il 08.03.1964
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. LUIGI CIAMPOLI, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Milano, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23.6.1998 la Corte di appello di Milano, decidendo sul ricorso proposto da DO TA avverso il provvedimento emesso il 14.5.1998 dal Tribunale di Sorveglianza della stessa città, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal predetto Candolo, dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al medesimo tribunale di sorveglianza, ritenuto competente. Rilevava la corte suddetta che, ai sensi dell'art.32 Disp.Att. del C.P.P., in relazione all'art.6 della Legge 30.7.1990 n.217 sul gratuito patrocinio, i provvedimenti concernenti la concessione dei benefici previsti dalla predetta legge rientravano nella competenza del presidente del tribunale e sull'eventuale ricorso dell'interessato doveva decidere il collegio, a norma del comma 4 del citato art.6.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, cui gli atti venivano quindi trasmessi, rilevato che esso si era già pronunciato in base al principio, affermato da questa Corte, che il presidente non poteva pronunciare declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ex art.666, comma 2, c.p.p., e che in base ai principi generali sulle impugnazioni era da escludere che il medesimo tribunale potesse tornare a pronunciarsi sul gravame proposto, con ordinanza del 24.9.1998 elevava conflitto di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto stesso.
Ciò posto, osserva la Corte che il conflitto, ammissibile in rito in quanto comportante una stasi processuale, va risolto attribuendo la competenza a decidere al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ed invero - a prescindere dalla applicabilità dell'art.32 delle Disp. di Att. del C.P.P. nell'ambito del procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio, ora regolato dalla legge n.217 del 1990, totalmente innovativa rispetto alle norme contenute nel
R.D. 30.12.1923 n.3282 cui il citato art.32 fa riferimento - questa Corte ha più volte precisato che il "ricorso" che, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217, l'interessato può proporre al tribunale o alla Corte d'Appello avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio, va inteso non nel senso proprio di impugnazione davanti a un giudice superiore, ma nel significato di "reclamo" o di "opposizione", da presentarsi allo stesso organo che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza, per cui, qualora quest'ultimo sia stato emesso dal tribunale, è dinanzi allo stesso tribunale, e non alla Corte d'Appello, in applicazione della norma di richiamo contenuta nell'art. 15 della stessa legge n.217/1990, che il ricorso va proposto (v.Cass., Sez.I, sent. n. 2716 del 30.4.1997, Cosenza;
Sez. I, sent. n. 1873 del 05-04-1997, Bri). In altri termini, per espressa volontà del legislatore - rilevabile dal sistema delineato dal quarto comma dell'art. 6 in relazione all'art. 15 della legge sul gratuito patrocinio - il rimedio apprestato dalla legge non va inquadrato nel sistema delle impugnazioni, bensì in quello delle opposizioni, così come, ad esempio, avviene in tema di opposizione al decreto penale di condanna (art.461 c.p.p.), o in caso di opposizione al giudice dell'esecuzione in tema di accertamento della identità fisica della persona detenuta (art.667, co.4 c.p.p.), o in tema di opposizione al decreto di liquidazione delle spese spettanti ai custodi (art.695 in relazione all'art.665 c.p.p.), ipotesi nelle quali la doglianza si propone al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento.
Alla stregua della superiori considerazioni, il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999