Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1433
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Sentenza 17 febbraio 1999

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Il ricorso che, a norma dell'art.6, comma 4, della legge n.217 del 1990 l'interessato può proporre al tribunale o alla corte di appello avverso il provvedimento di diniego della ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, va inteso non nel senso di impugnazione davanti ad un giudice superiore, ma nel significato di "reclamo" o di "opposizione", da presentarsi allo stesso organo che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza. Pertanto, ove tale provvedimento sia stato emesso dal tribunale, è dinanzi allo stesso tribunale, e non alla corte di appello, che il ricorso va proposto, in applicazione della norma di richiamo contenuta nell'art.15 della stessa legge n.217 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 1433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1433
    Data del deposito : 17 febbraio 1999

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